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Perché FIVL è ricorsa al TAR

A seguito del deposito del ricorso avverso alcune parti del Regolamento Tecnico Operativo, riteniamo utile informare i nostri associati sia sulle ragioni che ci hanno indotto ad agire, sia sul contenuto del ricorso stesso.

a) LE RAGIONI CHE CI HANNO INDOTTO A DEPOSITARE IL RICORSO

Il ricorso non è “contro” l’AeCI, ma è “a favore” dei piloti. Alla nostra associazione FIVL non interessa condurre alcuna battaglia contro l’Ente o aprire ostilità di sorta. L’unico interesse è quello di contrastare alcune regole che sono apparse non conformi alla legge alla maggior parte dei nostri associati, che ci hanno sollecitato ad agire a loro tutela.

Interpretare diversamente, cioè affermare che il ricorso sia una sorta di guerra contro l’Ente complessivamente inteso, non risponde a verità. Pensiamo, e lo afferma la nostra Costituzione, essere un diritto fondamentale del cittadino quello di agire quando ritiene di essere pregiudicato da norme regolamentari che non corrispondono ai testi di Legge Primaria. Pertanto, quando un cittadino impugna una sanzione amministrativa, una regola fiscale, una qualsiasi normativa amministrativa, non muove alcuna accusa personale contro alcuno, perché, se viene impugnata una norma, non viene oltraggiato un ente, la polizia municipale, un ministro, l’agenzia delle entrate o qualunque altro soggetto pubblico.

Ancor peggio, v’è chi ha scritto su mailing list o sui “social” che il nostro ricorso è errato perché ciò provocherà una sorta di vendetta da parte dell’AeCI, che provvederà ad emanare normative ancor più dure, cambiando il DPR.

A ben vedere, coloro che prendono tale posizione offendono non noi, ma lo stesso Ente Pubblico, che deve essere mosso dai criteri costituzionali fondanti della pubblica amministrazione tra i quali il principale è l’imparzialità. Ci rifiutiamo, pertanto, di credere che un Ente Pubblico, quando propone un testo normativo, lo faccia “contro” qualcuno con intenti punitivi. Se così fosse, l’errore sarebbe sempre e comunque dell’Ente. Infatti, quando viene emanata una norma “cattiva”, la responsabilità è solo ed esclusivamente di chi tale norma ha concepito, soprattutto se mosso da un intento (illegittimo) di infliggere una punizione ai dissidenti, con ciò pregiudicando tutti.

Il cittadino, da parte sua, in qualsiasi regime democratico, ha il diritto costituzionalmente protetto, non solo di manifestare il dissenso, ma anche di impugnare davanti ad un magistrato ciò che ritiene ledere i suoi diritti. Pensiamo che sia uno dei diritti più elementari e facilmente comprensibili da chiunque. Se l’Ente pubblico, dal canto proprio, dovesse vendicarsi contro il cittadino stesso, sarebbe un fatto di scorrettezza inaudita.

Voi evitereste di fare ricorso contro una ingiusta regola tributaria, perché altrimenti il ministro si arrabbia e vara una legge ancor più dura? Certo che no. Ma ammettiamo che il Ministro si arrabbi sul serio ed emanasse una legge per punire voi che avete fatto ricorso (pregiudicando così tutti gli italiani). Di chi sarebbe la responsabilità? Del povero cittadino che magari il ricorso lo ha vinto ed ha semplicemente esercitato un suo diritto, oppure del ministro, che per punire il legittimo dissenso di uno o più cittadini colpisce tutti?

Siamo certi che chiunque abbia coscienza possa comprendere.

b) I MOTIVI DEL RICORSO 

Passando nel merito del ricorso, abbiamo affidato la pratica ad un legale, il quale ha avuto pieno mandato di impugnare gli aspetti del Regolamento Tecnico Operativo che, secondo la sua valutazione,  sarebbero illegittimi in quanto contrastanti con la lettera e la “ratio legis" (cioè gli intenti) del DPR 133/2010.

Non si tratta di valutazioni di opportunità, di bontà delle norme o degli intenti perseguiti, ma di mere valutazioni giuridiche sulla legittimità. Per intenderci, una norma potrebbe essere positiva, sotto il profilo dell’opportunità, ma comunque illegittima sul piano giuridico. Nel nostro caso non si è scesi alla valutazione sulla bontà o meno degli intenti del regolamento impugnato, ma solo sugli aspetti meramente legali. Ad esempio, se il Sindaco di Milano imponesse di guidare l’auto con il casco in testa, ciò potrebbe essere considerato un fatto positivo in merito alla sicurezza della circolazione, ma  sarebbe un “abuso di potere” sul piano giuridico, in quanto non si tratterebbe di una norma di sua competenza.

Riassumiamo brevemente i motivi di impugnazione:

1 -  Il DPR 133 (norma di legge primaria) afferma che l’esame per l’abilitazione biposto è conseguito mediante una prova di volo con l’istruttore. Il Regolamento, invece, impone: fare un corso SIV quale condizione di ammissione, fare un corso biposto pratico e teorico, sostenere un esame teorico oltre a quello pratico. Tutto ciò, non essendo previsto dalla Legge, è stato giudicato meritevole di verifica da parte del Tribunale.

2 - Il DPR 133 (norma primaria e quindi superiore) afferma che coloro che hanno conseguito licenze aeronautiche sono esentati dal fare l’esame per il conseguimento dell’attestato. Il regolamento, invece, in senso del tutto opposto, impone che essi facciano il corso e gli esami teorici e pratici. Essendo la norma inferiore addirittura contraria a quella superiore, la stessa non appare legittima.

3 - Il DPR 133 prevede che, una volta conseguito l’attesto, il pilota debba ottenere la certificazione medica per l’idoneità al volo. Una volta scaduto il certificato medico (non l’attestato, attenzione!), il nuovo certificato medico deve essere inviato all’AeCI per l’annotazione sull’attestato. Il regolamento, sul punto, parla invece di “convalida dell’attestato”. Eppure il DPR non prevede alcuna convalida perché non prevede nessuna scadenza dell’attestato, ma solo la scadenza della visita medica.

In pratica, l’attestato non scade mai, ma scade solo il certificato medico. Pertanto non si rinnova ciò che non scade (attestato), ma si rinnova solo ciò che è scaduto (la visita). Soprattutto, non esiste alcuna norma di legge che prevede che l’attestato sia soggetto ad una sorta di revoca, con l’obbligo di sostenere nuovi esami, se la visita medica non viene rinnovata entro 5 anni.

Ad avviso del legale, si tratta di una norma che impone qualcosa non previsto dalla Legge. Se, infatti, l’AeCI deve solo verificare il certificato di idoneità psico fisica, non si comprende il motivo per il quale debba anche verificare le capacità tecniche e teoriche.

4 - Con il quarto motivo di impugnazione viene chiesto l’intervento del TAR in merito ai corsi cosiddetti “avanzati”.

In questo caso si è riscontrato come, nel nostro settore, tali corsi siano di fatto riservati agli istruttori dell’AeCI e, talvolta, a istruttori specialmente qualificati. Ora, anche se comprendiamo i motivi (per certi aspetti condivisibili), sul piano giuridico essi destano perplessità.

Infatti tutta questa disciplina risulta anch’essa assolutamente avulsa da qualsiasi previsione normativa, poiché la legge dispone solamente che l’Aero Club d’Italia sia delegato dal Ministero delle Infrastrutture e  dei trasporti all’attività “preparatoria” all’utilizzo degli apparecchi VDS, cioè ai corsi per il conseguimento degli attestati e delle abilitazioni.

Ulteriori corsi, così come accade in qualsiasi ambito sportivo e non, possono essere organizzati e  tenuti da qualsiasi cittadino (ad esempio, Soldini può organizzare e tenere un corso di navigazione a vela, e Valentino Rossi sarebbe meraviglioso se ci insegnasse a guidare meglio con un suo corso). Eppure né Soldini e nemmeno Rossi sono istruttori ufficiali (anche se per guidare la moto e la barca serve la patente) … basta che gli stessi non organizzino un corso per il conseguimento della patente nautica o di guida. Ma per i corsi avanzati posso andare da chi voglio. 

5 - Un ultimo motivo di impugnazione riguarda il sistema sanzionatorio previsto dal regolamento.

Ad avviso del legale, infatti, non si può sospendere un attestato con l’obbligo di rifare l’esame, togliendo così un diritto acquisito da parte di un cittadino, se ciò non è previsto da una legge di pari rango rispetto a quella che ha previsto il conseguimento del titolo.

Per spiegarci, è possibile che venga ritirata la patente di guida per stato di ebbrezza, perché ciò è disciplinato nello stesso codice (stessa fonte normativa) che prevede anche il conseguimento della patente. Invece, un semplice decreto ministeriale attuativo non può prevedere la sospensione della patente di guida per un caso non previsto dal codice della strada. Il decreto ministeriale, semmai potrà specificare in dettaglio quali siano i dispositivi di rilevamento del tasso alcolemico, ma solo se il codice della strada lo ha delegato a farlo, ma non può stabilire nuove o diverse fattispecie per il ritiro della patente quale, ad esempio, “hai parlato male del Governo”.

Ciò che si è considerato essere particolarmente illegittimi, sono alcuni casi di revoca di fatto dell’attestato quali le “false dichiarazioni lesive dell’immagine dell’AeCI”. Sarebbe come se revocassero la patente di guida per lesione dell’immagine dei Vigili Urbani o dei Carabinieri.

Pensiamo di aver chiarito la nostra posizione e siamo disponibili a confrontarci con i nostri associati per accogliere ulteriori consigli e critiche.

il Consiglio FIVL

 

16 ottobre 2015

In data 13 ottobre FIVL ha presentato al TAR del Lazio un ricorso nei confronti dell'Aeroclub d'Italia e del Ministero dei Trasporti chiedendo l'annullamento previa sospensione degli artt 6, 7, 11, 28, 31, 32, 33 e 35 del Regolamento tecnico–operativo–didattico AeCI per il volo da diporto o sportivo con apparecchi privi di motore (VDS –VL) approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con Decreto Prot. 247 del 15 luglio 2015.