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Fondare un Club

Come costituire un'associazione sportiva

Costituire un'associazione sportiva non è difficile e nemmeno costoso: chiunque, con un minimo di applicazione e seguendo i nostri consigli, ci può riuscire.
Prima di tutto, anche se può sembrare banale, occorre dire che cos'è un'associazione: senza voler entrare in dettagli legali che possono non essere chiari a tutti, si può dire semplicemente che l'associazione è il risultato di un contratto fra più persone che hanno uno scopo comune, e decidono di associarsi per perseguirlo. Nel nostro caso lo scopo è la pratica del VOLO LIBERO; sostanzialmente, in accordo con il nuovo Statuto AeCI, almeno 10 persone che si dedicano a vario titolo il volo libero, possono costituirsi in associazione. Fin qui è tutto chiaro. Ma cosa bisogna fare, realmente, per fare un'associazione?

La prima cosa è redigere un Atto Costitutivo, (ne trovate qui un esempio adattabile alle vostre specificità) nel quale viene indicato:

L'associazione deve poi essere resa nota allo Stato per poter operare nel rispetto delle leggi: infatti nella Costituzione della Repubblica Italiana è sancito il diritto di associazione che non è in alcun modo limitabile dalle leggi, ma contemporaneamente sono proibite le società segrete (tipo P2 ecc.).
Le modalità di notifica dell'esistenza di un'associazione sono varie e dipendono da diversi fattori di dettaglio che sarebbe troppo lungo spiegare in questa sede: basti sapere che le modalità applicabili ai casi più semplici sono due, e cioè:

Contemporaneamente alla costituzione dell'associazione è necessario aprire per essa un codice fiscale compilando ad opera del presidente un apposito modulo, disponibile anche presso l'Ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate.
Il codice fiscale è indispensabile per la gestione fiscale dell'associazione, di qualsiasi tipo essa sia: esistono infatti vari regimi fiscali cui aderire, ed alcuni sono fortemente semplificati per meglio aderire alle necessità delle piccole associazioni senza fini di lucro quali, ad esempio possono essere le società sportive dilettantistiche che sono il nostro caso tipico.
Lo Statuto si accompagna all'atto costitutivo ed è il documento che regola la vita ed il funzionamento dell'associazione.
La logica della sua stesura è semplice: poiché ogni associazione è costituita da persone, i soci, questi vengono definiti nelle loro qualifiche, diritti e doveri nei confronti dell'associazione. Poi, non essendo possibile di principio una gestione assembleare dell'associazione (alla quale non può essere posto limite nel numero di soci), vengono definiti gli organi sociali attraverso i quali, mediante un meccanismo di delega, i soci garantiscono il funzionamento dell'associazione.
Infine vengono descritte le modalità di gestione del patrimonio e delle entrate, nonché le modalità di eventuale scioglimento dell'associazione e conseguente liquidazione dei beni.

Gli organi sociali indispensabili al corretto funzionamento di un'associazione sono:

Possono poi esistere i cosiddetti organi di controllo, che possono essere di tipo amministrativo (ad esempio il collegio dei revisori dei conti) o disciplinare (collegio dei probiviri, commissione di disciplina, ecc.). Ancorché non obbligatori gli organi di controllo possono rendersi necessari quando le associazioni prevedono di assumere una dimensione non banale (per intenderci, più dei 10 soci previsti dall' statuto AeCI), andando incontro per questo ad una vita associativa di una certa complessità.

Il patrimonio dell'associazione viene costituito all'atto della sua nascita (se si decide di farlo) mediante conferimento di beni o denaro da parte dei fondatori, e successivamente attraverso le entrate provenienti dal funzionamento corrente.

Per potersi classificare come ente non commerciale (in termini puramente fiscali, e quindi poter usufruire dei regimi agevolativi previsti per questi casi) un'associazione deve avere fonti di entrata così classificate (e specificate nello statuto):

La possibilità di usufruire di regimi fiscali particolari, essendo assai complessa, esula dalla trattazione che stiamo facendo e sarà oggetto di successivi approfondimenti.
I Libri Sociali sono la memoria storica delle attività dell'associazione sia verso i soci che verso terzi, e sono indispensabili per stabilire le responsabilità all'interno del sodalizio.
Ovvio che una tenuta ordinata e precisa dei libri sociali, quali essi siano, risulta nella piena trasparenza della gestione operativa ed amministrativa dell'associazione.
Oltre alla documentazione necessaria ai fini fiscali, che qui non discutiamo, vi sono alcuni libri sociali che rappresentano effettivamente la vita associativa.Essi sono:

I libri sociali non sono soggetti all'obbligo di vidimazione per cui possono essere redatti con una certa libertà di forma, ancorché sia richiesto che siano ordinati, leggibili e non presentino alterazioni o contraffazioni.
Nel caso si voglia usufruire dei vantaggi della vidimazione, come ad esempio la certezza della data di assunzione dell'atto contenuto, è compito del legale rappresentante (salvo diversa disposizione statutaria) curarne la redazione nei termini di legge.
Peraltro lo Statuto può prevedere anche regole per la tenuta dei libri sociali, limitatamente alla diligenza ed ad aspetti tecnici (ad esempio tipo del supporto: registro, fogli numerati, fogli mobili staccati, ecc.) al fine di rispettare il requisito di trasparenza e documentazione verso i soci e verso terzi delle attività sociali. In caso lo statuto non regoli la tenuta dei libri sociali si fa riferimento al Codice Civile.

In conclusione, abbiamo cercato di dimostrare come la creazione di un'associazione di sportivi sia una cosa fattibile per tutti, con benefici immediatamente visibili nella flessibilità nell'organizzazione delle attività sportive, nel quadro normativo costituito dal nuovo statuto dell'Aero Club d'Italia e dalla FIVL come sua organizzazione delegata.

BIBLIOGRAFIA:

  1. "Come costituire un'associazione" a cura dell'Avv. Luca Degani, Docente di Legislazione ed Organizzazioni dei Servizi Sociali. Ed. Ciessevi Milano
  2. Statuto FIVL, 14 novembre 2004
  3. Statuto AeCI 14 ottobre 2004
  4. Pagina Web FISVA.IT ( ..grazie!)