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Modello EAS - Associazioni Sportive

A tutte le associazioni sportive: In quersto articolo trovate l'informativa per la presentazione del modello EAS presso l'Agenzia delle Entrate fa farsi entro il 15 Dicembre 2009.
Inoltre qui sotto il link alla guida essenziale per l'iscrizione al CONI
http://www.coni.it/fileadmin/territorio/REGISTRO/GUIDA_ISCRIZIONE.pdf

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- Enti associativi e società sportive dilettantistiche

- Comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati fiscalmente rilevanti

- Proroga del termine

- Ulteriori chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

INDICE 

1 Premessa

L’art. 30 del DL 29.11.2008 n. 185, convertito nella L. 28.1.2009 n. 2, ha stabilito che gli enti non commerciali di tipo associativo (salvo alcune esclusioni) e le società  sportive dilettantistiche, al fine di beneficiare della non imponibilità dei corrispettivi, delle quote e dei contributi ai fini IRES (ai sensi dell’art. 148 del TUIR) e IVA (ai sensi dell’art. 4 del DPR 633/72), devono:

 La disciplina in esame persegue gli obiettivi di:

In attuazione di tale disciplina, con il provv. Agenzia delle Entrate 2.9.2009:

Con il provv. Agenzia delle Entrate 14.9.2009 sono invece state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel suddetto modello “EAS”. 

Successivamente, l’Agenzia delle Entrate:

Alla luce delle suddette novità, con la presente Informativa si riepiloga la disciplina in esame, tenendo conto dei chiarimenti sinora forniti.

La presente Informativa, pertanto, aggiorna e sostituisce la precedente Informativa per la clientela del 30.9.2009 n. 23.

2 Soggetti obbligati alla comunicazione

Le disposizioni relative alla comunicazione dei dati mediante il modello “EAS” si applicano:

La disciplina in esame si applica:

Pertanto, l’onere della comunicazione grava anche sugli enti associativi che si limitano a riscuotere quote associative oppure contributi versati dagli associati o partecipanti a fronte della propria attività istituzionale (dotati quindi di solo codice fiscale e non anche di partita IVA).

Società  sportive dilettantistiche

L’obbligo di comunicazione dei dati riguarda in ogni caso le società sportive dilettantistiche di cui all’art. 90 della citata L. 289/2002, cioè gli enti sportivi dilettantistici costituiti nella forma di società di capitali o di società cooperative, senza fini di lucro.

Tali soggetti, infatti, possono beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per le associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle di cui all’art. 148 co. 3 del TUIR.

Si ricorda che le società  sportive dilettantistiche, ai fini fiscali, sono comunque considerate soggetti che svolgono attività commerciale e conseguentemente sono titolari di soli redditi d’impresa.

3 Soggetti comunque esclusi dall’obbligo di comunicazione

Secondo quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 29.10.2009 n. 45 (1.4), non sono tenuti all’invio della comunicazione dei dati mediante il modello “EAS”, per mancanza dei presupposti, i soggetti indicati nei seguenti paragrafi.

3.1 Enti associativi commerciali

Sono esclusi dall’obbligo di invio del modello “EAS” gli enti associativi che, non avendo i requisiti per assumere la qualifica di enti non commerciali, non accedono ai benefici recati dai citati artt. 148 del TUIR e 4 del DPR 633/72.

3.2 Enti non commerciali non associativi

Sono esclusi dall’obbligo di invio del modello “EAS” gli enti non commerciali che non hanno natura associativa (es. fondazioni).

3.3 Onlus

Sono state escluse dall’obbligo di invio del modello “EAS” anche le associazioni con la qualifica di ONLUS, in quanto:

3.3.1 ONLUS “di diritto”

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’esonero dall’invio del modello “EAS”  riguarda anche le ONLUS c.d. “di diritto”, che non sono iscritte nella suddetta Anagrafe.

Si tratta quindi delle:

Sono in ogni caso escluse dalla disciplina in esame le cooperative sociali di cui alla L. 8.11.91 n. 381, in quanto fiscalmente considerate soggetti che svolgono attività commerciale, ancorché con la qualifica di ONLUS “di diritto”.

3.3.2 ONLUS “parziali”

L’esonero dall’invio del modello “EAS” riguarda anche le ONLUS c.d. “parziali”:

 
3.4 Enti associativi destinatari di una specifica disciplina fiscale

Sono esclusi dall’obbligo di invio del modello “EAS” gli enti associativi che non si avvalgono dei suddetti artt. 148 del TUIR e 4 del DPR 633/72, in quanto destinatari di una specifica disciplina fiscale (es. fondi pensione).

3.5 Enti pubblici

Sono esclusi dall’obbligo di invio del modello “EAS” gli enti di diritto pubblico.

4 Soggetti esclusi dall’obbligo di comunicazione a determinate condizioni

Sono invece escluse dall’ambito applicativo del nuovo obbligo di comunicazione dei dati, al ricorrere di determinate condizioni di seguito esaminate:

4.1 Associazioni sportive dilettantistiche

Le associazioni sportive dilettantistiche sono escluse dall’obbligo di invio del modello “EAS” a condizione che soddisfino i seguenti requisiti:

 

Sono quindi tenute alla comunicazione dei dati le associazioni sportive dilettantistiche che:

Sono quindi tenute alla trasmissione del modello “EAS” tutte le associazioni sportive dilettantistiche che, a fronte delle prestazioni rese nell’ambito di attività strutturalmente commerciali, percepiscano corrispettivi specifici, a nulla rilevando la circostanza che detti corrispettivi vengano eventualmente qualificati come contributo o quota associativa. 

In caso di svolgimento delle suddette attività commerciali, l’obbligo di comunicazione in esame si applica anche alle associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per il regime fiscale di cui alla L. 16.12.91 n. 398.

4.2 Associazioni pro loco

Sono escluse dall’obbligo di invio del modello “EAS” le associazioni pro loco che hanno optato per l’applicazione del regime fiscale di cui alla L. 16.12.91 n. 398.

Pertanto, rientrano tra i soggetti obbligati ad effettuare la comunicazione in esame le associazioni pro loco che, nel periodo d’imposta precedente, hanno conseguito proventi derivanti dall’esercizio di attività commerciali:

4.3 Organizzazioni di volontariato

Le organizzazioni di volontariato sono escluse dall’obbligo di invio del modello “EAS”  a condizione che soddisfino i seguenti requisiti:

Si ricorda, infatti, che per effetto dell’art. 30 co. 5 del DL 185/2008 convertito nella L. 2/2009, le organizzazioni di volontariato di cui alla L. 266/91 non sono più considerate sempre ONLUS “di diritto”, ma solo a condizione che lo svolgimento di attività commerciali sia limitato a quelle consi-derate “marginali” dal DM 25.5.95, vale a dire:

 

Le suddette attività  devono essere svolte:

 

Non rientrano, comunque, tra i proventi delle attività “marginali” quelli derivanti da convenzioni.

Pertanto, rientrano tra i soggetti obbligati ad effettuare la comunicazione in esame le organizzazioni di volontariato che svolgono attività commerciali diverse da quelle “marginali”.

5 Contenuto della comunicazione

Il modello “EAS”  è composto:

 

In particolare, la comunicazione in esame è destinata ad acquisire informazioni:

6 Compilazione semplificata della comunicazione da parte di determinati soggetti

In generale, i soggetti obbligati devono compilare il modello “EAS” in ogni sua parte.

Tuttavia, al fine di evitare duplicazioni di dati e di semplificare gli adempimenti dei soggetti obbligati, la circ. Agenzia delle Entrate 29.10.2009 n. 45 (§ 1.3 e 1.4) ha previsto la possibilità di compilazione semplificata del modello da parte degli enti i cui dati rilevanti ai fini fiscali sono già in possesso di un’Amministrazione pubblica o disponibili presso pubblici registri.

6.1 Soggetti interessati

La possibilità  di compilazione semplificata riguarda:

 
6.2 Parti del modello da compilare

La compilazione del modello “EAS” in forma semplificata avviene:

6.2.1Associazioni riconosciute

Le associazioni che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica devono altresì barrare la casella “sì” del rigo 3).

6.2.2 Ulteriori dati da indicare da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche

Le associazioni e le società sportive dilettantistiche devono compilare anche il rigo 20), riguardante gli eventuali proventi derivanti da attività  di sponsorizzazione o di pubblicità.

6.3 Acquisizione degli altri dati da parte dell’agenzia delle entrate

Gli ulteriori dati previsti dal modello “EAS”, di cui non è più richiesta l’indicazione, saranno acquisiti dall’Agenzia delle Entrate:

 
7 Modalità di presentazione della comunicazione

Il modello di comunicazione dei dati deve essere presentato all’Agenzia delle Entrate:

 
8 Termini di presentazione della comunicazione

Secondo quanto disposto dal provv. Agenzia delle Entrate 29.10.2009, il modello di comunicazione dei dati deve essere presentato:

 
9 Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate in relazione ai dati trasmessi

La comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate in merito alla completezza dei dati e delle notizie trasmessi avviene:

 
10 Comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle successive variazioni

In caso di variazione dei dati precedentemente comunicati (salvo alcune eccezioni), il modello “EAS” deve essere nuovamente presentato, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.

11 Comunicazione all’Agenzia delle Entrate della perdita dei requisiti

In caso di perdita dei requisiti necessari per usufruire dei benefici fiscali, il modello “EAS” deve essere ripresentato entro 60 giorni dalla data in cui si verifica tale circostanza, compilando l’apposita sezione “Perdita dei requisiti”.

12 Sanzioni

Per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati all’Agenzia delle Entrate, tramite il modello “EAS”, non sono espressamente previste specifiche sanzioni.

Tuttavia:

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate si è però impegnata a non applicare sanzioni in caso di errori di compilazione esclusivamente formali. 

In ogni caso, restano fermi gli ordinari poteri di controllo dell’Agenzia delle Entrate e le relative conseguenze ai fini fiscali.