Scritto il . Pubblicato in Leggi.

Sintesi del Nuovo Statuto di AeCi


aeci-300x161SINTESI DEL NUOVO STATUTO DI AECI

E

SUCCESSIVO PRIMO COMMENTO

Il Commissario Straordinario dell’AeCI ha presentato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il nuovo Statuto dell’Aero Club d’Italia.

 

Tale Statuto è attualmente soggetto all’iter di approvazione ministeriale che, se si completerà mantenendo l’attuale testo, introdurrà una vera e propria rivoluzione nell’assetto e nelle dinamiche di funzionamento e di rappresentatività dell’Aero Club d’Italia.

Riteniamo, a ragion veduta, che la “rivoluzione” in corso avrà effetti fortemente negativi per  il volo sportivo italiano. Gli scopi che hanno portato all’esigenza di formula un nuovo statuto sono stati anch’essi ribaltati, tanto che, come vedremo, lo statuto contraddice platealmente gli scopi che il Parlamento ed il Governo hanno inteso raggiungere.

I principi di democrazia e partecipazione, pur apparentemente previsti in modo ampio,  sono  sistematicamente contraddetti da norme che tendono ad escludere la maggioranza dei piloti dalla partecipazione alla vita dell’ente e, laddove la partecipazione viene concessa, la stessa è ridotta a mera consultazione formale sottoposta sistematicamente a veto presidenziale.

La FIVL ritiene essere doveroso informare tutti i piloti i quali, loro malgrado, subiranno pesanti ripercussioni da tale provvedimento, in quanto esso inciderà profondamente, e negativamente, sulle loro organizzazioni e sulla loro attività.

Abbiamo pertanto riassunto le modifiche e provveduto a fornire un primo commento alle stesse.

Trattandosi di un tema di assoluta importanza per tutti, invitiamo tutti i piloti ad informarsi attraverso il presente testo, che sarà composto di due parti: nella prima si descriverà l’assetto dell’Ente, con particolare riguardo alle modifiche intervenute; nella seconda, si metteranno in evidenza le critiche e le problematiche che insorgeranno qualora il testo dovesse essere approvato senza modifiche sostanziali.

La FIVL, coinvolta direttamente e pesantemente dalla formulazione del testo dello statuto, provvederà a contrastarlo con ogni azione possibile, richiedendo sin d’ora il supporto di tutti i piloti, aeroclub ed associazioni. Siamo certi che, dopo aver letto quanto riportato, non potrete che essere d’accordo con la nostra opinione.

 

PARTE PRIMA: IL NUOVO ASSETTO DELL’AECI
(descrizione delle principali innovazioni)
 

CHI FARA’ PARTE DI AECI e COME

a) GLI AEROCLUB LOCALI

Il VDS (Volo Diporto Sportivo) è rappresentato esclusivamente dagli aeroclub federati, spariscono pertanto le Federazioni Sportive Aeronautiche. Rimangono gli “enti aggregati”, che non disporranno di alcun diritto di partecipare all’assemblea e di voto.
Viene discriminata la partecipazione degli aeroclub federati a seconda della specialità di volo da essi svolta:
Gli Aeroclub di volo libero, paramotore e aeromodellismo, al fine di essere riconosciuti ed accettati dall’AeCI, dovranno annoverare almeno 60 membri (soci) iscritti per ciascun aeroclub;
Gli Aeroclub federati delle altre specialità invece, potranno continuare ad essere formati da un minimo di 20 soci iscritti.
Nel computo degli iscritti si considerano esclusivamente i piloti in attività o gli allievi delle scuole regolarmente iscritti al corso (non si computano, anche se possono prenderne parte, persone prive di attestato o di brevetto di volo o persone che pur avendo l’attestato non siano praticanti attivi: conteranno solo i piloti con attestato rinnovato ed in corso di validità).
Un pilota sarà libero di iscriversi a più aeroclub, ma la “seconda iscrizione” non rileva ai fini del computo del numero minimo degli iscritti di tale Aeroclub federato (il pilota dovrà dichiarare, a tal fine, il proprio aeroclub “originale”).
Posto che l’iscrizione annua di un Aeroclub all’AeCI è composta di una quota fissa e di una variabile calcolata sulla base del numero dei soci, gli Aeroclub di volo libero, paramotore ed aeromodellismo dovranno versare una quota necessariamente più elevata (ai valori attuali 100% in più, cioè circa 4.000,00 contro 2.000,00)
Sono previsti Aeroclub in forma di Srl. Tali ultimi sono esentati dall’obbligo di adottare lo “statuto tipo” previsto dall’AeCI (salvo l’obbligo di non avere fini di lucro e di non distribuire utili ai soci).
Le quote di aggregazione sono stabilite dal Consiglio federale: non consta che l’Assemblea abbia il potere di determinare (o modificare) le quote stabilite dal Consiglio Federale.
Gli Aeroclub di volo libero, paramotore e aeromodellismo potranno usufruire di “sconti” sulle quote federative se conteranno almeno 200 soci: al di sotto di tale soglia, la quota da versare sarà identica agli altri Aeroclub.

b) ENTI AGGREGATI

Continueranno ad esistere, senza diritto di essere rappresentati in assemblea e senza diritto di voto. Gli enti aggregati saranno di due tipi:
a) quelli che potranno fare attività di scuola di volo ed attività sportiva (pagheranno una tassa annua più alta – attualmente € 2.000,00);
b) quelli che non potranno fare nulla, salvo ottenere un mero riconoscimento di esistenza  e votare per eleggere i membri di una commissione consultiva.

Gli Enti Aggregati del primo tipo pagheranno una tassa annua di affiliazione assai più elevata rispetto a quelli del secondo tipo (attualmente i primi pagano 2.000,00 € ed i secondi 200,00 €).
Gli Enti Aggregati che svolgeranno attività di scuola di volo o attività agonistica devono comunicare all’AeCI l’elenco dei propri soci entro marzo di ogni anno e, ad ogni trimestre, l’aggiornamento dell’elenco stesso.
Ciò al fine di individuare i piloti che faranno attività sportiva e scolastica ai fini di cui all’art. 43 dello Statuto (che prevede l’obbligo di licenza FAI per coloro che fanno gare anche a livello locale, comunale, regionale o nazionale, nonché ogni altra attività riconducibile a quella sportiva.

c) ASSOCIAZIONI BENEMERITE

Ad esse si applicano le norme sugli enti aggregati.
Si noti che le FEDERAZIONI SPORTIVE AERONAUTICHE: non fanno più parte degli Enti che possono essere aggregati o riconosciuti dall’AeCI. Lo Statuto non le annovera e non le nomina mai.
Il PARAMOTORE è ora prevista come attività che rientra nella stessa specialità del volo libero e, pertanto, condividerà con il volo libero la medesima commissione sportiva (STS) di cui si parlerà in seguito.

ORGANI DELL’AeCI

Alle cariche federali possono accedere solamente i titolari di tessera FAI o coloro che sono stati titolari per almeno 2 anni della tessera FAI negli ultimi 10 anni.
Non possono accedere alle cariche dell’AeCI coloro che abbiano subito una condanna penale per reati non colposi (la condanna che inibisce l’accesso alle cariche è prevista anche non definitiva e cioè in primo grado di giudizio, con ogni evidenza e non limita la gravità: basta allora una semplice multa con condanna a mezzo di decreto penale per una tettoia abusiva).
Non possono accedere agli organi sociali coloro che traggono profitti personali dall’attività sportiva (pertanto sembrerebbero esclusi tutti gli istruttori che ricevono un compenso per l’attività didattica o che vendono i materiali; gli sportivi che ricevono compensi che non siano mere sponsorizzazioni o che campano di sport aeronautici).

a) ASSEMBLEA

Ne fanno parte:

Non ne fanno più parte le Federazioni Sportive Aeronautiche
Tutte le votazioni devono avvenire a scrutinio palese (tranne le votazioni per le nomine alle cariche federali).

b) PRESIDENTE

Dura in carica al massimo tre mandati consecutivi;
Dispone di una “Segreteria Particolare” istituita presso il suo ufficio;
Partecipa di diritto a tutte le riunioni degli organi collegiali;
Nomina i membri della CCSA, delle STS e quelli delle altre Commissioni (ed ha anche il correlativo diritto di revoca);
Autorizza espressamente la CCSA, le STS e le altre commissioni a riunirsi (in assenza di esplicita autorizzazione presidenziale, la riunione delle commissioni e della CCSA non è permessa)
Qualora lo ritenga opportuno o necessario, sottopone al Consiglio federale le questioni attribuite alla CCSA;

c) CONSIGLIO FEDERALE

E’ formato dal Presidente, da tre consiglieri scelti tra i presidenti (o ex presidenti) degli aeroclub federati e dal Presidente della CCSA (conta pertanto in totale 5 membri, compreso il Presidente).
Delibera su tutte le materie non riservate all’Assemblea.
Tra le altre funzioni si segnalano:

1) ORAGNIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Vengono istituiti 3 Centri di Responsabilità Amministrativa (al posto di uno attuale), che comportano la presenza di 3 Dirigenti e, di conseguenza, la nomina di due ulteriori figure dirigenziali dell’Ente (con conseguente aumento di spesa gestionale).

2) ORGANI SPORTIVI

CCSA (commissione centrale sportiva aeronautica)
E’ costituita dal Presidente (nominato dall’Assemblea) e dal Presidente di ciascuna STS.
I compiti della CCSA sono assai ridimensionati e il suo ruolo diventa solamente propositivo e di “consulenza” al Presidente ed al Consiglio Federale. Le funzioni della CCSA sono:

La CCSA non ha potere di autoconvocarsi: si potrà convocare solo previa autorizzazione del Presidente di AeCI;
Il Presidente dell’AeCI, può sottrarre la competenza della CCSA e riporre tale competenza al Consiglio Federale su tutte le questioni che ritiene “opportune”. Pertanto la CCSA non avrà alcun potere autonomo e, laddove dovesse avere un potere, tale potere potrà esserle sottratto discrezionalmente dal Presidente dell’AeCI.
Di fatto, la CCSA perde, rispetto al precedente statuto, ogni carattere e prerogativa di sovranità sugli sport aeronautici.

1) Le STS

Ogni specialità aeronautica costituisce una STS (sezione tecnica di specialità).
Le STS saranno pertanto 10 e saranno formate da 3 membri tesserati FAI, oppure da 5 membri se il numero di elettori (tesserati Fai per ciascuna specialità) sia superiore a 20.
I membri delle STS sono eletti (ma solo ai fini di una mera designazione) da tutti i titolari di tessera FAI di ciascuna specialità che, evidentemente, dovranno riunirsi in assemblea (lo Statuto non specifica in che modo, ma ciò sarà oggetto di un regolamento a parte).
Faranno parte dell’assemblea che voterà i membri delle STS solamente coloro che abbiano avuto la licenza FAI per almeno 2 anni nell’ultimo decennio (o che la posseggano).
I membri delle STS dovranno essere “esperti” nelle materie di specifica competenza (lo Statuto non stabilisce che cosa si intenda per esperto: probabilmente si tratta di un modo per introdurre un criterio di discrezionalità nella scelta dei membri delle STS, funzionale ai poteri del Presidente dell’AeCI di cui si sta per riferire).
Il Presidente dell’AeCI, una volta preso atto delle elezioni dei membri delle STS, avrà il potere di nominarli ufficialmente (sarà dunque in questo momento che avrà diritto di escludere chi vuole sulla base dei propri criteri discrezionali o, comunque, di escludere chi non è ritenuto “esperto”). Il potere di nomina dei membri contiene anche il potere di revoca degli stessi.
I membri delle STS individuano un presidente per ciascuna STS (che farà parte della CCSA); tale presidente dovrà essere successivamente  nominato  dal presidente dell’AeCI (che avrà il correlativo potere di revocarlo).
Ogni STS si riunirà previa autorizzazione del Presidente dell’AeCI: in assenza dell’autorizzazione del quale non potrà essere convocata. Alle riunioni parteciperanno il Presidente dell’AeCI e il Direttore generale (si presume dunque che le riunioni siano tenute necessariamente in sede AeCI, se si intende risparmiare sui costi delle missioni)
Le STS devono riunire almeno una volta l’anno tutti i membri titolari di tessera FAI per ciascuna specialità. Pertanto tutti i titolari di licenza FAI per ciascuna disciplina saranno chiamati in assemblea almeno una volta l’anno.
Ai membri delle STS spetta il trattamento di missione (rimborso spese).
Le competenze delle STS sono limitate alla mera proposizione alla CCSA di “linee di impostazione dei programmi annui di attività agonistica”. Le STS non potranno fare null’altro che tali “proposte” alla CCSA.

3) ALTRE COMMISSIONI

a) IL CTS per lo sport non agonistico;

Il comitato tecnico per lo sport non agonistico è composto da un membro per ogni specialità aeronautica.
Tale membro viene designato in un’assemblea cui parteciperanno tutti i presidenti degli aeroclub federati nonché quelli degli enti aggregati, compresi quelli “minori” che non svolgono attività di scuola di volo e sportiva.
I membri, designati dai presidenti degli Aeroclub, sono successivamente nominati dal Presidente dell’AeCI (con diritto di revoca).
Lo Statuto non precisa quale sia la funzione delle CTS: afferma solamente che la CTS “esplica attività consultiva esprimendo pareri non vincolanti per l’Ente”. Sarà eventualmente il Consiglio federale a stabilire eventuali incarichi consultivi;
Ai membri spetta il trattamento di missione (rimborso spese).
La CTS si riunisce previa autorizzazione del presidente dell’AECI, come per la CCSA e le altre commissioni.

b) Commissioni Temporanee Consultive (CTC)

Possono essere istituite commissioni consultive per l’esame e studio di materie di particolare interesse comportanti elevata specializzazione (come ad esempio la commissione per la revisione del dpr 133, si immagina).
Tali commissioni esprimono pareri non vincolanti.
I membri ricevono un compenso, cioè una qualche forma di remunerazione come i gettoni di presenza, oltre al trattamento di missione. Insomma, si tratta di Commissioni i cui membri ricevono denaro.
Sono, come tutte le altre Commissioni, convocate previa autorizzazione del presidente dell’AeCI

c) Comitato Consultivo Permanente (CCP)

È formato da 5 membri. E’ presieduto dal presidente di AeCI ed annovera 4 esperti: 2 di nomina ministeriale e 2 di nomina del Consiglio Federale.
Tale comitato esprime anch’esso pareri non vincolanti su questioni comini di interesse delle forze armate.
I membri ricevono un compenso (gettone di presenza? Altre forme di trattamento?) oltre al trattamento di missione. Si tratta, in buona sostanza di altro organo i cui membri, compreso il Presidente di AeCI, ricevono un compenso in denaro.
Il Comitato si potrà riunire previa autorizzazione del presidente dell’AeCI

4) I RAPPRESENTANTI DI SPECIALITA’, DEGLI ATLETI, DEI GIUDICI, DEGLI ENTI AGGREGATI e della ASSOCIAZIONI BENEMERITE

Vi è un rappresentante di ogni categoria, per ciascuna specialità aeronautica (eletto dagli aeroclub) di atleti, specialità e giudici (in tutto 30). V’è poi un rappresentante degli enti aggregati e uno delle associazioni benemerite.
20 giorni prima dell’assemblea per il rinnovo delle cariche federali, verranno designati tali rappresentanti in una apposita riunione.
Essi parteciperanno all’assemblea.

5) ATTIVITA’ SPORTIVA

E’ definita tale  ogni attività sportiva diversa da quella didattica e promozionale, compresa ogni attività estemporanea ed occasionale con finalità non competitive.
E’ attività agonistica ogni gara di qualsiasi livello, dal comunale al nazionale, compresi gli stages di volo, di allenamento, di formazione e comunque ogni altra attività sportiva.
Non potranno partecipare alle attività sportive gli atleti non muniti di licenza FAI. La Licenza FAI può essere richiesta solamente da un aeroclub locale per conto del richiedente.
Secondo quanto previsto dallo Statuto, pertanto, ogni gara, anche una gara locale con finalità goliardiche, deve essere organizzata da un aeroclub o da un Ente Aggregato (di quelli che pagano 2000€/anno) e a tale gara potranno partecipare solo tesserati FAI.
Da quanto sembra, gli enti aggregati non possono rilasciare tessere FAI, ma possono farlo solo gli aeroclub federati.

6) AEROCLUB LOCALI

Se un aeroclub locale esercita attività commerciale (es. vendita materiali, riparazione, ecc.) deve adottare una contabilità separata: i proventi di tale attività devono essere totalmente investiti nel potenziamento dell’attività dell’aeroclub e non possono essere frutto di compensi a soci, consiglieri e presidente.
Qualora un socio riceva un compenso che non sia il mero rimborso spese, non può accedere a cariche sociali. Pertanto, gli istruttori che ricevono compensi per l’attività didattica o dalla vendita di materiali, non possono accedere alle cariche sociali (non possono essere presidenti o consiglieri dell’aeroclub).
Possono iscriversi all’aeroclub i titolari di licenza o attestato in corso di validità, gli allievi o anche persone che non posseggono tali requisiti, ma sono interessate all’attività. Tuttavia, questi ultimi, non contano ai fini del computo del numero minimo di soci per l’iscrizione all’AeCI dell’aeroclub.
Il paramotore sarà considerato dallo statuto di AeCI assieme il volo libero, con il quale condivide la medesima specialità aeronautica (nonostante la forte differenziazione).
Gi appartenenti alla Forze Armate possono svolgere (se hanno titolo aeronautico), attività presso gli aeroclub anche se non sono soci.
Il pagamento del contributo annuo deve essere versato dai soci entro il mese di gennaio: se non si paga, allora il socio è automaticamente decaduto (ne consegue che gli aeroclub di volo libero e paramotore dovranno avere 60 soci che hanno già pagato la quota a gennaio altrimenti, a cascata, l’aeroclub stesso decade dalla qualifica di aeroclub presso AeCI).
C’è un principio di mutualità: alle attività di un aeroclub possono partecipare, con particolari facilitazioni, i soci appartenenti ad altri aeroclub o enti aggregati. Pare che necessariamente gli aeroclub debbano prevedere tali facilitazioni.
Gli aeroclub devono avere un collegio dei revisori dei conti e una commissione permanente di disciplina.

 

*** ***     ***     *** ***

PARTE SECONDA: IL NUOVO ASSETTO DELL’AECI

PRIMO COMMENTO DI LEGGITTIMITA ALLO STATUTO AECI

Prima di addentrarci, leggi e documenti alla mano, nei meandri del nuovo Statuto, è opportuno conoscere esattamente le ragioni e le dinamiche che hanno portato, appunto, alla decisione di emanare un Dpr che prevede il riordino dell’AeCI attraverso un “adeguamento” dello statuto dello stesso.

Tale esigenza sorge da lontano, dal complesso di leggi che prevedono la riduzione della spesa pubblica e il riordino degli enti pubblici al fine di renderli più efficienti ed economi. In una parola, l’esigenza è stata quella di risparmiare e, nel contempo, aumentare l’efficienza di funzionamento dell’Ente.

Alla luce di tali normative, l’AeCI è stato sottoposto a commissariamento al fine adeguare lo statuto alle linee guida individuate dal dpr n.188 del 2010.

Passiamo pertanto ad esaminare, nel dettaglio, se il commissario, con il nuovo statuto, ha rispettato il mandato conferitogli e se le previsioni dello statuto sono conformi a quanto richiesto dal decreto che ha disposto il riordino dell’AeCI e a quello che ha disposto il commissariamento.

1) INCOMPATIBILITA’ CON IL DPR 5.10 2010 n. 188

Il DPR 188 del 2010, prevede il riordino di alcuni Enti, tra i quali AeCI e ENAC.

Ciò posto, il mandato affidato al Commissario Straordinario con decreto ministeriale del 17.12.2010 (che richiama integralmente il dpr 188), fu di “adeguare” lo statuto esistente alle seguenti finalità (la citazione è testuale tratte):

a) Ridurre a 5 il numero dei Consiglieri federali;
b) Sopprimere il membro supplente dei revisori dei conti;
c) Prevedere la possibilità di rinnovo della carica presidenziale ad un terzo mandato;
d) Trasferire i compiti di vigilanza dal Ministero per i beni e le attività culturali alla Presidenza del  Consiglio dei Ministri (alla quale sono trasferite le competenze in materia di Sport).

Non c’ dubbio che tutte le finalità anzi elencate sono state raggiunte dallo Statuto.
Il Commissario Straordinario, tuttavia, non si è limitato ad “adeguare” lo statuto esistente, come previsto dalla delega, ma si è spinto molto oltre, proponendo uno statuto completamente nuovo, che prevede un assetto dell’intero Ente radicalmente diverso rispetto al precedente. In pratica l’”adeguamento” è risultato uno stravolgimento.

Tra le novità non previste dal mandato al commissario si segnalano:

i) La soppressione delle Federazioni Sportive Aeronautiche;
ii) La previsione di tre centri di responsabilità amministrativa dell’Ente con conseguente aumento del personale dirigente;
iii) Il ridimensionamento delle funzioni della CCSA (commissione Centrale Sportiva Aeronautica), che è divenuta un organo di mera consultazione con parallelo aumento delle competenze e funzioni del Consiglio Federale (di seguito CF) e della Presidenza dell’Ente;
iv) La creazione di varie commissioni (STS, CTS, CTC, CCP) che sostituiscono funzioni precedentemente svolte dalla FSA (federazioni Sportive Aeronautiche) o che comunque assolvono funzioni precedentemente non previste dallo statuto;
v) Il cambiamento di prerogative e funzioni del Presidente, che assume un ruolo centrale, spesso di “veto”, nella nomina di cariche, riunioni delle commissioni e formazione delle stesse;
vi) L’ ampliamento delle funzioni e delle prerogative del Consiglio Federale a scapito della CCSA;
vii) L’istituzione di una Segreteria Particolare di Presidenza.
viii) Lo stravolgimento dell’organizzazione dell’attività sportiva;
ix) I requisiti degli sportivi per prendere parte alle competizioni ed alle attività non agonistiche;
x) Il cambiamento dei metodi e procedure di  formazione dei regolamenti interni, specialmente di quelli sportivi;
xi) Il cambiamento di competenze per la nomina delle squadre rappresentative nazionali;
xii) L’equiparazione del paramotore all’attività di volo libero (con ricadute pesanti in ordine all’organizzazione del settore sportivo e degli atleti);
xiii) Differenziazioni nella composizione dei membri appartenenti agli aeroclub federati;
xiv) Il diverso ruolo e diverse competenze degli aeroclub federati.

Si tratta solamente dei principali aspetti di riforma dello Statuto che, come è evidente, modifica totalmente l’assetto e gli equilibri interni all’Ente.
Tale stravolgimento epocale conduce alla considerazione, inoppugnabile, che il Commissario Straordinario si è spinto ben oltre i limiti della delega affidatagli con decreto ministeriale, esorbitando dal mandato ricevuto e cadendo in un vizio di “ultrapetizione”.
In definitiva, il Commissario, che agisce quale esecutore delle finalità previste dal DPR 188, si è arrogato un potere che non gli è stato conferito.
Si potrebbe obiettare che tutti gli stravolgimenti si sono resi necessari in quanto “funzionali”, cioè dipendenti, dai compiti di cui alle lettere da a) a d) elencate nel decreto. Si tratta di obiezione facilmente confutabile. Sarebbe infatti assai semplicemente bastato prevedere la riduzione da tre ad uno dei membri del CF eletti dalle FSA, da tre a uno quelli eletti dagli Aeroclub e da tre ad uno quelli eletti da sportivi e giudici.
In tal modo l’assetto dello statuto sarebbe rimasto invariato, pur con soli cinque membri del consiglio federale. Le ulteriori modifiche (aumento dei mandati, soppressione del membro supplente non influiscono sull’assetto dell’Ente).
In definitiva, il nuovo statuto è illegittimo per eccesso di potere.

2) IL NUOVO STATUTO VIOLA ED E’ CONTRADDITTORIO RISPETTO AGLI OBIETTIVI DEL DPR 5.10.2010 n. 188.

La presente illegittimità richiede una spiegazione a monte.

L’obiettivo del Dpr 188/2010 di ridimensionare il Consiglio Federale è, come detto, quello della riduzione dei costi di gestione dell’Ente.

E’ opportuno comprendere la genesi della riforma statutaria.

L’art. 26 comma 1 del d.l. del 25 giugno 2008, n. 112,convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 contiene la norma che ha dato origine al d.p.r. del 5 ottobre 2010, n. 188. In buona sostanza, il Dpr 188 attua tale norma con specifico riferimento al riordino degli enti vigilati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, cioè l’Aero Club d’Italia e l’ Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac). 

L’esigenza nasce dunque dalla cosiddetta “manovra d’estate”, cioè il complesso di norme che imponeva di ridurre significativamente (l’obiettivo è del 25%) i costi di gestione delle pubbliche amministrazioni. In particolare si trattava della cosiddetta “taglia enti” e cioè di quella manovra che comportava la soppressione di Enti pubblici oppure il significativo riordino degli stessi al fine di centrare l’obiettivo della riduzione della spesa pubblica.

Insomma, la necessità perseguita dalla Legge, che ha dato origine alla “manovrina” di riordino di AeCI ed ENAC è quella di perseguire un risparmio nella gestione degli enti.

Le norme non nascono negli alberi: sono frutto di lavori preparatori che di solito sono “pesanti” da leggere, ma questa volta sono assai interessanti e spiegano tutto.

La Relazione Illustrativa del Decreto, citata nelle premesse del decreto stesso (si tratta dunque di un chiaro riferimento interpretativo in quanto frutto del lavoro del Governo, del Ministero dei Trasporti e del parere del Parlamento) afferma testualmente:

“Con il nuovo Statuto dell’AeCI approvato nel 2004, l’Ente ha già praticamente azzerato le spese per le indennità di carica … In particolare (sempre con lo statuto del 2004) sono state previste le seguenti modifiche organizzative:

-Eliminazione della figura del Vicepresidente …;

-Dimezzamento del numero dei componenti del Consiglio Federale (da 20 a 10 membri);

-Azzeramento del gettone di presenza;

-Eliminazione di 5 commissioni permanenti di specialità, composte ognuna da 5 membri, controbilanciata unicamente dall’incremento di 4 membri della CCSA, con un saldo passivo di -21 unità.

Quindi, volendo considerare solo il numero dei componenti gli organi e commissioni, con totale soppressione di 5 commissioni, le funzioni di rappresentanza e capacità propositiva delle varie specialità di volo risultano ora svolte in maniera molto più efficace dalla federazioni sportive aeronautiche, che sono a costo zero per l’Ente”.

L’unico “settore” in cui si è ritenuto procedere a “tagli” nell’ AeCI è stato quello del Consiglio federale. Di qui la delega limitata al Commissario: si è ritenuto possibile pertanto operare solamente ridimensionando da 10 a 5 membri il Consiglio Federale di AeCI. Gli atti ufficiali quantificano il risparmio in € 20.000,00, dovuto al minor numero di rimborsi spese per le attività dei consiglieri federali (atteso che essi non prendevano comunque più il gettone di presenza).

Alla luce di tutto ciò, ci dobbiamo chiedere, le finalità anzi volute da Governo e Parlamento sono state rispettate dall’”adeguamento” dello Statuto dell’ AeCI?

La risposta è assolutamente inequivocabile: lo statuto “adeguato” realizza risultati del tutto opposti, addirittura peggiori di quelli che portarono la revisione statutaria del 2004. Vediamo i due principali motivi

PRIMO MOTIVO

Esaminiamo com’è previsto il nuovo assetto dell’Ente concepito dal Commissario Straordinario:

 

 

 

Saldo delle unità e dei relativi rimborsi spese:

a) Riduzione di 5 membri del CF

b) Aumento di 70 membri nelle varie Commissioni

Saldo = + 65 unità.

Eseguito un rapido calcolo, dunque si tratta di un aumento di almeno 70 unità (cioè un numero nettamente maggiore, addirittura, di quello relativo all’assetto dell’Ente precedente al 2004). A ciò si aggiunga che alcune (2) commissioni sono retribuite e che ad una di esse partecipa necessariamente il Presidente dell’AeCI che, in tal modo, potrebbe veder rientrare dalla finestra i compensi di carica che sono usciti dalla porta nel 2004 (compensi che verranno stabiliti dal Consiglio Federale).

La situazione, in definitiva, torna ad essere peggiore di quella in vigore con lo statuto precedente al 2004. Nella relazione parlamentare si dava atto che nel 2004 con il nuovo statuto AeCi si erano risparmiate 21 unità. Ora se ne sono ripristinate 70!

Ciò che è più grave è che sono sovvertiti i criteri stessi (basati sul ridimensionamento ed il risparmio), che hanno dato origine alla necessità di “adeguare” lo statuto dell’Ente AeCI e che avrebbero dovuto guidare l’attività del Commissario Straordinario.

Ancora una volta, il Commissario non ha rispetto il mandato ricevuto, ma ha agito facendo esattamente l’opposto delle finalità legislative e ministeriali per le quali ha ricevuto l’incarico.

SECONDO MOTIVO

Lo statuto proposto dal Commissario Straordinario prevede, all’art. 28, comma secondo, l’istituzione di 3 Centri di Responsabilità Amministrativa ai sensi del Dpr 97/2003.

Ai più, questo fatto apparirà indifferente, una questione organizzativa interna. Invece si tratta di una innovazione importantissima, almeno sotto il profilo dei costi. Si deve infatti sapere che ciascun Centro di Responsabilità Amministrativa comporta l’assunzione di una figura dirigenziale, ovviamente retribuita con trattamento economico dirigenziale.

Ciò causa, pertanto, un notevole aumento dei costi di gestione dell’AeCI, stimabile in centinaia di migliaia di Euro (per pagare ben 3 dirigenti in un Ente che conta meno di 30 impiegati).

Si tratta di verificare se l’istituzione dei Centri di Responsabilità sia necessaria oppure se, invece, si tratti di una scelta. La legge citata (97/2003) non prevede affatto che un Ente come l’AeCI si doti di 3 C.R.A.. Anzi, successivi provvedimenti amministrativi prevedono ed impongono il contrario, cioè che laddove non strettamente necessari, tali Centri vadano eliminati. Tuttavia, la legge stabilisce che, se i CRA sono previsti dallo statuto, essi non possano essere tolti. Ecco che, puntualmente, i Centri sono stati inseriti nello statuto, contrariamente agli obiettivi del DPR 188/2010. La previsione dello statuto, dunque, aggira le finalità del DPR.

Si tratta, ancora una volta, di uno statuto che cozza frontalmente con i criteri con i quali è stata conferita la delega al Commissario Straordinario: criteri improntati al risparmio e alla semplificazione si sono trasformati in burocratizzazione ed aumento significativo dei costi di gestione.

(L’istituzione della Segreteria Particolare del Presidente, oltre ai CRA, è prevista come un ulteriore novità, ma non si prevedono le funzioni della stessa, né si riesce a comprendere se tale carica, una volta “ufficializzata” possa comportare oneri ulteriori per l’Ente . Si tratta di un punto tutto da chiarire)

In definitiva, si è inteso tagliare 5 unità che percepivano rimborsi spese ma, nel contempo, si sono create ben più di 60 unità, parte delle quali oltre al rimborso spese percepiranno anche un compenso. La collisione frontale con gli intenti della legislazione che ha portato alla revisione dello statuto è quanto mai palese.

3) PROBLEMATICHE DI INCONCILIABILITA’ CON IL DECRETO LEGISLATIVO 23/07/1999 E SUCC. MOD. (RIORDINO DEL CONI)

L’art. 16 della Legge che riordina il CONI, nella nuova formulazione a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo dell'8 gennaio 2004, n. 15, impone alcune norme che gli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali (tra le quali l’AeCI) devono necessariamente contenere.

Tra queste si ricordano:

a) Il principio  di partecipazione all’attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità;

b) Il principio secondo il quale negli organi direttivi nazionali deve essere garantita la presenza, in misura non inferiore al 30% del totale dei loro componenti, di atleti e tecnici sportivi, dilettanti e professionisti, in attività o che siano stati tesserati per almeno due anni nell’ultimo decennio alla federazione o disciplina sportiva interessata;

c) L’equa rappresentanza di atlete ed atleti;

d) La presenza di ufficiali di gara negli organi direttivi;

Il Consiglio Nazionale del CONI, con deliberazione n. 1410 del 19 maggio 2010, ha dettato i “Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Associate”. Tali principi integrano, interpretano e attuano quanto previsto dall’art. 16 del Decreto Legislativo che preside al CONI.

Analizziamo nel dettaglio, pertanto, se Lo Statuto (emanando) di AeCI rispetta tali principi, inderogabili anche alla luce di quanto affermato dal T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, 23-10-2006, n. 10838 relativamente all’Automobil Club d’Italia (ACI).

I) MANCATO RISPETTO DELLA QUOTA DI TECNICI ED ATLETI NEL CONSIGLIO DIRETTIVO (CONSIGLIO FEDERALE).

Il CF di AeCI sarà composto da: Presidente dell’AeCI, Presidente della CCSA e tre Consiglieri scelti tra Presidenti o ex Presidenti di Aeroclub federati. Il Consiglio Federale assume, con il nuovo Statuto, una funzione centrale nell’organizzazione dello sport (sia per le dirette competenze ad esso appartenenti, sia perché il Presidente dell’AeCI ha potere di nomina (e dunque anche di revoca) di ciascun membro della CCSA, sia perché ogni questione relativa alle competenze della CCSA può essere sottratta alla stessa CCSA in modo discrezionale dal Presidente per essere sottoposta al CF, sia perché il Presidente dell’AeCi ha potere di nomina delle STS, sia perché le STS possono riunirsi solo previa approvazione del Presidente dell’AeCI).

Ora, appare palese che non è prevista alcuna garanzia che alcuno dei membri del CF sia tecnico o atleta e, pertanto, la “quota “ del 30 riservata ai tecnici ed agli atleti non è affatto rispettata.

Lo statuto prevede che tutti i membri che ricoprono cariche debbano essere muniti della “licenza FAI”, rilasciata dall’AeCI per conto della Federazione Aeronautica Internazionale. Possedere o aver posseduto la licenza FAI, tuttavia, non significa affatto essere automaticamente qualificabili come atleti o tecnici in attività (o che siano stati in attività, come spiegato meglio al punto successivo).

La “licenza FAI”, invero, non attesta affatto il tesseramento ad una federazione (nemmeno alla FAI stessa), è ottenibile da chiunque, ed ha il solo scopo di permettere di prendere parte alle gare riconosciute o organizzate dalla FAI.

Possedere la licenza FAI, pertanto, non significa affatto aver effettivamente preso parte , quale atleta o tecnico, a competizioni.

Il Consiglio Nazionale del CONI (documento anzi citato) ha invece specificato che:

  1. Gli statuti devono stabilire i requisiti specifici per l’eleggibilità degli atleti e dei tecnici;
  2. Negli organi direttivi nazionali possono essere eletti gli atleti che abbiano preso parte, nell’arco di 2 anni nell’ultimo decennio, secondo quanto indicato nell’art. 16 del D.lgs 8 gennaio 2004, n. 15, a competizioni di livello nazionale o almeno regionale, da individuarsi specificamente nei singoli statuti a cura delle rispettive federazioni;
  3. I rappresentanti degli atleti maggiorenni in attività, eleggono i rispettivi rappresentanti nel Consiglio federale secondo le modalità fissate dallo statuto.

Ora, appare evidente che il nuovo statuto di AeCI non rispetta e/o garantisce alcuno degli enunciati principi perché non basta avere la “licenza FAI”, occorre invece essere (o essere stati) atleti attivi.

La previsione che comporta la necessaria partecipazione di atleti (e atlete) nel Consiglio federale integra un requisito oggettivo e fattuale: significa, in buona sostanza che devono essere atleti che hanno effettivamente partecipato a competizioni, non soggetti che hanno semplicemente ottenuto una licenza che chiunque può ottenere da AeCI, senza necessariamente svolgere attività sportiva agonistica.

II) VIOLAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA DEGLI SPORTIVI ALL’INTERNO DELLA CCSA

Nello Statuto dell’AeCI compare più volte il requisito del possesso della “licenza FAI” per eleggere e ricoprire cariche sociali.

Tale “licenza FAI” individua l’atleta?

Niente affatto: il titolare di “Licenza FAI” non è necessariamente od automaticamente un atleta. L’AeCI, invero, rilascia, per conto della Federazione Aeronautica Internazionale, la Licenza FAI a chiunque la richieda, che sia o meno un atleta.

Facciamo un passo indietro: la “licenza FAI” non è affatto una “tessera” di iscrizione o di appartenenza alla FAI, né, tanto meno, all’Aero Club d’Italia.

Né la FAI né l’AeCI, infatti, tesserano persone fisiche o atleti. Far coincidere la Licenza FAI con il tesseramento alla Federazione finalizzato all’attività competitiva è un falso clamoroso. La “Licenza FAI”, infatti, è prevista dal regolamento sportivo  della federazione Aeronautica Internazionale quale semplice documento per potere accedere alle competizioni organizzate  o riconosciute dalla FAI medesima;

Tale documento non ha alcun effetto di attestazione di qualsivoglia tesseramento ad una federazione, né del fatto che il possessore sia un atleta.

Stando così le cose, chiunque, quindi anche un pilota che non sia atleta (cioè che non abbia avuto mai a che fare con competizioni), può essere possessore della “licenza FAI”. Basta infatti versare il contributo e richiedere la “licenza FAI” all’AeCI attraverso un Aeroclub federato. Nessun controllo viene svolto circa l’attività concreta del richiedente.

Lo Statuto permette che, dunque, alle STS e, di conseguenza, alla CCSA, accedano soggetti che non sono atleti e che possono non rappresentare affatto il “settore sportivo”. Da tale fatto fa desumere che gli organi deputati all’attività sportiva agonistica siano composti da atleti ed atlete: è una mera finzione.

Pertanto l’elettorato attivo e passivo delle sezioni sportive è potenzialmente formato da “non atleti”, con buona pace dei principi della Legge istitutiva del CONI e del regolamento della giunta del CONI stesso.

III) VIOLAZIONE DEL PRINIPIO DI PARTECIPAZIONE SPORTIVA DA PARTE DI CHIUNQUE SU UN PIANO DI PARITA’

E’ previsto che non tutti gli Aeroclub siano uguali. Quelli formati da atleti delle specialità volo libero (deltaplano e parapendio), paramotore e aeromodellismo, devono necessariamente essere composti da 60 membri mentre gli aeroclub di altre specialità possono essere composti da 20 membri.

Evidente che non è rispettato il principio di parità. Invero, 60 sportivi di specialità di volo a motore (escluso il paramotore) o aliante potranno formare 3 aeroclub e disporre di 3 voti all’assemblea di AeCI, mentre 60 atleti di volo libero potranno disporre di un solo voto.

Inoltre il numero di 60 atleti (minimo) per una singola associazione sportiva è assai elevato e conduce ad escludere potenzialmente dall’attività dell’ente qualche migliaio di atleti che sono organizzati in associazioni che contano poche decine di praticanti.

La violazione al principio sancito nella legge che riordina il CONI e le Federazioni ad esso associate è palese e non necessita di ulteriori commenti.

IV) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAPPRESENTATIVITA’ DELLE ATLETE.

Non solo lo Statuto non garantisce la presenza della quota di riserva del 30% di atleti all’interno del Consiglio Federale, ma esso non prevede nemmeno “l’equa partecipazione di atlete ed atleti” nel Consiglio Federale stesso. Logico: se non sono previsti gli atleti, nemmeno lo sono le atlete.

Eppure, la normativa che disciplina le federazioni Sportive Nazionali impone, invece, di adottare criteri specifici per garantirne la presenza di dirigenti atlete di sesso femminile.

V) VIOLAZIONE DELL’ART. 16, COMMA 4, del D.Lgs 23/07/199 n. 242 e SUCC MOD.

Si prevede che il Presidente dell’AeCI possa essere rieletto per tre mandati. Ciò, invero, è genericamente previsto anche dal Decreto 188/2010. Tuttavia l’art. 16, comma 4, di riordino del CONI prevede che l’elezione al terzo mandato sia subordinata al raggiungimento di un quorum qualificato. L’esame coordinato delle varie norme, porta a ritenere che in ogni caso debba essere rispettato il quorum minimo elettorale per l’elezione al terzo mandato consecutivo.

Tale aspetto non è disciplinato dallo Statuto, che risulterebbe viziato anche in questo aspetto.

***   ***        ***       ***   ***

ORGANIZZAZIONE DELLO SPORT

ed altre commissioni

Tutta l’attività sportiva è sottoposta al veto del Presidente dell’Aeroclub d’Italia il quale:

1) ha potere di impedire che CCSA e STS possano convocarsi;

2) nomina (e quindi può anche revocare), qualsiasi membro della CCSA e delle STS (che sono solo designati dalle assemblee);

3) discrezionalmente può sottrarre alla CCSA (e alle STS) ogni singola prerogativa od iniziativa;

Di fatto, il Presidente di AeCI ha potere di “vita o di morte” delle singole cariche e dell’attività delle commissioni (CCSA compresa) perché ne può condizionare radicalmente le funzioni e le scelte: ogni membro è vessato dal potere di revoca ed ogni STS e perfino la CCSA non può riunirsi senza l’assenso del Presidente (naturalmente anche sull’ordine del giorno).

In ogni caso, la elefantiaca organizzazione delle STS produce un inutile topolino.

La CCSA e le STS sono solamente organi consultivi. Il secondo addirittura è un organo consultivo di un organo consultivo perché non fa altro che esprimere pareri e proposte alla CCSA che, a sua volta, non è in grado di adottare alcuna decisione, ma può coordinare e rigirare a sua volta tali pareri e proposte al Consiglio Federale.

Ci si chiede quale sia, in definitiva, l’utilità di una struttura composta di circa 61 membri (50 per le STS e 11 per la CCSA) assai dispendiosa, ma sostanzialmente priva di ogni prerogativa e sottoposta al continuo potere di veto presidenziale.

Non potevano bastare semplicemente i membri della CCSA scelti dalle varie specialità per fare da organo consultivo?

L’ organizzazione è elefantiaca e farraginosa:

  1. gli sportivi degli aeroclub (con tessera Fai della specialità) si riuniscono in un Assemblea (una assemblea per ognuna delle 10 specialità, quindi ben dieci assemblee per riunire tutti gli sportivi – o presunti tali – d’Italia) al fine di designare i membri delle STS;
  2. I Membri delle STS designano a loro volta un presidente di STS;
  3. Il presidente della STS partecipa alla CCSA.
  4. Ciò che viene discusso dalla CCSA è comunque oggetto di modifica ed  approvazione da parte del Consiglio Federale.

Tutte le gare (anche quelle locali) dovranno essere inserite nel calendario nazionale, proposte dagli aeroclub e dagli stessi organizzate.

Entro l’estate dell’anno precedente ciascun aeroclub deve proporre il proprio calendario gare e la propria candidatura per la disputa dei campionati italiani. Entro il 30 ottobre l’Assemblea dovrà approvare il calendario.

Ogni aeroclub potrebbe proporre un calendario che fissa gli eventi nel mese di luglio (ovviamente il più favorevole). Che si fanno, tutte le gare solo a luglio? No di certo, allora bisognerà convocare la STS che deciderà e dovrà proporre di assegnare i campionati a qualcuno e proporre la variazione del calendario (dopo averne discusso con i vari aeroclub). A quel punto la STS dovrà riproporre la questione alla CCSA, che a sua volta dovrà proporre al Consiglio Federale.

E come coordinare il tutto con il calendario della Coppa del Mondo, dei campionati e delle gare internazionali quando, ad esempio, la Paragliding World Cup stabilisce il calendario sempre in data successiva al termine dell’estate precedente? Quando le gare Fai delle altre nazioni (che non hanno questa procedura elefantiaca) sono decise ben dopo il termine ultimo per il deposito del nostro calendario nazionale?

Ricordiamo che tra circuiti gare regionali, coppa Italia, campionati italiani e vari trofei valevoli per il punteggio della Lega Piloti si tratta di gestire un calendario di circa 80 giornate di competizione da coordinare con quelle internazionali (ad esempio le 6 settimane della Paragliding World Cup).

Se viene variato qualcosa strada facendo, ed è certo che qualcosa varierà, attesi gli impegni internazionali dei nostri atleti, tutto l’iter sarà da rifare, con un bello spreco di tempo, denaro e risorse. E come fare per arrivare in tempo nei vari passaggi (riunioni delle STS previo assenso del Presidente, della CCSA, del CF e, infine Assemblea)?

Si rischia un accavallamento di eventi, lotta tra aeroclub per l’assegnazione, rinunce, cancellazioni ecc.. Prima si arrangiavano le Federazioni a stabilire e proporre un calendario, in considerazione di quanto stabilito anche dalla World Cup e dalle altre nazioni: ne usciva un lavoro ben fatto e coordinato, senza accavallamenti di competizioni. Tutto gratis, tutto a spese delle federazione. Adesso tutto ciò si tradurrà in burocratica elefantiasi e, immaginiamo, richieste continue di denaro ad AeCI per un contributo nell’organizzare competizioni (ora tutto autofinanziato).

La “precedente CCSA” lavorava in modo snello e coordinato con le federazioni: quello che avverrà nel futuro sarà, quanto meno un dispendio inutile di risorse.

Si pensi, poi, che molti aeroclub che non annoverano il numero minimo di 60 soci, rinunceranno a tale status … e dunque non potranno organizzare eventi (ora organizzati nella quasi totalità da ASD legate a FIVL). Alla luce di tali dati di fatto, ognuno provi a “simulare”, se ci riesce, il coordinamento del calendario alla luce dell’elefantiaca e dispendiosa previsione dello statuto emanando.

La CCSA diventa un organo meramente consultivo, svuotato delle prerogative di sovranità sull’attività sportiva.

Si apriranno forti contrasti per la designazione dei calendari, dei membri delle squadre nazionali ecc. Contrasti che saranno affidati ad organi consultivi ed, infine, risolti solo dal Consiglio federale (in assenza di una rappresentativa di atleti, come invece  impone la legge del riordino del CONI).

LA SINGOLARE VICENDA DELLA SPECIALITA’ DEL PARAMOTORE ASSOCIATA AL VOLO LIBERO

Nello Statuto (art. 6 n. 1 lettera i)  si assiste ad una rivoluzione assai singolare: il paramotore, appartenente senza dubbio al mondo del Volo da Diporto Sportivo a motore (VDS/VM), è associato alla disciplina del volo Libero.

Si tratta di due discipline che la stessa Fai (Federazione Aeronautica Internazionale) tiene separate nella organizzazione dell’attività sportiva.

L’equiparazione viene evidentemente operata affinchè anche gli aeroclub che svolgono attività di paramotore  abbiano ad avere 60 soci iscritti, anziché 20 come le diverse altre discipline del VDS/VM.

Tale fatto ha tuttavia ricadute assai pesanti.

Invero, la STS del volo libero dovrà annoverare al suo interno anche il paramotore, con commistione di due attività che mai hanno avuto nulla a che fare tra loro ed i cui precedenti punti di riferimento erano differenti federazioni (FIVL e FIVU).

Tale STS dovrà proporre un calendario di gare di paramotore e al Volo Libero e le due diverse specialità saranno obbligate a condividere un presidente di STS (e quindi un membro della CCSA). Ciò non assicura più al volo libero di essere rappresentato nella CCSA (potrebbe infatti essere nominato o maggiormente gradito un rappresentante del paramotore).

Vale ovviamente il contrario.

Immaginiamo infatti che il volo libero annoveri più possessori di licenza FAI rispetto al paramotore: ovviamente tutti i membri della STS saranno di volo libero e nessuno di paramotore. Ovviamente la STS privilegerà le iniziative del volo libero ed il rappresentante nella CCSA sarà quello di volo libero. E il paramotore? Non avrà alcun rappresentante … e alcun fondo disponibile, si immagina come logica conseguenza. Chiaramente vale il contrario.

Guarda caso si tratta delle due specialità che organizzano il maggior numero di atleti e di competizioni nel VDS. Destinate a cannibalizzarsi.

I fondi per l’attività sportiva che verranno assegnati ad ogni disciplina dovranno essere condivisi dal volo libero con una specialità in più. A tale proposito non si può non sottolineare il fatto che nell’ambito delle specialità sportive “motoristiche”, proprio il paramotore è quella più impegnata ed attiva.

Ne consegue che la STS VL/Paramotore di fatto si troverà rappresentare il maggior numero di atleti in attività nell’ambito del volo sportivo italiano raggruppati in un'unica singola commissione, con buona pace del principio di rappresentatività basato su un livello di uguaglianza sancito dal CONI.

Tale scelta è frutto di una deliberata ostilità per ciò che viene definito “volo minore”.

LE ALTRE COMMISSIONI

La CTS è organo consultivo basato sui medesimi criteri delle STS (in quanto a nomina dei membri e convocazione delle riunioni); non si comprende l’ambito della sua operatività e la competenza specifica della commissione stessa (che verrà meglio definita da un regolamento del CF). In ogni caso è un organo che non avrà alcuna competenza specialistica (che invece verrà affidata alle CTC). Sarà un organo di mera consulenza.

Le CTC sembrano organi creati ad hoc per scavalcare tutte le altre commissioni in materie tecniche e specialistiche. I membri sono remunerati con aumento dei costi per l’AeCI. Si tratta, con il CCP, degli unici organi nel quale i membri ricevono un compenso in AeCI. Evidentemente le competenze della CCSA, delle STS e della CTS non sono sufficienti (infatti sono organi, quei ultimi, svuotati di ogni reale prerogativa che servono solo a dare una parvenza democratica di gestione). Eliminate le federazioni (che offrivano il servizio gratuitamente e senza nemmeno chiedere rimborsi spese), le competenze si pagheranno.

La CCP è organo permanente con membri remunerati (compreso il Presidente di AeCI) che dovrà occuparsi di questioni attinenti a materie di interesse comune con il Ministero della Difesa (che designerà due membri della commissione). Quale sia la necessità che ha ispirato tale commissione rimane oscuro.

FIVL