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OBBLIGO DI DOTAZIONE DI APPARECCHI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI

Ci viene richiesto se sia applicabile al volo libero e, in caso positivo, come sia concretamente applicabile, la normativa che prevede l’obbligo per le Associazioni Sportive di dotarsi di defibrillatori semiautomatici.

Dopo aver studiato attentamente la norma e gli scopi della stessa, ci troviamo francamente spiazzati ed imbarazzati nel non trovare alcuna risposta convincente. Tale normativa afferma che i defibrillatori andrebbero collocati negli “impianti sportivi” in luogo accessibile, in modo da poter assicurare un intervento utile allo sportivo, nell’arco di 5-6 minuti. Inoltre devono essere utilizzati da personale appositamente formato.

Ora, il legislatore non sembra aver considerato realtà sportive quali la nostra, nella quale l’attività si svolge in aria (prevalentemente) ed in decolli ed atterraggi che non corrispondono alla dizione di “impianto sportivo” prevista dal legislatore (palestre, piste, campi di gioco ecc.) e non sono raggiungibili nell’arco di pochissimi minuti. Si considera, peraltro, che il defibrillatore deve essere collocato in luogo fisso ed accessibile. E’ poi escluso che il defibrillatore venga posto nella sede sociale, quando tale sede non corrisponde a quella dell’impianto nel quale si svolge l’attività sportiva.

Si tratta, in buona sostanza, di un adempimento che pare proprio impossibile attuare in modo efficace.
L’inadempimento non comporta sanzioni, ma potrebbe comportare una responsabilità per mancato utilizzo dell’attrezzatura in caso di bisogno.
Sappiamo di non essere i soli che percepiscono come inapplicabile la norma: ad esempio anche la federciclismo si è trovata altrettanto spiazzata ed incapace di dare una risposta plausibile.
Per tale motivo, come ha fatto federciclismo, abbiamo formulato un parare al Ministero della Salute che potete leggere di seguito.
Non possiamo che consigliare di rimanere in attesa di una risposta.

 

Spett.le
CONI
Piazza Lauro De Bosis n. 15
00135 – ROMA

Spett.le
MINISTERO DELLA SALUTE
Viale Giorgio Ribotta 5
00144 - Roma

QUESITO IN ORDINE ALLA DOTAZIONE DI APPARECCHIATURA DAE SEMIAUTOMATICA - DM del 18 marzo 2011 e DM del 24 aprile 2013

A breve entrerà in vigore l’obbligo per le Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di apparecchiatura DAE e di formare personale addetto, come previsto dalla normativa in oggetto. Lo scopo essenziale della normativa è quello, senza dubbio condivisibile, di addivenire ad una rete di impianti sportivi “cardio-protetti” quali punti di una rete PAD. Pur concordando con le apprezzabili finalità dell’impianto normativo, il medesimo presenta aspetti che ne rendono estremamente critica e contraddittoria l’applicazione ad alcune Associazioni, quali la scrivente.

La nostra associazione annovera sportivi amatoriali e ludici, i quali svolgono attività di volo con deltaplano e parapendio “outdoor”, in aria aperta. Il contesto nel quale si svolge l’attività non è, e non può essere, quello di “impianto sportivo”, così come inteso dalla normativa in oggetto. Invero, l’attività sportiva praticata presenta, essenzialmente, le seguenti caratteristiche:

a) non si svolge in un “impianto sportivo” identificabile, poichè l’attività di volo viene svolta da qualsiasi rilievo collinare o montuoso idoneo, nell’arco di regioni o aree particolarmente vaste. I punti di atterraggio, anch’essi variabili, consistono in prati erbosi nei quali non esiste alcuna struttura.
La "sede sociale” della ASD è, pertanto, una sala od un ufficio sito in città, ove viene svolta attività meramente amministrativa a servizio dell’attività sportiva che si svolge outdoor.

b) gli sportivi iscritti all’associazione praticano la loro attività in aria, in solitudine, ricoprendo aree geografiche particolarmente estese e non predeterminabili. Pertanto l’associazione vede i suoi iscritti praticare contemporaneamente lo sport del volo libero in macro aree ove, senz’altro, è vanificato in quanto impossibile, un intervento con defibrillatore nell’arco di 6 minuti, come invece auspicato dalla ratio legis normativa.

c) non sono identificabili “allenamenti” quali quelli che si svolgono in un palazzetto dello sport, in una palestra, stadio, pista, o in un “impianto” predeterminato. Di fatto lo sportivo, nel nostro caso, semplicemente si reca ad effettuare un volo e svolge l’attività sportiva in aria, in punti ovviamente non definiti e non definibili collinari o montuosi. Lo sportivo solitamente raggiunge a piedi un’area idonea al volo che varia a seconda delle condizioni meteorologiche della singola giornata ed è mutabile nell’arco della giornata stessa. In pratica, nessuno può sapere con precisione ove il pilota di volo libero svolge la propria attività, né è possibile seguire tutti i piloti dell’associazione che volano in aree vaste come regioni.

d) non è possibile identificare un luogo, nemmeno itinerante, ove poter posizionare l’apparecchio DAE in modo che esso possa risultare di utilità ai praticanti, essendo palese che, se lasciato nella sede sociale ove si pratica semplice attività amministrativa dell’Associazione, esso risulterebbe del tutto inutile, in caso di reale necessità. Inoltre, la sede sociale viene chiusa e non è accessibile, proprio in concomitanza con la pratica sportiva vera e propria.

e) Soprattutto, l’attività sportiva è quella di volo individuale nella quale lo sportivo, in ogni caso non è raggiungibile in aria ai fini di un intervento medicale qualsiasi. Salvo il caso di organizzazione di competizioni, nelle quali è sempre predisposto un servizio medico professionale, questa associazione sportiva, essendo disorientata nell’applicazione concreta della normativa evidenziata e non trovando alcuna utile soluzione, chiede a codesti Enti quale possa essere un protocollo realmente efficace ed adottabile nella pratica dello sport del volo libero, ai fini normativi.

Ci rendiamo disponibili ad un costruttivo confronto e, in tale disponibilità porgiamo i più  cordiali saluti