Scritto da Rodolfo Saccani il . Pubblicato in Ultime da FIVL.

CHIARIMENTI IN MERITO AL DECRETO SULLE ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE DEGLI SPORTIVI

PERCHE’ ESSO NON SI APPLICA ALLE FSA (FIVL, FIVV, FIVU ecc.)

Premessa

In questi giorni si è fatto un gran parlare del famigerato DM 16 Aprile 2008 riguardante l’assicurazione obbligatoria degli sportivi. Esso, ad una prima lettura, è apparso come una sorta spada di Damocle sulla testa delle federazioni VDS. Si tratta d un testo normativo assurdo e sciagurato. In modo altrettanto assurdo, frettoloso e sciagurato il Consiglio dei Ministri appartenenti al Governo Prodi ne ha redatto il testo. Per questo motivo la normativa ha comportato varie reazioni. Paura, indignazione, ribellione e, soprattutto, sconforto. In questa fase di confusione si sono fatte sentire varie voci che hanno trovato in questo DM l’occasione per creare ulteriore panico al fine di apportare il maggior danno possibile alla FIVL.

Alcuni club hanno sospeso le iscrizioni alla FIVL per paura e rassegnazione. Altri hanno esposto in internet le più fantasiose e svariate interpretazioni, suscitando anche in qualche occasione il sorriso amaro degli addetti ai lavori.

LA FIVL, come al solito, reagisce con competenza e razionalità, con l’unico obiettivo di tutelare i propri iscritti e di fare chiarezza. Pertanto ci siamo apprestati ad una analisi particolareggiata del testo del DM. Abbiamo preso contatti con AeCI e con gli organi governativi. Abbiamo studiato, ci siamo documentati ed abbiamo finalmente capito. Dopo aver compreso la reale portata normativa, ne abbiamo fatto partecipe l’AeCI che ha condiviso pienamente la nostra impostazione.

E’ il momento di fare luce con i piloti e i club. Forniamo, pertanto, a tutti gli iscritti il frutto del nostro lavoro. Rassicuriamo tutti gli iscritti circa la totale ed assoluta mancanza di qualsivoglia responsabilità nei loro confronti e nei confronti della FIVL.

Riteniamo di aver dimostrato, una volta ancora, l'importanza dell’esistenza di una federazione capace e competente come la FIVL. Avanti con le iscrizioni: non vi sono scuse ed ostacoli. Volate come i condor con la FIVL e lasciate perdere le cornacchie menagrame!

 

AVVERTENZA PRELIMINARE

Prima di accingervi alla lettura del testo che segue, è opportuno chiarire che il sistema assicurativo offerto dalla FIVL non poggia sul DM 16 apr. 2008, ma ruota intorno all’obbligo di cui al DPR 404. Pertanto le 2 assicurazioni sono diverse e distinte. Permane invariato l’obbligo di assicurazione RCT, come sempre stato dal 1988 in poi. In tutto il testo che segue si parlerà solo ed esclusivamente dell’assicurazione di cui al Decreto Ministeriale e non dell’assicurazione attualmente convenzionata a FIVL.

CHI SONO I SOGGETTI OBBLIGATI A STIPULARE LA POLIZZA? LA FIVL e I CLUB SONO OBBLIGATI A STIPULARE UNA POLIZZA E FORNIRE LA STESSA AI PROPRI ISCRITTI?

Sia chiarito per i non addetti ai lavori, anzitutto, che per “stipula” della polizza si intende pacificamente la contrattazione delle condizioni di contratto (attraverso una gara), la contrattazione dei premi e la sottoscrizione della stessa da parte di una Federazione a favore dei propri iscritti (il singolo atleta o sportivo, dunque, non stipula alcunché, ma aderisce al contratto stipulato dalla sua federazione). Il quesito che precede, pertanto, tradotto in termini essenziali, può così essere espresso: “quali associazioni sono obbligate dal DM Sportivi a fornire una copertura infortuni ai propri sportivi?”.

L’art. 1 comma 2 del D.M. stabilisce con estrema chiarezza che solo e soltanto 3 diverse categorie di enti sono i “soggetti obbligati” (la terminologia è quella del DM). Nessun altro soggetto è obbligato a stipulare una polizza assicurativa. Le tre categorie associative “obbligate” sono le seguenti:

Ciò chiarito, è facilissimo conoscere con esattezza chi siano i soggetti obbligati a stipulare e fornire la polizza ai propri iscritti. Invero detti soggetti obbligati sono individuati ad uno ad uno con nome, acronimo, indirizzo e partita iva. L’elenco completo dei “soggetti obbligati” è tenuto dal CONI. I “soggetti obbligati” sono:

a) Le Federazioni Sportive Nazionali (tra le quali, come potrete vedere, non c’è FIVL) sono soltanto le seguenti (acronimi): (AeCI), (ACI), (FIDAL), (FIBa), (FIBS), (FIB), (FIDS), (FIDASC), (FIGC), (FICK), (FIC), (FCI), (FICr), (FGdI), (FIG), (FIGH), (FIGS), (FIH), (FIHP), (FIJLKAM), (FMSI), (FMI), (FIM), (FIN), (FIP), (FIPAV), (FIPM), (FIPSAS), (FIPCF), (FPI), (FIR), (FIS), (FISN), (FISG), (CIP), (FISE), (FISI), (FITA), (FIT), (FITET), (UITS), (FITAV), (FITARCO), (FITRI), (FIV)

b) Le Discipline Sportive Aggregate sono (acronimi): FASI, FIBiS, FISB, FIGB, FCrI, FID, FIGEST, FISO, FIPT, FIPAP, FSI, FICSF, FIWuK, FIKB, FITw, FITETREC.

c) Gli Enti di Promozione Sportiva sono altrettanto numerosi e se ne omette l’elenco, non interessando nessuno di essi la FIVL o i club di volo (l’elenco è comunque consultabile sul sito internet del CONI).

Ciò chiarito, veniamo al quesito fondamentale. La FIVL e i singoli club affiliati sono tenuti a stipulare la polizza ex DM sportivi? Certamente NO! Ne consegue che FIVL non può stipulare la polizza e, tanto meno può farlo ogni singolo club o aeroclub (essi non appartengono alle categorie indicate dal DM).

Letti tutti gli elenchi che precedono, esiste solamente un Ente interessato al volo quale “soggetto obbligato”: esso è AeCI (Aero Club d’Italia). Nessuna sanzione o responsabilità può ricadere su FIVL ed associati se essi non stipulano e forniscono una polizza.

Immagino già l’eccezione: se la FIVL “appartiene” all’AeCI” allora, a cascata, è considerata come tutte le altre federazioni. E’ una considerazione del tutto errata. La FIVL, infatti, non appartiene all’AeCI. Invero, se così fosse la FIVL dovrebbe essere un ente pubblico, come l’AeCI. Sotto il profilo giuridico, la FIVL è una associazione privata del tutto autonoma, anche se riconosciuta e aggregata all’AeCI, esattamente come lo sono gli AeC locali. La FIVL non siede in assemblea del CONI come tutte le sigle riportate nelle anzidette 3 categorie, la FIVL non riceve direttamente stanziamenti del CONI come le FSN. Insomma, il DM ha chiaramente affermato che l’unico soggetto responsabile di stipulare la polizza è l’AeCI, non le FSA (Federazioni Sportive Aeronautiche).

CHI SONO LE PERSONE (GLI SPORTIVI) CHE DEVONO ESSERE ASSICURATE?

Esse sono solo i soggetti (persone fisiche – atleti sportivi) TESSERATI alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Aggregate o agli Enti di Promozione Sportiva (che svolgono attività sportiva anche ludica).

All’art. 1 del DM l’espressione “tesserati” è ricollegata direttamente ed univocamente ad una delle tre categorie di “soggetti obbligati”. Il comma 1 recita “l’assicurazione è stipulata nell’interesse degli sportivi dilettanti tesserati con le FSN, le DSA e gli EPS”.

Non v’è nulla da interpretare perché la norma è chiarissima (in claris non fit interpretatio). Solo i soggetti fisici tesserati con l’AeCI sono tenuti a versare il pagamento del premio assicurativo. Ovviamente non sono tenuti a farlo i soggetti tesserati con la FIVL, perché FIVL non è pacificamente un “soggetto obbligato”. Tanto meno sono tenuti a fornire una assicurazione i singoli club o aeroclub.

AeCI, FIVL e Club (o Aeroclub) di volo sono, lo ripetiamo, soggetti tra loro ben distinti: ognuno di essi ha propri criteri di affiliazione. Il DM prevede che solo AeCI deve fornire una polizza ed essa deve essere offerta obbligatoriamente solo ai propri “tesserati”, intesi come persone fisiche e cioè come singoli sportivi di sesso maschile o femminile. Pertanto AeCI non deve e, soprattutto, NON PUO’ stipulare alcuna polizza per i tesserati di FIVL o per quelli di Club ed Aeroclub locali: ciò è pacificamente escluso dal DM. Ricordiamo che la stipula di una polizza è una contrattazione privata di diritto civile. Il contratto assicurativo che ne deriva è un “contratto a favore di terzo” cioè un contratto stipulato tra due soggetti (federazione e compagnia assicurativa) a favore delle persone fisiche (singoli atleti) tesserati alla federazione stessa (che sono in questo caso il “terzo”). Detto contratto, come pacifico in diritto, obbliga solo le anzidette parti contrattuali. Ciò significa che un eventuale contratto stipulato tra AeCI e Compagnia Assicurativa non obbliga FIVL o Club di volo. Non v’è eccezione nel DM con la quale si deroghi al precedente principio giuridico stabilito dal Codice Civile. La questione, pertanto è pacificamente risolta.

Ma c’è molto di più! Nell’art. 2 si “taglia la testa al toro”! Il legislatore ha clamorosamente confermato quanto anzi esposto nella formulazione dell’art. 2 del DM. In esso è lapidariamente scritto che gli sportivi devono versare il premio (i soldi) solo ed esclusivamente tramite i “soggetti obbligati”. Le conseguenze sono altrettanto lapidarie. Siccome FIVL non è soggetto obbligato, nessun premio può essere pagato attraverso la FIVL perché alla FIVL, non solo non è permesso, ma è addirittura VIETATO ricevere denaro per la polizza. In altre parole, non solo la FIVL non deve e non può stipulare e rilasciare alcuna polizza, ma è esplicitamente scritto che la FIVL non deve accettare soldi di una polizza da parte dei propri scritti! Questione definitivamente risolta, pertanto.

Solo una mente malata e del tutto avulsa da qualsivoglia infarinatura giuridica potrebbe interpretare il decreto nel senso che se un pilota si iscrive alla FIVL, egli non possa e non debba versare i soldi del premio alla stessa. E allora, il pilota di VL nell’iscriversi alla FIVL, a chi dovrebbe pagare il premio? Quella mente malata potrebbe risponde “all’AeCI”. Pura pazzia giuridica. Come dovrebbe funzionare? Che se un pilota si iscrive alla FIVL, la FIVL dovrebbe assicurarlo ma non accettare i soldi del premio? La FIVL dovrebbe dirgli: “io ti devo assicurare, ma non posso prendere i tuoi soldi, quindi devi promettermi di versare i soldi all’AeCI”. Posso pacificamente assicurare che non esiste un Giudice o un Tribunale che potrebbe avallare una cosa del genere.

UNA PRIMA CONCLUSIONE PACIFICA

Riassumiamo quanto sopra emerso:

A questo punto possiamo giungere con certezza ad alcune prime conclusioni.

FIVL e club non sono tenuti a stipulare alcuna polizza in favore dei loro iscritti e i loro iscritti non sono nemmeno tenuti ad essere muniti di assicurazione infortuni, che deve essere obbligatoriamente rilasciata solo se essi siano direttamente tesserati, come persone fisiche, dall’AeCI. La FIVL non può accettare soldi dai piloti per la polizza assicurativa e il pilota non deve dare soldi alla FIVL per la polizza stessa (solo la polizza di cui al DM, medesimo, non la “solita” polizza convenzionata FIVL).

Abbiamo anche tolto di mezzo il dubbio che vi fosse una “magica” formula sottointesa, sulla base della quale, essendo FIVL legata ad AeCI, i doveri di questo (quali i doveri assicurativi) si trasferiscono automaticamente alla FIVL e da questa ai club.

In definitiva, FIVL e club non sono obbligati a fornire una copertura assicurativa infortuni ai propri iscritti

LE RESPONSABILITA’

Essendo pacifico che FIVL e club non solo non devono, ma nemmeno “possono” procurasi la polizza e fornirla ai propri iscritti, appare alquanto facile giungere ad una conclusione in merito alle responsabilità. Se non c’è l’obbligo, non c’è nemmeno la conseguente responsabilità.

Pertanto possiamo tutti stare molto tranquilli: nessuno può incolpare il Presidente della FIVL, il direttivo, o il Presidente ed il direttivo di un club per non aver concluso e fornito una polizza ai propri tesserati. Essi non sono obbligati a rispondere della “mancata assicurazione” di un loro iscritto. Invero club e FIVL, per espressa previsione del DM, non possono fornire una polizza, non possono contrattarla, non possono scegliere una Compagnia, non possono nemmeno prendere soldi dagli iscritti per il pagamento della polizza di cui al DM.

L’inetto legislatore si è dimenticato di come agisce il “sistema VDS” in Italia. Con la “testa da velina” ha pensato come al solito al “gioco calcio” e ci ha lasciati fuori. Probabilmente esiste un Dio che ci protegge e, inorridito da quella che avrebbe potuto essere l’applicazione del DM per i piloti, è intervenuto dall’alto provocando un’amnesia al legislatore. Sta di fatto che “ubi lex voluti dixit”… e, per quanto riguarda la FIVL e le altre FSA, non dixit un bel niente.

SE NULLA DEVE FARE LA FIVL COME SI COMPORTA AECI?

AeCI concorda pienamente con la lettura del decreto operata dal presidente della FIVL. L’unico tesseramento individuale conosciuto in AeCI è il rilascio della tessera FAI. Pertanto AeCI ha provveduto ad incaricare un broker assicurativo di sviluppare una polizza per i propri tesserati FAI.

Peraltro, l’interpretazione di AeCI è ancor più restrittiva di quella anzi fornita ai punti che precedono. AeCI essendo certo che la copertura assicurativa obbligatoria si riferisce, nel nostro ambiente, solo alle gare, la polizza infortuni obbligatoria di AeCI avrà a riguardo la sola copertura del volo in gara e solamente per i piloti competitori. Pertanto, non tutti i tesserati FAI saranno tenuti a stipulare la polizza, ma solo gli atleti competitori, con esclusione dei dirigenti ecc. Ciò, che piaccia o meno, è stato riferito perentoriamente al CONI (che costituisce l’organo di controllo).

I PROBLEMI DI COPERTURA (AMBITO DI APPLICAZIONE)

Continuando nell’analisi del decreto, esso recita all’art. 3, comma 2, che le attività coperte dalla polizza devono avere dei precisi requisiti. Esse devono svolgersi “SECONDO LE MODALITA’, I TEMPI E NELLE STRUTTURE O NEI LUOGHI” previsti dai regolamenti sportivi.

La lingua italiana, nell’interpretare le leggi deve essere usata rigorosamente. Ebbene, l’attività coperta da assicurazione è limitata contemporaneamente da due fattori: IL TEMPO E IL LUOGO (notare la congiunzione “E” che lega indissolubilmente tempi e luoghi). Ciò posto, è pacifico che il VL non è una attività nella quale i regolamenti possano disciplinare i tempi e i luoghi “all’interno” dei quali possa essere svolta. La norma dovrebbe essere interpretata piuttosto estensivamente … troppo estensivamente per racchiudere qualsivoglia volo di un pilota.

Anche questa volta la “testa da velina” del legislatore ha colpito di nuovo. Egli ha stabilito che se un giocatore di calcio si dovesse infortunare giocando in cortile con gli amici, l’assicurazione non sarebbe tenuta a coprire detto infortunio . Pertanto ha voluto affermare: “ti pago solo se ti fai male quando fai un allenamento prestabilito all’interno del campo ufficiale della tua associazione sportiva aderente alla FIGC e solo se l’allenamento o la partita sia condotta secondo il regolamento di gioco della stessa FIGC”.

Ebbene con tutto ciò il VL non “c’azzecca” per nulla. Ogni volo libero, in quanto tale, si svolge al di fuori di tempi e luoghi prestabiliti.

Solo le gare si svolgono secondo un regolamento, che ne disciplina anche i tempi e, molto genericamente, i luoghi. Tuttavia non sono personalmente affatto certo che il “luogo” indicato dal DM possa essere esteso ad una “intera area geografica”, come quella che coinvolge le gare di volo. Riterrei anzi che, al contrario, il legislatore non abbia volutamente inteso contemplare un tale alto fattore incontrollabile di rischio. Pertanto, una volta in più, mi convinco che il DM Sportivi non interessa affatto il VL.

Ogni contratto assurdo, e cioè che non può portare alcun effetto sperato alla parte che lo ha concluso, perché il suo oggetto non è materialmente o giuridicamente raggiungibile, si definisce, in diritto, “contratto impossibile”. Esempi di contratto impossibile sono “ti vendo un appezzamento di terreno su Marte o un bene demaniale”, “ti affitto un’onda dell’oceano”, “ti pago se mi fai parlare con Napoleone” ecc.. Un ulteriore esempio di contratto impossibile è quello che pretende un pagamento di un premo assicurativo a fronte di una copertura del tutto inesistente. Non posso, in pratica, vendere una polizza che non ti copre. Sarebbe come farti pagar 200 € all’anno per il risarcimento del danno da incidente stradale su Marte. Sarebbe una truffa e nessuna legge può avvalorare una pratica truffaldina. Tali contratti impossibili non possono nemmeno essere considerati tali dal diritto: essi sono affetti da radicale nullità ed obbligano alla immediata restituzione del prezzo (del premio).

Immaginiamo cosa potrebbe succedere: la FIVL sottoscrive la polizza, raccoglie i premi e, immediatamente dopo fa causa alla compagnia assicurativa per la restituzione di tutti i soldi! E chi siamo? dei cretini patentati? Che facciamo, forniamo ai nostri associati una polizza truffaldina? Mai e poi mai!

CONCLUSIONE

Abbiamo dimostrato come siano del tutto infondete le “voci delle cornacchie”. Il DM, è oltremodo chiaro, anche se scritto con i piedi. I criteri interpretativi delle leggi sono materia scientifica e tecnica che appartiene ai giuristi. I DM devono essere interpretati alla luce di quanto essi stessi stabiliscono e, in caso di dubbio, alla luce delle normative di rango maggiore (una di queste, peraltro è la legge istitutiva di AeCI). Nessuna interpretazione è corretta se essa postula, non solo la contrarietà alle leggi superiori, ma ai principi basilari stessi del diritto.

Ne consegue che, per quanto ci riguarda, tutto andrà avanti come sempre!

Purtroppo, molti club e piloti sono caduti nell’interpretazione del decreto fornita da soggetti che hanno trattato la materia unendo ragionamenti frutto di totale incompetenza a un livore distruttivo verso la FIVL. Lasciamo che le leggi siano lette e comprese da giuristi, come lasciamo che i tubi vengano istallati e montati dagli idraulici. Ad ognuno la propria arte di competenza, con tutto il rispetto per ciascuna professione.

Che cosa dovremo fare? Promuovere la vendita di polizze illegittime inutili rubando i soldi ai nostri iscritti, quando il DM ci impone di non vendere e contrattare polizze di sorta? Certo che no.

Se mai il CONI dovesse dare una diversa interpretazione “pro domo sua” e l’AeCI dovesse dargli retta ed omettere di difenderci, allora la FIVL andrà avanti per la sua strada, sino ad arrivare a deliberare la sospensione di aggregazione all’AeCI. Contemporaneamente agiremo in giudizio ci faremo anche pagare i danni.

Bona e serena iscrizione a tutti.


Il Presidente

Avv. Luca Basso