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Decadenza attestato?

Il nuovo regolamento tecnico-operativo-didattico AeCI per il volo libero che entrerà in vigore il 15 ottobre 2015 prevede che (riportiamo testualmente):

3. La convalida degli attestati, la cui domanda arrivi presso l’Ae.C.I. dopo un anno dalla scadenza della certificazione di idoneità psicofisica, viene effettuata in base ai seguenti criteri:

a. da 1 a 5 anni:

allegare alla domanda una dichiarazione rilasciata da una Scuola V.D.S. attestante la ripresa dell’attività di volo per ogni tipo di apparecchio per il quale si possiede l’abilitazione e, se posseduta l’abilitazione, biposto;

b. oltre 5 anni:
• ripresa volo con un istruttore abilitato;
• check in volo per ogni tipo di apparecchio per il quale si possiede l’abilitazione (comprendente il test per il biposto qualora posseduto) e superamento di test teorico previsto per il conseguimento dell’attestato svolti con un esaminatore designato da AeCI.
Per gli istruttori, la partecipazione ad un corso di aggiornamento è subordinata all’idoneità ottenuta a seguito della frequenza di un tirocinio di almeno tre mesi presso una scuola V.D.S.

Cosa significa?

Sappiamo che la visita medica va rinnovata ogni due anni e che la legge prevede che il certificato venga inviato in AeCI per la convalida e l'annotazione sul libretto di volo.

Fino ad oggi l'AeCI prevedeva che per chi invia la richiesta di convalida ad oltre un anno dalla scadenza della visita medica precedentemente inviata, tale richiesta debba essere accompagnata dalla dichiarazione di una scuola attestante la ripresa dell'attività di volo. Si tratta di un foglio firmato da una scuola da allegare alla domanda di convalida.

Dal 15 ottobre verrà introdotto un nuovo vincolo: se la richiesta di convalida giunge in AeCI ad oltre 5 anni dalla scadenza della visita medica precedentemente inviata, allora è richiesto, di fatto, di sostenere nuovamente l'esame. E' infatti prevista una "ripresa volo con un istruttore abilitato" seguita da un "check in volo" e il "superamento di test teorico previsto per il conseguimento dell'attestato", il tutto con un esaminatore AeCI.

Chi volesse richiedere la convalida dopo il termine dei 5 anni cosa deve fare?
Sarà certamente necessario rivolgersi ad una scuola di volo dal momento che è necessaria la "ripresa volo con un istruttore abilitato" e la presentazione ad una sessione di esame da parte della scuola stessa.
I costi dipendono da cosa si intende al lato pratico per "ripresa volo con un istruttore abilitato". Il regolamento non contiene percorsi addestrativi specifici per questo tipo di ripresa volo, l'unico percorso addestrativo descritto nel regolamento è quello per il conseguimento dell'attestato. Possiamo quindi ipotizzare che sia lasciata discrezionalità alla scuola.
L'esame da sostenere invece sembra essere esattamente quello per il conseguimento dell'attestato.

Da più parti ci è stato chiesto se quella che appare come una decadenza di fatto dell'attestato è giuridicamente legittima. Dal momento che la legge 106 del 25 marzo 1985 e il suo DPR attuativo 133 del 9 luglio 2010 (trattasi di fonti giuridiche di livello gerarchico superiore ad un regolamento di un ente pubblico) non prevedono la decadenza dell'attestato, i dubbi potrebbero avere fondatezza. Per contestare la legittimità di tale provvedimento è comunque necessario procedere per vie giuridiche.

La seconda domanda che ci viene posta è a cosa va incontro, praticamente, chi è in regola con visita medica e assicurazione ma non richiede l'annotazione della visita medica da parte di AeCI? La legge non prevede sanzioni e fino ad oggi non abbiamo avuto notizia di contestazioni di sorta nei confronti di chi non lo ha fatto.
La copertura assicurativa FIVL contiene una clausola che esplicitamente garantisce la copertura assicurativa anche in assenza della convalida della visita medica da parte di AeCI. Perché la copertura assicurativa sia garantita è sufficiente avere conseguito l'attestato e avere sostenuto la visita medica nei termini di legge. Questo naturalmente vale per la copertura offerta da FIVL, chi ha stipulato altre polizze deve consultare le proprie condizioni.

FIVL - Associazione Nazionale Italiana Volo Libero (registro CONI n. 238227), il volo in deltaplano e parapendio