Assicurazioni
Qui di seguito i dati per il pagamento per le iscrizioni e assicurazioni:
Qui di seguito i dati per il pagamento per le iscrizioni e assicurazioni:
ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA FIVL
Tocco da Casauria 17 marzo 2007
La riunione inizia alle ore 11 circa nelle sale del Consiglio Comunale di Tocco da Casauria con il Presidente Bacchi che propone alla sala un minuto di silenzio per ricordo degli amici recentemente scomparsi in incidenti di volo.
Dopo il silenzio viene passata la parola a Italo Tarasconi che inizia la presentazione del bilancio consuntivo. (Vedi tabella e presentazione). Tarasconi suggerisce inoltre che i club raccolgano ed inviino le iscrizioni in un?unica soluzione per limitare i costi bancari connessi a versamenti parcellizzati. Pietro Bacchi aggiunge che sono già stati stanziati i fondi per i mondiali di deltaplano in Texas e legge all'assemblea il rendiconto dell'esercizio 2006 redatto dai revisori dei Conti, dal quale si evince la regolarità formale dei conti presentati.
Il collegio si compiace del risultato positivo ma raccomanda per il futuro di mantenere nei crediti correnti e a medio termine quelle voci esclusivamente di non dubbia riscossione.
Seguono gli interventi: Fabio Federici propone di compensare i debiti dell'AeCI verso FIVL con le quote da questa dovuta ad AeCI stesso. Pietro Bacchi risponde che purtroppo non sono ammesse compensazioni tra le partite e sottolinea la necessità di un maggior rigore da parte dei tecnici delle squadre agonistiche nel preparare la documentazione per i rimborsi delle spese.
Italo Tarasconi aggiunge che sarebbe opportuno in intervento di Luciano Gallo in AeCI al fine di sollecitare il pagamento delle spese passate per le gare. Italo Tarasconi riporta una richiesta informale effettuata dal presidente Leoni durante un incontro ad Arezzo, di versare direttamente ad AeCI le quote dei soci FIVL, demandando poi all'AeCI stesso il rimborso delle spese di FIVL.
Pietro Bacchi spiega che la forte posizione creditoria di AeCI è dovuta in buona parte ad inadempienze dei singoli Aeroclub locali nel pagare le proprie quote. Carlo Mutto sottolinea il peso delle spese per sostentamento del Consiglio sul totale delle entrate FIVL. Pietro Bacchi risponde che tutto il Consiglio lavora gratis e che si tratta solo di rimborsi spese, sostenendo inoltre che la partecipazione dei delegati ai vari incontri avviene scegliendo a quali incontri partecipare con oculatezza.
Carlo Mutto auspica una riduzione di queste spese mediante strumenti di lavoro moderni (incontri in videoconferenza, ecc). Luigi Destefanis presenta il capitolo entrate connesso con il notiziario. Riporta che il numero di entrate pubblicitarie realizzate con il notiziario è leggermente inferiore al budget perché nello scorso anno si fece un'uscita in meno. Sottolinea inoltre che le entrate determinate dalla pubblicità AXA non vengono da questa pagate ma si configurano come provvigioni, realizzando di fatto un mancato ingresso alla voce pubblicità.
Italo Tarasconi spiega che la questione risale al passato quando la AXA decise di ritirare la pubblicità a pagamento. In quella sede fu proposto di mantenerla sotto questa formula a causa dell'assenza d'altri sponsor per questa pagina. Il rimborso sopra citato fu quindi formalmente considerato come provvigioni per esigenze contabili d'AXA.
Luigi Destefanis sottolinea che oggi potrebbe non essere più così (esistenza di sponsor interessati alla pagina) e sottolinea l'opportunità di evitare questa confusione tra incassi pubblicità e provvigioni. Federico Favero (Rate Vuloire) riporta commento dei suoi soci che lamentano l'eccessività delle spese per avvocati sostenute in passato.
Pietro Bacchi spiega a cosa sono dovute tali spese per gli eventi passati (responsabilità direttore di gara) e spiega l'estrema importanza di tali azioni a difesa dei direttori di gara ecc. per il futuro del volo libero.
Alessandro Palma Segretario del CRIC. Chiede se la FIVL tutela gli organizzatori per quanto riguarda le spese legali non coperte dall'assicurazione (extra massimale). Marcello Tessieri sottolinea l'importanza di un approccio professionale all'organizzazione di eventi, e quindi di adempiere bene a tutto ciò che necessita per organizzare un evento.
Suggerisce di stipulare polizze specifiche a copertura dell'evento per i costi legali ritenendo quindi insufficienti i massimali della copertura fornita dalla FIVL. Aggiunge infine, per rispondere a Carlo Mutto, che la scelta del personale federale è importante dal punto di vista della professionalità e che quindi i costi collegati sono necessari.
Luca Basso sottolinea che le parcelle a suo tempo pagate si posizionano su un livello medio alto di onerosità e che per il futuro sarà opportuno fare verifiche a preventivo. Fabio Federici chiede se esiste la possibilità di assicurare i singoli piloti in gara per infortunio. Italo Tarasconi risponde che è possibile ma molto oneroso, i piloti della nazionale pagano circa 400 e suggerisce di non assicurare il singolo evento ma il pilota singolo per un periodo (tipo un anno).
In questo secondo caso il costo sarebbe pressoché identico e se tutti facessero queste polizze i loro prezzi scenderebbero.Pietro Bacchi richiama una previsione di legge mai entrata in vigore che prevedeva l'obbligatorietà della copertura infortuni per i praticanti di attività sportive dilettantistiche.
Francesca Mastromauro (VL Tocco) riporta il proprio caso nel quale ha ricevuto una denuncia dal parco regionale della Maiella e sottolinea l'onerosità di tali pratiche. E invita tutti i dirigenti di A.S. a informarsi bene e a tutelarsi con adeguate polizze. Sottolineando che la copertura attualmente offerta dalla FIVL è purtroppo limitata.
Fabio Federici specifica che la CE ha sensibilizzato tutti i governi alla protezione degli uccelli. Il governo attuale, con decreto, ha stimolato le Regioni e in alcune di esse è stato introdotto un divieto di sorvolo (zona ZTS). Quest'ordinanza al momento non è rispettata per vizi formali ma quando entrerà in vigore sarà dura. Invita quindi i club ad informarsi su queste normative e ad individuare le zone ZTS.
Pietro propone la votazione d'approvazione del bilancio:Votanti 47 - Favorevoli 44 - Astenuti 3.
Il bilancio consuntivo per l'esercizio 2006 è approvato.
Si passa al punto successivo dell'O.d.G.: Candidature.
Prima del passaggio alla presentazione delle candidature Luciano Cassiago chiede ed ottiene la parola. Luciano esprime il dolore per la scomparsa dell'amico Alberto Togno, circostanza resa ulteriormente più dolorosa per tutti coloro che gli erano vicini dalle difficoltà create dalle denunce alla magistratura operate dalla FELADA che pare abbiano avuto un ruolo centrale nella decisione del magistrato inquirente di sospendere l'autorizzazione al funerale, che si sarebbe dovuto svolgere in data odierna.
Luciano sottolinea quindi l'estrema gravità di questo fatto e la necessità che il Consiglio entrante prenda come impegno quello di realizzare delle azioni attive e concrete affinché il problema FELADA venga definitivamente affrontato e risolto, anche rivolgendosi a professionisti specializzati nei comportamenti da tenere con i soggetti in questione. Non si può più tollerare di essere chiamati assassini da questi soggetti. Pietro Bacchi spiega cosa fu fatto e spiega che l'avvocato incaricato dalla FIVL è, purtroppo, deceduto e quindi va sostituito. Italo Tarasconi sottolinea che se l'avvocato di AeCI non fosse arrivato in ritardo la vertenza si sarebbe già conclusa.
Franco Sindici. Rientra nel discorso assicurativo e sottolinea che lui è assicurato con le Generali ed ha una copertura fino ad un miliardo. Si pro-pone quindi di valutare la sua polizza.
Vengono presentati i candidati al Consiglio da parte del Presidente Bacchi che propone di iniziare le presentazioni dei programmi.
Luigi De Stefanis:(intervento scritto).
Dopo le presentazioni personali informa che precedentemente aveva deciso di non ricandidarsi ma ha cambiato idea a seguito della richiesta del candidato Basso di far parte della sua squadra. Esprime apprezzamento per il manifesto del Basso e qualche perplessità su alcune parti. In particolare apprezza la volontà di rinnovamento e di trasparenza verso i soci.
Ha quindi accettato anche per assicurare una transizione soft tra vecchio e nuovo Consiglio.
Matteo Di Brina:
Si presenta come parte del gruppo di Basso e Zanocco e dichiara di volerci mettere impegno ed entusiasmo. Ringrazia i predecessori per il lavoro svolto e, ancorché in disaccordo su alcune idee, ne apprezza l'operato. Tessieri pone l'accento sulla necessità di esporre i programmi. Di Brina espone i punti focali: agire molto sul territorio prendendo ad esempio la nuova associazione triveneto che è riuscita a convogliare energie positive. Affrontare localmente le problematiche regionali e intervenire fortemente nella promozione. Collaborazione con le scuole ed i club le cui esigenze non sono sempre facilmente conciliabili. Lavorare in gruppo e non come singoli. Rimanda agli altri del gruppo ulteriori dettagli
Fabio Federici:
Titolare di una scuola a Norma ed un negozio di materiali, si presenta quindi come professionista del settore. Precisa bene la sua posizione di professionista per chiarezza verso la sala. Si è candidato e dedicherà massimo impegno all'attività, proponendosi come candidato per didattica, materiali e sicurezza (intesa come prevenzione, informazione didattica ben fatta, gestione siti di volo ecc.). Propone di lavorare molto sui piloti per far mente locale sulle problematiche di sicurezza troppo spesso trascurata. Vede con favore la nascita della SIVA e considera utilissimo e indispensabile un tavolo di confronto con quest'associazione. Vede quindi come una colonna portante la collaborazione con questi. Si rammarica dell'uscita di scena di molti del Consiglio precedente.
Luciano Gallo:
Assente. Pietro Bacchi legge la comunicazione di Gallo. 'Dopo dieci anni di presenza nel Consiglio della federazione, poteva essere questo il momento giusto per cedere la mia posizione a persone nuove più motivate e che sicuramente possono svolgere tale ruolo in modo degno. Ritengo però sia importante ripresentare la mia candidatura per il CF perché credo possa essere cosa utile per la federazione e perché me lo chiedono i piloti del settore che in questi anni ho cercato di organizzare e rappresentare. La mia proposta di candidatura rientra in una logica di continuità ma anche di ricerca di un avvicendamento. Spero di trovare nella presidenza e nel nuovo Consiglio, comunque sia composto, persone a cui trasferire la mia esperienza e che abbiano disponibilità a farsi carico di una parte delle attività'La comunicazione prosegue esprimendo l'augurio che l'esperienza di Pietro Bacchi non venga dispersa poiché la ritiene l'ingrediente indispensabile per realizzare un rinnovamento compiuto delle idee e delle persone.
Leone Antonio Pascale:
Assente per gravi motivi familiari.
Rodolfo Saccani:
Si candida perché ritiene che la presenza di piloti all'interno del Consiglio sia essenziale per garantirne il corretto funzionamento e per tutelare e garantirli. Vede nella SIVA un ente competente e che può offrire grandi contributi. Vede nella FIVL un sodalizio che deve invece avere ruoli più rappresentativi che tecnici. Ritiene importante la comunicazione, sia interna sia esterna. In particolare verso gli enti pubblici e coloro che possono legiferare sulla nostra attività (italiane ed europee). Esprime preoccupazione per le nuove normative europee e in particolare per l'introduzione degli aeromobili senza pilota per usi pubblici che potrebbero determinare limitazioni delle nostre attività. Auspica una revisione del NRD conforme alla legge e spera in iniziative verso i bipostisti che diano un effettivo valore aggiunto e/o esami selettivi utilizzabili per differenziare le tariffe assicurative (a titolo d'esempio). Quindi, sostanza e non pro forma. Introduce la necessità di regolamentare gli standard di radio utilizzati e sottolinea che probabilmente ci sono margini per muoversi. Si rende disponibile per partecipare a queste attività a beneficio della federazione anche qualora non fosse eletto.
Flavio Tebaldi: Assente.
Luigi Destefanis provvede a presentarlo, dicendo che Flavio si ricandida per garantire continuità alla gestione agonistica della squadra delta.
Roberto Visentin:
Presidente Aeroclub Montegrappa. Poche parole e molti fatti sulla base della sua esperienza di oltre 20 anni nel volo libero. Vuole mettere a disposizione della federazione le capacità organizzative acquisite nel campo. In particolare per quanto riguarda i rapporti con l'ENAC nei quali lui ha esperienza. Conferma il suo supporto su questi argomenti anche in caso di non elezioni.
Damiano Zanocco.
Si presenta come istruttore di parapendio operante nell'altipiano di Asiago. Altri interessi commerciali nel mondo del VL, la meteorologia.Perché si candida: il suo obiettivo riguarda la formazione dei piloti, vorrebbe diventare un canale operativo di comunicazione tra il mondo dei piloti e quello degli istruttori. Crede nella collaborazione e nella crescita della SIVA e nei rapporti tra questa e FIVL. Si dichiara perplesso della mancanza di ulteriori candidature.
PAUSA PRANZO
Si riapre la riunione con un intervento di Italo Tarasconi il quale mette in guardia, circa il discorso del candidato presidente Basso, sul fatto che la strada futura è in salita. Riporta il suo tentativo occorso durante l'assemblea precedente di mettere in guardia la FIVL circa i rischi di stare dentro l'AeCI ed esprime opinioni personali sui singoli programmi e/o consiglieri. Sottolinea quindi come una grossa costrizione i vincoli statutari della FIVL in quanto ente dentro AeCI, e formula i suoi auguri per il lavoro del nuovo Consiglio. Luca Basso commenta il discorso di Tarasconi evidenziandone la coerenza e rivolgendo un appello per eventuali aiuti futuri a beneficio della federazione. Dichiara altresì di non voler subire l'AeCI in futuro e che se non ci saranno le possibilità di fare il bene della federazione stando dentro AeCI allora si cambierà indirizzo.
Tarasconi accetta di prestare, in futuro, aiuto come esterno mette in guardia sulla possibilità che in futuro, il nuovo Consiglio si trovi in conflitto con AeCI e che quindi debba scegliere se fare il bene dei propri soci o seguire le direttive AeCI, riportando episodi passati che sottolineano le trappole della burocrazia e della formalità di quell'ente.Si divaga poi sul fatto che AeCI ha tolto i costi di esame e quindi Tarasconi mette in guardia sulle scuole che richiedono denaro per regolarizzare l'attestato in AeCI, avendo letto di un episodio di questo tipo su una mailing list.
Interviene Marco Rech che chiede maggiori lumi su chi siano questi soggetti e dichiara, a nome degli istruttori SIVA, che nessun onere sarà richiesto dalle loro scuole per effettuare questi esami regolarizzatori delle posizioni in AeCI. Rodolfo Saccani segnala disappunto sulle esternazioni d'inizio anno relative alle modalità di associazione dei club e dei loro soci alla FIVL.
Alessandro Palma del CRIC chiede come mai si richiede che i soci siano iscritti direttamente alla FIVL e non conti invece l'iscrizione del solo club di cui fanno parte. In risposta Tarasconi chiarisce la situazione e spiega le modalità statutarie che regolano la questione, esprimendo varie perplessità. Un pilota non può quindi iscriversi da solo alla FIVL ma deve essere iscritto tramite un club federato. Chiarisce quindi che le assicurazioni concesse durante le manifestazioni dei club sotto l'egida FIVL sono operanti solo verso i soci del club che sono iscritti in FIVL. Se ci sono anche degli esterni ci vuole una copertura aggiuntiva. Marco Rech precisa che esiste il requisito minimo di 10 soci e che un tempo questa regola dava proporzionalità di voto in Consiglio.
Oggi questa proporzionalità si è persa e va quindi chiarito per il futuro quali saranno le regole. Franco Sindici, propone di dare degli incentivi ai club che hanno maggiori iscritti. Bacchi risponde che ciò non è possibile perché vi è una legge (legge Melandri) in merito che non lo consente: ogni ente un voto. Francesca Mastromauro (Club VL Tocco), si dichiara interdetta circa la mancata candidatura di Pietro Bacchi. Ribadisce la propria disponibilità per qualunque attività sul territorio (centro sud) nella quale può essere utile alla federazione. Rimarca il fatto che il presidente della FIVL dovrà avere un forte ruolo rappresentativo ed istituzionale e sottolinea quindi l'importanza di continuare ad intrecciare relazioni e rapporti con la politica a beneficio della comunità dei volatori.
Rapporto con la SIVA, esprime qualche preoccupazione legata alla sua esperienza sul territorio (non meglio precisata) e sottolinea che i CLUB sono il cuore della federazione e che quindi è importante vedere la vita della FIVL come quella di un grande club, ponendo quindi la massima attenzione sulle responsabilità di ognuno. Auspica inoltre che la FIVL possa in futuro supportare i club stessi anche con aiuti nelle attività che comportano un onere economico. Ringrazia Federici per l'attività e l'impegno svolto in qualità di rappresentante del Centro.
Noemi Grezzi, chiede quale sia l'orientamento dei candidati del nuovo Consiglio circa il mantenimento della sede della federazione a Torino. Risponde Basso escludendo obiettivi del nuovo Consiglio di trasferire altrove a breve o medio termine la sede della Federazione sottolineando come tale azione in questo momento sarebbe priva di senso. Il suo obiettivo è quello di effettuare un decentramento della rappresentatività avendo consiglieri di più regioni, non di accentrare in qualche regione le attività. La parte burocratica può quindi rimanere dov'è.
Marcello Tessieri, propone un tributo, calorosamente accettato, verso le segretarie della Federazione. Propone al nuovo Consiglio di effettuare degli accorpamenti rispetto alla precedente suddivisione delle attività. Presidente e affari generali. Accorpamento dei responsabili di gare delta e Para, perché consente di concentrare energie. Dedicare una risorsa specializzata nella promozione, separando quindi le figure di addetto stampa e promozione. Quest'ultima può inoltre accorpare la commissione Club.
La commissione sicurezza deve essere affidata ad un istruttore. Pietro Bacchi chiude gli interventi con un escursus sulla sua trentennale carriera in federazione e con i risultati raggiunti, rimarcando come l'apprendimento avvenga principalmente tramite l'esperienza e che quindi dare il buon esempio è importante.
Al riguardo cita l'introduzione dell'emergenza per il delta e il para e di come queste regole non scritte ma solo condivise abbiano realmente salvato molti soci e piloti, mentre proprio istruttori senza scrupoli andavano a cavillare sulla norma, fino a poco tempo fa vigente, sostenendo la non obbligatorietà dell'emergenza proprio per candidati piloti. Questo è un monito per il nuovo Consiglio che quindi dovrà osservare il massimo rigore. Ricorda infine che è necessario che i Club partecipino alle iniziative della federazione e che siano rappresentativi della stessa sul territorio. Monito quindi ai consiglieri di curare i rapporti con i club e di essere presenti nelle loroiniziative.
Rapporti internazionali: Pietro è stato fondatore dell'EHPU e ne riporta brevemente le vicende principali e i rapporti con le varie FSA nazionali. Rapporti con gli enti locali: vale quanto sopra, è importante mantenere rapporti adeguati ad ogni livello. Fa quindi riferimento in chiusura al suo ultimo editoriale: 'una pagina bianca': rimarcando la necessità per il futuro all'unità del Consiglio, importantissima per perseguire il bene sociale. Senza unità di Consiglio non vi è futuro per la Federazione. Proprio questa mancanza di unità ha disgregato e paralizzato il vecchio Consiglio e la conferma di questo è palese innanzi agli occhi. L'assemblea è sovrana e deve fornire chiare linee guida al Consiglio affinché possa operare scelte di indirizzo responsabili per garantire armonia ed unità.
Chiude rimarcando la necessità di avere la massima coesione possibile all'interno della nostra comunità poiché altrimenti si farebbe palesemente il gioco di chi ci vorrebbe divisi e quindi raccomanda massima unità per il futuro. L'intervento termina con un lungo sincero unanime applauso dell'assemblea.
Si passa al punto in odg successivo: elezione Presidente della FIVLViene costituita una commissione elettorale formata da Carlo Mutto, Francesca Mastromauro e Marcello Tessieri e vengono consegnate le schede ai votanti.
Si procede con l'elezione del Presidente e viene eletto alla prima votazione il candidato Luca Basso, con 39 preferenze e 8 schede bianche.
Si prosegue quindi con la votazione dei Consiglieri.
Risultati:
De Stefanis Luigi 28 voti ELETTO
Di Brina Matteo 40 voti ELETTO
Federici Fabio 39 voti ELETTO
Gallo Luciano 42 voti ELETTO
Saccani Rodolfo 34 voti ELETTO
Tebaldi Flavio 31 voti ELETTO
Visentin Roberto 34 voti ELETTO
Zanocco Damiano 42 voti ELETTO
Pascale Leone Antonio 19 voti NON ELETTO
Esauriti i punti in OdG l'assemblea termina alle ore 17.00
Il segretario LUCIANO CASSIAGO
Il presidente PIETRO BACCHI
DECRETO 19 novembre 1991
30.12.1991 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie generale n. 304
MINISTERO DEI TRASPORTI
DECRETO 19 novembre 1991 - Modificazioni ed integrazioni all'allegato annesso alla legge 25 marzo 1985, n. 106, sulla disciplina del volo da diporto o sportivo, e concernente le caratteristiche degli apparecchi per il volo da diporto sportivo.
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
- Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
- Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141, concernente l'istituzione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile;
- Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085, con la quale l'Ispettorato generale dell'aviazione civile ha assunto la denominazione di Direzione generale dell'aviazione civile,
- Visto l'art. 1, terzo comma, della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo;
Considerata la necessità di operare l'adeguamento alle normative internazionali, anche in considerazione delle proposte attualmente allo studio della Federazione aeronautica internazionale che prevedono un sensibile aumento dei pesi per i velivoli ammessi a gareggiare nella categoria "Ultraleggeri";
Visto il decreto ministeriale 27 settembre 1985 relativo alle modificazioni dell'allegato alla legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo;
Considerata la necessità di modificare ed integrare il citato decreto ministeriale 27 settembre 1985 in considerazione della evoluzione della tecnica e delle esigenze della sicurezza della navigazione e del volo da diporto o sportivo,
Decreta:
Il testo dell'allegato annesso alla legge 25 marzo 1985, n. 106, quale risulta dal decreto del Ministro dei trasporti 27 settembre 1985 relativo alle "Modificazioni dell'allegato alla legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo", è sostituito dal seguente:
"CARATTERISTICHE DEGLI APPARECCHI PER IL VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO
Struttura monoposto, priva di motore, di peso proprio non superiore a Kg. 80.
Struttura biposto, priva di motore, di peso proprio non superiore a Kg. 100.
Nei pesi sopra indicati non sono comprese eventuali cinture e bretelle di sicurezza, paracadute, strumentazione di bordo.
Struttura monoposto, provvista di motore, avente le seguenti caratteristiche:
Struttura biposto, provvista di motore, avente le seguenti caratteristiche:
L'attività di volo da diporto o sportivo con apparecchi biposto, non ricompresa nell'attività preparatoria, è consentita, con solo pilota a bordo, ed eventuale zavorra (se prevista dal manuale di impiego) per coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404.
E' altresì consentito l'uso degli apparecchi biposto con passeggero a bordo, qualora il conduttore sia in possesso di uno dei seguenti requisiti:
Roma, 19 novembre 1991
Il Ministro: BERNINI
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate e delle quali restano invariati il valore e l'efficacia.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 1 della legge 25 marzo 1985, n. 106, sulla disciplina del volo da diporto o sportivo è il seguente:
"Art. 1. - Gli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo, sempreché compresi nei limiti indicati nell'allegato annesso alla presente legge, non sono considerati aeromobili ai sensi dell'art. 743 codice navale.
Gli apparecchi di cui al comma precedente, eccedenti i limiti indicati nell'allegato annesso alla presente legge, sono soggetti alle disposizioni vigenti in materia di aeromobili.
Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, determina le modifiche e le integrazioni da apportare all'allegato annesso alla presente legge, che si rendano necessarie in relazione all'evoluzione della tecnica e alla sicurezza della navigazione e del volo da diporto o sportivo".
- il D.M. 27 settembre 1985 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 24 ottobre 1985.
COPERTURA INFORTUNIO ALLIEVI MINIMA OBBLIGATORIA |
|
Euro 37,00 durata 8 mesi |
Euro 26.000,00 |
Euro 21,00 rinnovo |
per ulteriori 4 mesi |
Qualora preferisse una copertura di maggiore entità, l'allievo può accedere alle medesime coperture previste per i piloti, ai medesimi costi, e per la durata di un intero anno. |
|
INFORTUNI PILOTI ' ALLIEVI CON SPESE MEDICHE |
|
Euro 121,00 |
Copertura minima piloti |
Euro 229,00 |
Copertura media piloti |
Euro 434,00 |
Copertura alta piloti |
Possibilità di estendere con una unica copertura infortuni l'attività di volo, l'attività di lavoro e tutta quella quotidiana. |
|
24H Attività a prevalenza manuale |
|
Costo annuale Euro 235,09 |
Euro 100.000,00 |
Costo annuale Euro 328,00 |
Euro 150.000,00 |
24H Attività di impiegato |
|
Costo annuale Euro 142,00 |
Euro 100.000,00 |
Costo annuale Euro 196,00 |
Euro 150.000,00 |
Le
classifiche che troverete qui di seguito sono ottenute considerando le prove realizzate nel
periodo che va dal 01.10.03 al 30.09.07 nelle
competizioni nazionali ed internazionali: Coppa Italia, meeting X-MAX, Campionati Italiani e gare internazionali.
Per ogni
pilota vengono prese in considerazione le migliori sei (6) competizioni tra
quelle a cui il pilota a preso parte.
Inoltre, come previsto dal regolamento vengono applicate le seguenti penalizzazioni :
Sempre come da regolamento ogni pilota può inserire al più tre (3) prove delle stagioni 04 e 05, di cui al massimo una (1) della stagione 04.
A partire dalla stagione 05, il valore massimo di una competizione non è più limitato.
In particolare sono incluse le seguenti competizioni (tra parentesi il valore della competizione)
Per informazioni più dettagliate ed eventuali ulteriori inserimenti contattare la Commissione gare delta gdelta@fivl.it
Flavio Tebaldi tel. 347 3435570
LEGGE 29 MAGGIO 1954 N. 340
(in Gazz. Uff., 28 giugno n.145).
Riordinamento dell'Aero club d'Italia
La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
Il Presidente della Repubblica;
Promulga la seguente legge:
Art. 1
L'Aero Club d'Italia eretto in ente morale con regio decreto 23 luglio 1926, n.1452, ha il fine di promuovere, disciplinare ed inquadrare le varie attività che nel campo aeronautico turistico-sportivo persone, associazioni, società, istituti ed enti privati svolgono nel territorio dello Stati Italiano.
L'Aero Club d'Italia è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della difesa.
Art. 2
L'Aero Club d'Italia esamina ed approva i programmi e i regolamenti di ogni pubblica manifestazione aeronautica e ne controlla l'organizzazione e lo svolgimento.
Le pubbliche manifestazioni aeronautiche a carattere internazionale sono organizzate esclusivamente dall'Aero Club d'Italia.
L'Aero Club d'Italia può delegare agli enti ad esso federati le attribuzioni di cui ai commi precedenti.
Le domande dirette ad ottenere l'autorizzazione per lo svolgimento di pubbliche manifestazioni aeronautiche debbono essere inviate all'Aero Club d'Italia, che provvede a richiedere il nulla osta del Ministero della difesa o l'autorizzazione del prefetto o del Ministero dell'interno, a seconda che la manifestazione interessi il territorio di una o più province.
Art. 3
L'importazione temporanea nel territorio dello Stato degli aeromobili da turismo, loro parti e accessori di bordo può essere consentita su presentazione di speciali documenti denominati carnet de passages en douane, rilasciati dalla Federazione aeronautica internazionale, e, per essa, dall'ente federato dello Stato da cui l'aeromobile proviene. La garanzia a favore dell'Amministrazione finanziaria per il pagamento dei diritti dovuti nell'eventualità di mancata riesportazione è prestata dall'Aero Club d'Italia.
Art4.
Allo scopo di favorire lo sviluppo dell'aviazione privata, gli aeromobili iscritti presso l'Aero Club d'Italia godono delle speciali concessioni stabilite dal Ministro per la difesa, nei limiti della sua competenza con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Art.5
A titolo di concorso delle spese afferenti alle funzioni affidate all'Amministrazione dallo Stato all'Aero Club d'Italia ed alle altre attività istituzionali di questo, con decreto del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro del tesoro, potranno essere concessi annualmente, a carico del bilancio del Ministero della difesa, contributi a favore dell'Aero Club d'Italia.
Art.6
Le deliberazioni degli organi dell'Aero Club d'Italia in merito a questioni che riflettono concessioni, presentazioni, contributi dati dal Ministero della difesa o attività per conto di quest'ultimo devono essere approvate dal Ministero stesso prima di divenire esecutive, qualora uno dei rappresentanti del Ministero della difesa, nel Consiglio di amministrazione o nel Collegio sindacale ritenga di sospenderne l'esecuzione.
Art.7
Qualora si verifichino situazioni particolari che possano compromettere l'attività dell'Aero Club d'Italia, il Ministro per la difesa può disporre lo scioglimento degli organi dell'Ente o la nomina di un commissario straordinario.
Il commissario straordinario deve provvedere al riordinamento dell'Ente e procedere, entro il termine massimo di un anno, alle nuove elezioni delle cariche sociali, al fine di ripristinare la gestione ordinaria.
I provvedimenti commissariali concernenti il riordinamento dell'Ente, qualora attengano alla struttura organica dell'Ente medesimo o riguardino comunque materia di personale, sono assoggettati all'approvazione dei Ministri della difesa e del tesoro.
Art.8
Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per l'interro e per il tesoro, sarà approvato un nuovo statuto dell'Aero Club d'Italia.
Art.9
Con apposito regolamento, da sottoporre all'approvazione dei Ministeri della difesa e del tesoro, saranno stabilite le norme di assunzione e di stato giuridico, la consistenza organica e il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e di quiescenza di tutto il personale comunque necessario per le esigenze funzionali dell'Ente.
LEGGE 25 marzo 1985 n. 106
Disciplina del volo da diporto o sportivo
1-4-1985 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA N. 78
LEGGI E DECRETI
La camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente Legge:
Art. 1
Gli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo, sempreché compresi nei limiti indicati nell'allegato annesso alla presente legge, non sono considerati aeromobili ai sensi dell'articolo 743 del codice della navigazione.
Gli apparecchi di cui al comma precedente, eccedenti i limiti indicati nell'allegato annesso alla presente legge, sono soggetti alle disposizioni vigenti in materia di aeromobili.
Il Ministro dei trasporti, con propri decreto, determina le modifiche e le integrazioni da apportare all'allegato annesso alla presente legge, che si rendano necessarie in relazione all'evoluzione della tecnica e alla sicurezza della navigazione e del volo da diporto o sportivo.
Art. 2
Con apposito regolamento, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, vie disposto in ordine:
Il regolamento di cui al comma precedente è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti.
Con provvedimenti del Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministero della difesa, possono essere imposte particolari restrizioni di natura temporanea all'attività di volo da diporto o sportivo mediante gli apparecchi di cui all'art. 1, primo comma, in relazione alle esigenze di sicurezza della navigazione aerea, sia civile che militare.
Art. 3
Il Ministro dei trasporti si avvale dell'Aero club d'Italia per quanto attiene allo svolgimento dell'attività preparatoria per l'uso degli apparecchi di cui all'art. 1, primo comma, nonché alla certificazione relativa alla predetta attività preparatoria, con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 2 della presente legge.
Le tariffe fissate dall'Aero club d'Italia per l'espletamento delle funzioni di cui al comma precedente sono soggette all'approvazione del Ministero dei trasporti.
Art. 4
Per l'inosservanza delle disposizioni della presente legge o del regolamento di cui all'art. 2 in materia di accertamento della idoneità psico-fisica e dell'attività preparatoria per l'uso degli apparecchi di cui all'art. 1, primo comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 50.000 a lire 500.000.
Se l'inosservanza concerne disposizioni in materia di circolazione aerea si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 500.000 a lire 2 milioni.
Se l'inosservanza concerne disposizioni in materia di assicurazione per danni a terzi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 200.000 a lire 800.000.
Per la irrogazione delle sanzioni di cui ai precedenti commi, si applicano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689. L'ufficio periferico del Ministero dei trasporti di cui all'art. 17 della predetta legge è la direzione di circoscrizione aeroportuale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 25 marzo 1985.
PERTINI
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
SIGNORILE, Ministro dei Trasporti
Visto, il Guardasigilli: Martinazzoli
N O T E
Nota all'art. 1, primo comma:
Il testo dell'art. 743 del codice della navigazione è il seguente :
" Art. 743. Nozione di aeromobile. - Per aeromobile si intende ogni macchina atta al trasporto per aria di persone o cose da un luogo ad un altro.
Le distinzioni degli aeromobili, secondo le loro caratteristiche, sono stabilite dal regolamento".Nota all'art. 4, ultimo comma:
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, contenente modifiche al sistema penale, disciplina nel capo I le sanzioni amministrative. In particolare la sezione I di detto capo (artt. 1-12) contiene i principi generali, mentre la sezione II (artt. 13-31) disciplina l'applicazione delle stesse sanzioni.L'art. 17 di detta legge si riferisce all'ufficio al quale deve essere presentato il rapporto sulla violazione amministrativa.
Aggiornata al 23.07.2007
La classifica che segue è ottenuta considerando le prove realizzate nel periodo che va dal 01.01.07 al 30.09.07 nelle competizioni nazionali.
Per ogni pilota vengono prese in considerazione le migliori otto (8) prove (manches) tra quelle a cui il pilota a preso parte.
In particolare sono incluse le seguenti competizioni:
Stagione Agonistica 2007 |
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LAVENO01 (962) | FELTRE01 (1000) | FELTRE02 (887) | FALZES01 (1000) |
FALZES02 (1000) | FALZES03 (1000) | FALZES04 (1000) |
COPPA ITALIA Deltaplano 2007 |
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Posizione | IDFIVL | Cognome | Nome | Punti | Risultati | ||||||
1 | 4359 | CEREDA | MARCO | 4314 | [FELTRE01] 871 [FALZES01] 667 [FELTRE02] 658 [LAVENO1] 614 [FALZES02] 598 [FALZES04] 464 [FALZES03] 442 | ||||||
2 | 1081 | MAFFI | GRAZIANO | 3154 | [FALZES04] 1000 [FALZES03] 1000 [FALZES01] 628 [FALZES02] 526 | ||||||
3 | 5527 | BINDI | DANIELE | 1061 | [FALZES01] 637 [FALZES02] 209 [FALZES04] 109 [FALZES03] 106 | ||||||
4 | 18902 | BALDISSERA | LUCA | 270 | [FELTRE02] 135 [FELTRE01] 135 | ||||||
5 | 2068 | BERTON | LORIS | 270 | [FELTRE01] 135 [FELTRE02] 135 | ||||||
6 | 5130 | BINDI | DANIELE | 197 | [LAVENO1] 197 | ||||||
Queste pagine sono curate da flavio tebaldi |
La FIVL ha preparato una cartina delle aree di Volo Libero in Italia con la localizzazione dei siti para e delta, le coordinate dei club Federali e le stazioni anemometriche.
Ogni sito di volo libero è il risultato del lavoro e dell'impegno volontario dei praticanti locali: le regole esistenti sono frutto di compromessi e accordi negoziati in tale contesto.
Per non comprometterne l'esistenza, e con essa la pratica del volo libero, vi chiediamo di informarvi su tali regole, attraverso gli strumenti seguenti, e di rispettarle.
Le informazioni contenute in questa cartina provengono dalla base dati FIVL, aggiornata al marzo 2003.
Potrete trovare gli aggiornamenti sul sito Internet della Federazione.
In caso d'incidente, chiamare il 118. Dare sempre la posizione esatta: Comune, montagna, versante, altitudine, stato della persona ferita. Tutti questi dati devono essere disponibili al momento della richiesta di soccorso.
Occorre quindi sapere sempre dove ci si trova, in montagna.Gli utenti di questa cartina sono pregati di segnalare alla FIVL tutti gli errori o le omissioni riscontrate
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Tariffe speciali per scuole e club: 4,00 Euro/cad. per quantità minime di 20 pz.
DPR n° 207
26.6.1993 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie generale n. 148
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
28 aprile 1993, n. 207 - Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
Vista la legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo;
Visti i decreti del Ministro dei trasporti in data 27 settembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 24 ottobre 1985, e in data 19 novembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 1991, di modifica ed integrazione alla citata legge n. 106 del 1985, e concernenti le caratteristiche degli apparecchi per il volo da diporto o sportivo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484, relativo all'uso dello spazio aereo nazionale;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 giugno 1992;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 16 aprile 1993;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti;
EMANA il seguente regolamento:
Art. 1
L'art 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, è sostituito dal seguente:
"Art. 2 (Obbligo del casco protettivo). -
1. Durante il volo è obbligatorio indossare un casco protettivo di tipo rigido adeguato all'attività."
Art. 2
L'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, è sostituito dal seguente:
"Art. 5 (Identificazione e registrazione degli apparecchi muniti di motore). -
Per essere ammessi alla circolazione gli apparecchi devono essere muniti di apposita targa metallica di identificazione e devono essere colorati con tonalità vivaci a forte contrasto con cielo e terra.
Per essere ammessi alla circolazione gli apparecchi provvisti di motore debbono inoltre essere iscritti in un apposito registro tenuto dall'Aero Club d'Italia, vidimato nelle forme di legge, in cui sono annotate le caratteristiche e la dimensione di ciascun apparecchio, con la specificazione della ditta che lo ha prodotto: Nel registro sono annotati in ordine cronologico gli atti di cessione dell'apparecchio.
La registrazione degli apparecchi a motore avviene a seguito di presentazione, da parte del proprietario, di domanda in carta legale e dei seguenti documenti in duplice copia:
L'Aero club d'Italia, verificata la regolarità della prescritta documentazione, rilascia un certificato di identificazione unitamente ad una copia vistata della documentazione stessa e la targa metallica di identificazione. L'Aero club d'Italia può comunque accertare la conformità tra la dichiarazione del proprietario del velivolo e le caratteristiche obiettive dello stesso.
La targa metallica, delle dimensioni di cm. 10 x cm 5, sulla quale figura la lettera I seguita da quattro cifre, deve essere apposta in modo stabile sull'apparecchio. Le singole lettere e cifre che figurano sulla targa devono essere riprodotte, ciascuna, in colore scuro su fondo bianco o viceversa nelle dimensioni minime di cm. 30 x cm. 15 sulla parte inferiore dell'ala.
Il certificato di identificazione e la documentazione vistata devono sempre essere tenuti a bordo.
In caso di passaggio di proprietà dell'apparecchio è fatto obbligo all'acquirente di darne avviso, entro otto giorni, all'Aero club d'Italia. In caso di distruzione dell'apparecchio tale obbligo compete al proprietario.
Il proprietario dell'apparecchio ha l'obbligo di denunciare, con le stesse modalità previste per la iscrizione, le eventuali modifiche alla struttura o agli altri dati indicati nella dichiarazione di cui al comma 3, lettera b).
L'Aero club d'Italia procede al ritiro del certificato di identificazione qualora, per effetto di sopravvenute modificazioni dell'allegato alla legge 25 marzo 1985, n. 106, l'apparecchio non sia più rispondente alle caratteristiche stabilite salvo diversa disposizione contenuta nella modifica dell'allegato medesimo. Il certificato viene ritirato altresì qualora la corrispondenza alle caratteristiche stabilite venga meno per effetto di modificazioni dell'apparecchio."
Art. 3
1. L'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, è sostituito dal seguente:
" Art. 6 (Conduzione dei voli). -
L'attività di volo da diporto o sportivo può essere condotta dall'alba al tramonto, fuori dalle nubi ed in condizioni meteorologiche e di visibilità tali da consentire il continuo riferimento visivo con il terreno sottostante, gli ostacoli e la eventuale presenza di ogni altro tipo di traffico.
Salvo quanto previsto dal comma 3, l'attività è consentita fino ad un'altezza massima di 500 piedi (15o metri circa) dal terreno, misurata rispetto al punto più elevato nel raggio di 3 chilometri, tenendosi a distanza di sicurezza dagli ostacoli ed in ogni caso non inferiore ai % Km. Dagli aeroporti non ubicati entro ATZ ( Aerodrome Traffic Zone).
Nei giorni di Sabato, Domenica e nelle altre festività nazionali il limite di cui al comma 2 è di 1.000 piedi (300 metri circa). Lo stesso limite si applica nelle aree individuate con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
E' vietato il sorvolo dei centri abitati, degli agglomerati di case ed assembramenti di persone, di caserme, di depositi di munizioni, di porti militari, di aree riservate ai fini della sicurezza dello Stato, di stazioni ferroviarie ed altri centri di vie di comunicazione, di centrali elettriche, di dighe, di ospedali, di carceri, di opifici, nonché il lancio di oggetti e di liquidi in volo. E' altresì vietato il sorvolo delle autostrade, delle strade statali e delle linee ferroviarie, le quali, quando strettamente necessario, potranno tuttavia essere sorvolate in senso ortogonale.
E' altresì vietato impegnare spazi aerei controllati dai servizi del traffico aereo, zone di traffico aeroportuale, che non sono controllate, nonché le aree regolamentate, pericolose o proibite, fatti salvi i casi di specifica autorizzazione rilasciata da parte del Ministero dei trasporti - Direzione generale aviazione civile, previo nulla osta del Ministero della difesa per le attività condotte entro le aree di pertinenza militare. Le domande volte ad ottenere la suddetta autorizzazione dovranno comunque essere inviate all'Aero club d'Italia e quindi, se ritenute ammissibili, trasmesse da questo alla Direzione generale dell'aviazione civile, competente per la valutazione finale e l'eventuale rilascio dell'autorizzazione.
E' vietato portare a bordo degli apparecchi per volo da diporto o sportivo, in forma fissa o mobile, sensori, mezzi di ripresa, di osservazione e di rilevamento di ogni specie, eccetto quelli costituenti la strumentazione autorizzata di bordo."
Art. 4
1. L'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, è sostituito dal seguente:
"Art. 12 (Attestato di idoneità).-
Per essere ammessi allo svolgimento di attività di volo da diporto o sportivo è necessario essere in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dall'Aero club d'Italia.
L'attestato di cui al comma 1 si consegue superando le prove di esame relative ad appositi corsi istituiti dall'Aero club d'Italia con le modalità dallo stesso stabilite ed approvate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile.
Possono aspirare al rilascio dell'attestato di cui al primo comma i cittadini italiani, i cittadini di uno Stato membro della CEE o cittadini di uno Stato con cui esiste trattamento di reciprocità, purché si tratti di stranieri residenti in Italia e in regola agli effetti del soggiorno.
Per ottenere il rilascio dell'attestato il richiedente deve presentare il certificato di idoneità psicofisica di cui agli articoli seguenti, nonché il nulla osta rilasciato dal questore della provincia di residenza che valuterà anche l'inesistenza di controindicazioni agli effetti della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché della sicurezza dello Stato.
Il certificato di idoneità fisica ha valore per due anni; la sua scadenza deve essere annotata, a cura dell'Aero Club d'Italia, nell'attestato di cui al comma 1. Alla scadenza l'interessato deve presentare un nuovo certificato per la convalida dell'attestato e per l'annotazione, sullo stesso, della nuova scadenza.
Per coloro i quali svolgono la funzione di istruttore il certificato di idoneità psico-fisica ha valore per un anno dal compimento del quarantesimo anno di età.
I cittadini stranieri, non residenti, che intendano praticare l'attività di volo da diporto o sportivo sul territorio dello Stato, devono essere in possesso della licenza sportiva FAI in corso di validità, rilasciata dalla FAI per il tramite dell'Aero club nazionale di appartenenza, o di altro attestato abilitante all'attività di volo da diporto o sportivo rilasciato dall'autorità competente del Paese di appartenenza e riconosciuto dall'Ae.C.I. Gli stessi devono essere inoltre muniti del nulla osta del questore competente per il luogo delle gare sportive o delle manifestazioni aeronautiche e devono provvedere alla copertura assicurativa ai sensi del presente decreto."
Art. 5
1. L'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, è sostituito dal seguente:
"art. 16 (Attività preparatoria e conseguimento di attestati di idoneità).-
L'attività teorico-pratica per la preparazione allo svolgimento dell'attività di volo da diporto o sportivo per il rilascio del relativo attestato di idoneità deve essere condotta, in attuazione dei corsi istituiti dall'Aero club d'Italia, secondo le modalità ed i criteri da quest'ultimo stabiliti ed approvati dal Ministero dei trasporti, presso gli aero club federati e le associazioni, non aventi scopo di lucro, fra persone che si interessano di questioni aeronautiche, aggregate all'Aero club d'Italia.
E' condizione per la legittimità dell'esercizio dei corsi preparatori la copertura assicurativa della scuola per i danni provocati e riportati dagli allievi ed istruttori durante le esercitazioni di volo, con un massimale non inferiore a lire 500 milioni per persona, animale o cosa, ferme restando le regole generali concernenti l'assicurazione della responsabilità civile per i danni a terzi."
Art. 6
1. L'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, è sostituito dal seguente:
"Art. 21 (Obbligo di assicurazione per danni a terzi).-
I praticanti la disciplina del volo da diporto o sportivo con mezzi privi di motore devono essere coperti dall'assicurazione della responsabilità civile per i danni prodotti a terzi sulla superficie ed a seguito di urto o collisione in volo.
Gli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo muniti di motore non possono essere posti in circolazione se non siano coperti dall'assicurazione della responsabilità civile per i danni prodotti a terzi sulla superficie ed a seguito di urto o collisione in volo.
All'osservanza della precedente disposizione è tenuto il proprietario dell'apparecchio provvisto di motore anche se non intenda farne uso personalmente; chi intenda fare uso di un apparecchio altrui è tenuto ad accertarsi che l'obbligo sia stato osservato e, in mancanza, a provvedere alla copertura assicurativa."
Art. 7
1. L'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, è sostituito dal seguente:
"Art. 22 (Requisiti della copertura assicurativa).-
Massimale non inferiore a 1 miliardo per sinistro, lire 1 miliardo per persona e lire 1 miliardo per animali o cose;
Estensione della copertura assicurativa anche ai voli compiuti, con mezzi provvisti di motore, da persona diversa dall'assicurato ed eventualmente anche contro la volontà di questi, salva, in tal caso, la possibilità di rivalsa dell'assicuratore verso l'autore del danno;
Estensione della copertura anche ai danni cagionati con colpa grave;
Obbligo dell'assicuratore di risarcire direttamente il danneggiato, a richiesta di costui;
Divieto, per l'assicuratore, di opporre al terzo danneggiato, nei limiti del massimale, eccezioni derivanti dal contratto o clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno, salva la possibilità di rivalsa dell'assicuratore verso l'assicurato, nella misura e nelle ipotesi previste dal contratto;
Durata della copertura non inferiore a mesi 6;
Estensione della copertura ai danni cagionati a qualunque soggetto diverso dall'assicurato, e dal pilota senza limitazioni relative a rapporti di parentela, professionali e simili.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana: E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 aprile 1993
SCALFARO
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tesini, Ministro dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: ConsoRegistrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1993
Atti di Governo, registro n. 88, foglio n. 53
Stagione Agonistica 2004 |
|||
---|---|---|---|
ANDRAT04 (714) | BASSAN04 (1280) | FLYTEC04 (1945) | BERGAM04 (1124) |
LAVENO04 (1613) | MONDIA04 (1990) | CAREZZ04 (1612) | CAMPIT04 (1836) |
Stagione Agonistica 2005 |
|||
CAMPIT05 (1397) | |||
Stagione Agonistica 2006 |
|||
BASSAN06 (1515) | BERGAM06 (1832) | MONDIA06 (2093) | CAMFRA06 (1888) |
CAMPIT06 (2092) | |||
Stagione Agonistica 2007 |
|||
LAVENO07 (1203) | FELTRE07 (1426) | FALZES07 (1923) | CUCCO07 (1627) |
BERGAM07 (1480) | |||
Classifica Generale Deltaplano Classe5 2007 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posizione | IDFIVL | Cognome | Nome | Punti | Risultati | ||||||
1 | 8843 | CIECH | CHRISTIAN | 6218 | [MONDIA06] 1762 [CAMFRA06] 1699 [MONDIA04] 1393 [BASSAN06] 1364 | ||||||
2 | 4359 | CEREDA | MARCO | 5409 | [FELTRE07] 1156 [BERGAM07] 1136 [CUCCO07] 899 [FALZES07] 874 [LAVENO07] 768 [CAMPIT06] 576 | ||||||
3 | 1081 | MAFFI | GRAZIANO | 4679 | [BERGAM06] 1649 [FALZES07] 1314 [CAMPIT05] 867 [CAMPIT04] 769 [CAMPIT06] 80 | ||||||
4 | 4343 | LAVERDINO | FRANCO | 4435 | [MONDIA06] 1321 [LAVENO04] 1129 [CAMPIT05] 1118 [CAREZZ05] 867 | ||||||
5 | 705 | CRAPANZANO | ANGELO | 3934 | [CAMPIT06] 1883 [MONDIA06] 1173 [BERGAM06] 878 | ||||||
6 | 18327 | PLONER | ALESSANDRO | 3155 | [MONDIA06] 1793 [FLYTEC04] 1362 | ||||||
7 | 5527 | BINDI | DANIELE | 2878 | [BERGAM07] 1173 [BERGAM06] 691 [CUCCO07] 409 [BERGAM04] 304 [FALZES07] 301 | ||||||
8 | 4540 | TURRIN | VALTER | 2769 | [BERGAM06] 1058 [CAMPIT04] 1002 [MONDIA06] 500 [CAMPIT05] 209 | ||||||
9 | 14107 | COMINO | LUCA | 2457 | [MONDIA04] 906 [CAPPMA05] 784 [CAMPIT05] 767 | ||||||
10 | 7100 | GROSSI | ETTORE | 2046 | [CUCCO07] 1414 [BASSAN04] 632 | ||||||
11 | 365 | BERTACCHI | CARLO | 1621 | [CUCCO07] 919 [BERGAM07] 702 | ||||||
12 | 5670 | MARSELLA | ONORIO | 878 | [CAMPIT04] 878 | ||||||
13 | 9885 | MATRELLA | GAETANO | 771 | [BASSAN04] 771 | ||||||
14 | 212 | MANDOZZI | GORIO | 435 | [CAMPIT06] 435 | ||||||
15 | 5130 | BINDI | DANIELE | 247 | [LAVENO07] 247 | ||||||
16 | 18902 | BALDISSERA | LUCA | 204 | [FELTRE07] 204 | ||||||
17 | 2068 | BERTON | LORIS | 204 | [FELTRE07] 204 | ||||||
18 | 6607 | SALVETTI | FABIO | 140 | [BERGAM04] 140 | ||||||
Queste pagine sono curate da flavio tebaldi - ultima modifica 26/10/07 |
Per il rinnovo della qualifica di istruttore esaminatore occorre:
DPR n° 404
13.9.1988 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie generale n. 215
LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1988, n. 404
Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106 concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
Visto l'art. 2 della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484, relativo all'uso dello spazio aereo nazionale;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 22 luglio 1988;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti;
E M A N A
il seguente decreto:
Capo I
PRESCRIZIONI GENERALI
Responsabilità per la condotta dei voli
Il pilota, oltre che all'osservanza delle norme di legge e di regolamento, e delle prescrizioni delle autorità, è tenuto, prima dell'inizio del volo ed in ogni sua fase, ad accertarsi personalmente che esso possa svolgersi in piena sicurezza, tenuto conto delle condizioni meteorologiche, della efficienza dell'apparecchio, delle proprie condizioni psico-fisiche, del proprio addestramento e di ogni altra circostanza di tempo e di luogo, e conseguentemente a determinare la condotta da tenere affinché il volo non risulti pericoloso per la propria od altrui incolumità.
Art. 2
Obbligo del casco protettivo (Vedi art. 1 DPR 207)
Art. 3
Uso delle aree per decollo e atterraggio
Il decollo e l'atterraggio possono essere effettuati su qualsiasi area idonea, avuto, ove occorra, il consenso di chi può disporre dell'area e fatti salvi gli eventuali divieti disposti dalle competenti autorità civili e militari.
Atterraggi, decolli ed operazioni su od in prossimità di aerodromi od aeroporti civili possono essere effettuati solo mediante specifica autorizzazione del direttore della circoscrizione aeroportuale competente, rilasciata caso per caso, a seguito di coordinamento con i competenti organi di assistenza al volo civili. Dette attività sugli aeroporti militari, anche se aperti al traffico aereo civile, sono vietate salvo casi eccezionali e su specifica richiesta in base alla normativa vigente.
Art. 4
Limiti alle operazioni di volo
Fatto salvo il caso di pubblica manifestazione od impresa sportiva autorizzata secondo le modalità previste dall'art. 2 della legge 29 maggio 1954, n. 340, i voli possono essere svolti unicamente sul territorio nazionale e le acque territoriali alla distanza di almeno quattro chilometri dai confini dello Stato.
Art. 5
Identificazione degli apparecchi (Vedi art. 2 - DPR 207)
Capo II
NORME DI CIRCOLAZIONE E DI SICUREZZA
Art. 6
Conduzione dei voli (Vedi art. 3 DPR 207)
Art. 7
Voli in prossimità di altri apparecchi
E' fatto divieto di effettuare attività di volo in prossimità di altri apparecchi ed aeromobili, a distanza tale da creare rischi di collisione.
Art. 8
Precedenze
Gli apparecchi in volo, che procedono in opposta direzione, alla stessa quota e sul medesimo asse longitudinale devono effettuare una virata di scampo sulla propria destra, a distanza tale da non creare rischi di collisione.
Quando due apparecchi convergono approssimativamente alla stessa quota verso la medesima posizione, l'apparecchio che ha l'altro sulla sua destra deve dare la precedenza.
Gli apparecchi devono inoltre, in ogni caso, dare la precedenza agli aeromobili, e gli apparecchi provvisti di motore debbono dare la precedenza a quelli della stessa specie che ne siano sprovvisti.
Art. 9
Sorpasso
Il sorpasso di altri apparecchi al disopra o al disotto degli stessi non è consentito se non a quote e distanze tali da non compromettere la libertà di manovra del sorpassato e per non creare rischi di collisione.
L'apparecchio sorpassante ha la precedenza sull'apparecchio sorpassato. In nessun caso quest'ultimo deve effettuare manovre tali da limitare la possibilità di circolazione del primo.
Art. 10
Precedenza in atterraggio
Gli apparecchi in volo devono dare la precedenza a quelli in atterraggio o nella fase finale di avvicinamento per l'atterraggio.
Gli apparecchi in decollo devono dare la precedenza a quelli in atterraggio.
Quando due o più apparecchi sono in avvicinamento ad una medesima area per effettuarvi l'atterraggio, l'apparecchio a quota superiore deve dare la precedenza a quello a quota inferiore.
Art. 11
Emanazione di restrizioni e divieti
I provvedimenti di cui all'art. 2, terzo comma della legge 25 marzo 1985, n. 106, devono indicare la durata del divieto o delle limitazioni all'attività ed i limiti laterali e verticali delle aree interessate.
I predetti provvedimenti devono essere adeguatamente resi di pubblica conoscenza a cura dell'Aero club d'Italia mediante comunicazione agli aero club federati ed enti aggregati.
Capo III
ACCERTAMENTO DI IDONEITA' PER L'ATTIVITA' DI VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO
Art. 12
Attestato di idoneità (Vedi art. 4 DPR 207)
Art. 13
Visita medica
Le visite mediche per la certificazione dell'idoneità al volo da diporto o sportivo debbono essere effettuate prima dell'inizio dell'attività preparatoria.
I piloti di aeromobili, alianti, elicotteri, che, per l'esercizio dell'attività turistica o professionale, abbiano già superato la prescritta visita medica, sono esonerati dagli obblighi previsti dal presente capo.
Art. 14
Soggetti preposti alla certificazione dell'idoneità psico-fisica
L'idoneità psico-fisica necessaria per svolgere attività di volo da diporto o sportivo può essere certificata da un istituto medico legale dell'Aeronautica militare, da una unità sanitaria locale, da un medico militare dell'A.M., da un medico specializzato in medicina dello sport, ovvero in medicina aeronautica e spaziale.
Art. 15
Requisiti psico-fisici richiesti
I requisiti minimi richiesti per il rilascio del certificato d'idoneità, di cui all'art. 14, sono i seguenti:
Capo IV
ATTIVITA' PREPARATORIA E DIDATTICA
Art. 16
Attività preparatoria e conseguimento di attestati di idoneità (Vedi art. 5 DPR 207)
Art. 17
Ammissione ai corsi
Per essere ammessi ai corsi per il conseguimento dell'attestato di idoneità a svolgere attività di volo da diporto sportivo i candidati devono:
Art. 18
Programmi dei corsi
I programmi didattici dei corsi previsti dall'art. 17 sono costituiti da lezioni teoriche e da esercitazioni pratiche.
I programmi delle lezioni e delle esercitazioni, da stabilirsi a cura dell'aero club d'Italia, devono comprendere nozioni di base delle seguenti materie:
Art. 19
Attestato di istruttore di volo da diporto o sportivo
L'attestato di idoneità a svolgere attività di istruttore di volo da diporto o sportivo è rilasciato dall'Aero club d'Italia a seguito del superamento di un apposito corso, istituito dallo stesso Aero club d'Italia, con modalità approvate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile.
Per accedere al corso di cui al comma 1 i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
Art. 20
Prove di esame per il conseguimento dell'attestato di istruttore
Le prove di esame per il conseguimento dell'attestato di istruttore di volo da diporto o sportivo devono comprendere:
Capo V
ASSICURAZIONE
Art. 21
Obbligo di assicurazione per danni a terzi (Vedi art. 6 DPR 207)
Art. 22
Requisiti della copertura assicurativa (Vedi art. 7 DPR 207)
Art. 23
Obbligo di assicurazione nel caso di gare e manifestazioni
Le gare e le manifestazioni sportive di qualsiasi genere degli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo non possono aver luogo se l'organizzatore non abbia provveduto a contrarre assicurazione per la responsabilità civile propria e dei direttori ed ufficiali di gara, per i danni arrecati alle persone ed alle cose.
Restano ferme le regole generali in materia di assicurazione obbligatoria degli apparecchi.
Art. 24
Norme transitorie e finali
Per la prima applicazione del presente decreto e, comunque per un periodo non eccedente i mesi sei dalla data di entrata in vigore, l'Aero club d'Italia procederà all'attribuzione dei certificati di idoneità al volo da diporto o sportivo e di istruttore in base alle modalità che verranno stabilite dalle proprie commissioni tecniche ed approvate dal Ministero dei Trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana: E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 agosto 1988
COSSIGA
De Mita, Presidente del Consiglio dei Ministri
Santuz, Ministro dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: VassalliRegistrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1988
Atti di Governo, registro n. 76, foglio n. 7
ISCRIZIONE F.I.V.L. - 50,00 Euro |
|
Euro 35,00 |
Massimale: Euro 516.457,00 (minimo di legge) |
Euro 45,00 |
Massimale Euro 1.032.914,00 |
Euro 65,00 |
Massimale Euro 2.000.000,00 |
Euro 420,00 |
Attività non professionale |
Euro 700,00 |
Attività professionale |
Se l'attività svolta dai piloti abilitati al trasporto passeggero (apparecchi biposto) nel momento del sinistro risulterà essere diversa da quella dichiarata alla stipula del contratto, la polizza non sarà operante. |
N. 1 Istruttore |
595,00 Euro |
N. 2 Istruttori |
698,00 Euro |
N. 3 Istruttori |
801,00 Euro |
N. 4 Istruttori |
904,00 Euro |
Per ogni ulteriore istruttore |
103,00 Euro |
Per ogni aiutante |
70,00 Euro |
Per ogni aiutante estensione al trasportato in biposto (non didattico). |
350,00 Euro |
Estensione al biposto professionale per istruttori ed aiutanti. |
250,00 Euro |
Si precisa che nel premio di polizza scuola è compresa l'estensione al biposto turistico per gli istruttori abilitati per un massimale di Euro 516.457,00. |
|
Massimale 516.457,00 Euro |
Euro 31,00 a giornata |
Possono richiederle le Scuole aderenti agli standard FIVL. |
Euro 26,00 annuali a persona | Possono aderirvi tutti i soci che hanno responsabilità in Club, Manifestazioni, Scuole - Copertura spese legali fino a 10.000,00 Euro |
Euro 37,00 annuali a persona | Possono aderirvi tutti i soci che hanno responsabilità in Club, Manifestazioni, Scuole - Copertura spese legali fino a 30.000,00 Euro |
Euro 38,00 annuali a persona | Possono aderirvi tutti i soci che hanno responsabilità in Club, Manifestazioni, Scuole - Copertura spese legali fino a 35.000,00 Euro |
Euro 39,00 annuali a persona | Possono aderirvi tutti i soci che hanno responsabilità in Club, Manifestazioni, Scuole - Copertura spese legali fino a 40.000,00 Euro |
Euro 6,00 annuali a persona | Per tutti i soci Copertura spese legali fino a 10.000,00 Euro |
RCT Raduni - Competizioni |
|
Euro 52,00 |
Concessa gratuitamente SOLO alle organizzazioni che vincolano la partecipazione ai Soci FIVL |
Aquiloni col filo |
Iscrizione FIVL 20,00 Euro |
Aquiloni da traino |
Iscrizione FIVL 50,00 Euro |
Aggiornata al 23.07.2007
La classifica che segue è ottenuta considerando le prove realizzate nel periodo che va dal 01.01.07 al 30.09.07 nelle competizioni nazionali.
Per ogni pilota vengono prese in considerazione le migliori otto (8) prove(manches) tra quelle a cui il pilota a preso parte.
In particolare sono incluse le seguenti competizioni:
Stagione Agonistica 2007 |
|||
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BASSANO1 (1000) | BASSANO2 (984) | BASSANO3 (1000) | LAVENO1 (962) |
FELTRE01 (1000) | FELTRE02 (887) | FALZES01 (1000) | FALZES02 (1000) |
FALZES03 (1000) | FALZES04 (1000) |
COPPA ITALIA Deltaplano 2007 |
|||||||||||
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Posizione | IDFIVL | Cognome | Nome | Punti | Risultati | ||||||
1 | 18327 | PLONER | ALESSANDRO | 7306 | [BASSANO3] 1000 [BASSANO2] 984 [FALZES04] 976 [FALZES02] 966 [LAVENO1] 915 [BASSANO1] 898 [FALZES01] 857 [FALZES03] 710 | ||||||
2 | 8843 | CIECH | CHRISTIAN | 7048 | [FALZES02] 1000 [FALZES04] 969 [LAVENO1] 962 [FALZES03] 947 [BASSANO2] 938 [BASSANO3] 904 [FALZES01] 855 [BASSANO1] 473 | ||||||
3 | 8550 | CATALDI | ELIO | 6812 | [FELTRE01] 1000 [BASSANO2] 950 [BASSANO1] 941 [FELTRE02] 887 [FALZES02] 877 [FALZES01] 854 [FALZES04] 812 [BASSANO3] 491 | ||||||
4 | 15078 | GUIDUCCI | DAVIDE | 6779 | [BASSANO1] 1000 [FALZES02] 964 [FALZES04] 903 [BASSANO3] 884 [BASSANO2] 800 [LAVENO1] 798 [FALZES01] 722 [FALZES03] 708 | ||||||
5 | 4946 | MORODER | ANTON | 5221 | [FALZES02] 941 [FELTRE01] 875 [FALZES03] 666 [BASSANO1] 647 [FALZES01] 643 [FELTRE02] 502 [BASSANO2] 489 [FALZES04] 458 | ||||||
6 | 6512 | GERVASONI | TULLIO | 5145 | [FALZES02] 923 [BASSANO2] 918 [FALZES01] 847 [BASSANO1] 747 [LAVENO1] 715 [BASSANO3] 519 [FALZES04] 275 [FALZES03] 201 | ||||||
7 | 8551 | DAL MAS | ARTURO | 4333 | [FELTRE01] 865 [FALZES01] 847 [BASSANO2] 787 [BASSANO3] 495 [FALZES02] 481 [FELTRE02] 409 [FALZES03] 295 [FALZES04] 154 | ||||||
8 | 4366 | GIUSTRANTI | FABRIZIO | 4305 | [BASSANO3] 658 [FELTRE02] 629 [LAVENO1] 610 [FALZES01] 576 [FALZES03] 519 [BASSANO1] 472 [FALZES04] 427 [FALZES02] 414 | ||||||
9 | 22756 | MAYR | THOMAS | 4175 | [FALZES02] 849 [FALZES03] 702 [BASSANO2] 667 [FALZES01] 595 [BASSANO3] 518 [FALZES04] 458 [BASSANO1] 386 | ||||||
10 | 11527 | ROSICHETTI | PAOLO | 3661 | [FELTRE01] 806 [BASSANO2] 646 [FELTRE02] 642 [BASSANO3] 506 [BASSANO1] 493 [FALZES04] 241 [FALZES02] 189 [FALZES03] 138 | ||||||
11 | 7789 | FUMAGALLI | DAVIDE | 3652 | [FELTRE01] 902 [BASSANO2] 674 [LAVENO1] 609 [BASSANO3] 546 [FELTRE02] 478 [BASSANO1] 443 | ||||||
12 | 11047 | ZANI | ANDREA | 3595 | [BASSANO3] 673 [LAVENO1] 608 [FALZES03] 516 [BASSANO2] 443 [FALZES02] 427 [FALZES04] 382 [BASSANO1] 362 [FALZES01] 184 | ||||||
13 | 4312 | ROVA | UGO | 3533 | [FELTRE01] 879 [BASSANO1] 553 [BASSANO2] 454 [FELTRE02] 439 [FALZES04] 381 [FALZES01] 292 [BASSANO3] 273 [FALZES02] 262 | ||||||
14 | 4958 | BERNARDI | IGNAZIO | 3467 | [LAVENO1] 890 [FALZES01] 855 [FALZES04] 849 [FALZES03] 602 [FALZES02] 271 | ||||||
15 | 18454 | GIUDICEANDREA | EDOARDO | 3453 | [BASSANO2] 688 [BASSANO3] 651 [FALZES01] 597 [FALZES03] 518 [BASSANO1] 465 [FALZES02] 388 [FALZES04] 146 | ||||||
16 | 4306 | REICHEGGER | KARL | 3141 | [FALZES01] 1000 [FALZES04] 926 [FALZES03] 694 [FALZES02] 521 | ||||||
17 | 7212 | OPPICI | FILIPPO | 3138 | [BASSANO3] 890 [FALZES01] 833 [BASSANO2] 723 [BASSANO1] 692 | ||||||
18 | 24034 | SCHIOCCHET | IGOR | 2928 | [BASSANO2] 646 [FALZES01] 597 [FELTRE01] 546 [BASSANO3] 452 [BASSANO1] 344 [FELTRE02] 343 | ||||||
19 | 5698 | PIANA | DANIELE | 2722 | [FALZES01] 582 [LAVENO1] 579 [FALZES03] 514 [FELTRE01] 426 [FALZES04] 245 [FALZES02] 189 [FELTRE02] 187 | ||||||
20 | 11185 | BAUSONE | FEDERICO | 2319 | [FALZES01] 627 [BASSANO1] 616 [LAVENO1] 303 [BASSANO3] 260 [BASSANO2] 218 [FALZES02] 189 [FALZES03] 106 | ||||||
21 | 21393 | CIMINI | ANDREA | 2068 | [BASSANO2] 569 [BASSANO1] 514 [BASSANO3] 508 [LAVENO1] 477 | ||||||
22 | 11027 | MONTALBANI | PAOLO | 2058 | [FALZES01] 648 [BASSANO2] 435 [FALZES04] 380 [BASSANO3] 253 [FALZES02] 189 [BASSANO1] 153 | ||||||
23 | 24705 | GOSTNER | FLORIAN | 2058 | [FALZES01] 763 [FALZES03] 584 [FALZES02] 579 [FALZES04] 132 | ||||||
24 | 4359 | CEREDA | MARCO | 1529 | [FELTRE01] 871 [FELTRE02] 658 | ||||||
25 | 13046 | BAU | VALENTINO | 1462 | [BASSANO3] 558 [BASSANO1] 490 [BASSANO2] 414 | ||||||
26 | 1732 | SANTERO | GIUSEPPE | 1435 | [FALZES01] 627 [FALZES03] 474 [FALZES02] 189 [FALZES04] 145 | ||||||
27 | 17844 | PERRONE | GUIDO | 1312 | [BASSANO2] 592 [LAVENO1] 197 [FALZES02] 193 [BASSANO1] 116 [BASSANO3] 108 [FALZES03] 106 | ||||||
28 | 11664 | BOZZATO | ANDREA | 1228 | [BASSANO1] 488 [BASSANO2] 435 [LAVENO1] 197 [BASSANO3] 108 | ||||||
29 | 2436 | MOGLIA | GIANLUIGI | 1102 | [FALZES03] 536 [FALZES01] 268 [FALZES02] 189 [FALZES04] 109 | ||||||
30 | 4803 | BERNARDI | SERGIO | 1094 | [FALZES01] 608 [FALZES02] 189 [FALZES03] 164 [FALZES04] 133 | ||||||
31 | 10046 | GIAN | LORENZO | 814 | [BASSANO2] 212 [FALZES02] 189 [FALZES01] 122 [BASSANO3] 108 [FALZES03] 106 [BASSANO1] 77 | ||||||
32 | 1680 | SORDI | REMO | 803 | [FALZES01] 318 [FALZES02] 189 [FALZES03] 166 [FALZES04] 130 | ||||||
33 | 6607 | SALVETTI | FABIO | 758 | [LAVENO1] 296 [BASSANO2] 215 [BASSANO1] 139 [BASSANO3] 108 | ||||||
34 | 1368 | RINALDI | FRANCESCO | 699 | [FALZES02] 314 [FALZES03] 139 [FALZES04] 124 [FALZES01] 122 | ||||||
35 | 3071 | ROSOLEN | RINALDO | 671 | [FELTRE01] 536 [FELTRE02] 135 | ||||||
36 | 920 | DAL BORGO | GIUSEPPE | 653 | [FELTRE01] 518 [FELTRE02] 135 | ||||||
37 | 13236 | URBANI | NATALE | 648 | [BASSANO2] 357 [BASSANO3] 214 [BASSANO1] 77 | ||||||
38 | 10351 | TEBALDI | FLAVIO | 611 | [LAVENO1] 611 | ||||||
39 | 1853 | MARIANI | PIETRO | 526 | [FALZES02] 189 [FALZES01] 122 [FALZES04] 109 [FALZES03] 106 | ||||||
40 | 9464 | VEDOVATO | MARIO | 476 | [LAVENO1] 476 | ||||||
41 | 15013 | BERG | OLIVIER | 304 | [LAVENO1] 304 | ||||||
42 | 22669 | ANDREIS | ALESSANDRO | 302 | [LAVENO1] 302 | ||||||
43 | 24106 | GIDIULI | MARCO | 298 | [BASSANO3] 184 [BASSANO1] 77 [BASSANO2] 37 | ||||||
44 | 5368 | CORTESI | GIOVANNI | 287 | [LAVENO1] 287 | ||||||
45 | 18902 | BALDISSERA | LUCA | 270 | [FELTRE01] 135 [FELTRE02] 135 | ||||||
46 | 2068 | BERTON | LORIS | 270 | [FELTRE02] 135 [FELTRE01] 135 | ||||||
47 | 1225 | LAVELLI | MANUEL | 270 | [FELTRE01] 135 [FELTRE02] 135 | ||||||
48 | 5581 | PARIMBELLI | SERGIO | 197 | [LAVENO1] 197 | ||||||
49 | 22153 | STOCCHI | LUCA | 197 | [LAVENO1] 197 | ||||||
50 | 22683 | GURZONI | GABRIELE | 197 | [LAVENO1] 197 | ||||||
Queste pagine sono curate da flavio tebaldi |