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DPR 404

DPR n° 404

13.9.1988 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale n. 215
LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1988, n. 404

Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106 concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
Visto l'art. 2 della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484, relativo all'uso dello spazio aereo nazionale;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 22 luglio 1988;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti;


E M A N A

il seguente decreto:

 

Capo I

PRESCRIZIONI GENERALI

Responsabilità per la condotta dei voli

Il pilota, oltre che all'osservanza delle norme di legge e di regolamento, e delle prescrizioni delle autorità, è tenuto, prima dell'inizio del volo ed in ogni sua fase, ad accertarsi personalmente che esso possa svolgersi in piena sicurezza, tenuto conto delle condizioni meteorologiche, della efficienza dell'apparecchio, delle proprie condizioni psico-fisiche, del proprio addestramento e di ogni altra circostanza di tempo e di luogo, e conseguentemente a determinare la condotta da tenere affinché il volo non risulti pericoloso per la propria od altrui incolumità.

Art. 2
Obbligo del casco protettivo (Vedi art. 1 DPR 207)

Art. 3
Uso delle aree per decollo e atterraggio

Il decollo e l'atterraggio possono essere effettuati su qualsiasi area idonea, avuto, ove occorra, il consenso di chi può disporre dell'area e fatti salvi gli eventuali divieti disposti dalle competenti autorità civili e militari.
Atterraggi, decolli ed operazioni su od in prossimità di aerodromi od aeroporti civili possono essere effettuati solo mediante specifica autorizzazione del direttore della circoscrizione aeroportuale competente, rilasciata caso per caso, a seguito di coordinamento con i competenti organi di assistenza al volo civili. Dette attività sugli aeroporti militari, anche se aperti al traffico aereo civile, sono vietate salvo casi eccezionali e su specifica richiesta in base alla normativa vigente.

Art. 4
Limiti alle operazioni di volo

Fatto salvo il caso di pubblica manifestazione od impresa sportiva autorizzata secondo le modalità previste dall'art. 2 della legge 29 maggio 1954, n. 340, i voli possono essere svolti unicamente sul territorio nazionale e le acque territoriali alla distanza di almeno quattro chilometri dai confini dello Stato.

Art. 5
Identificazione degli apparecchi (Vedi art. 2 - DPR 207)

Capo II

NORME DI CIRCOLAZIONE E DI SICUREZZA

Art. 6
Conduzione dei voli (Vedi art. 3 DPR 207)

Art. 7
Voli in prossimità di altri apparecchi

E' fatto divieto di effettuare attività di volo in prossimità di altri apparecchi ed aeromobili, a distanza tale da creare rischi di collisione.

Art. 8
Precedenze

Gli apparecchi in volo, che procedono in opposta direzione, alla stessa quota e sul medesimo asse longitudinale devono effettuare una virata di scampo sulla propria destra, a distanza tale da non creare rischi di collisione.

Quando due apparecchi convergono approssimativamente alla stessa quota verso la medesima posizione, l'apparecchio che ha l'altro sulla sua destra deve dare la precedenza.

Gli apparecchi devono inoltre, in ogni caso, dare la precedenza agli aeromobili, e gli apparecchi provvisti di motore debbono dare la precedenza a quelli della stessa specie che ne siano sprovvisti.

Art. 9
Sorpasso

Il sorpasso di altri apparecchi al disopra o al disotto degli stessi non è consentito se non a quote e distanze tali da non compromettere la libertà di manovra del sorpassato e per non creare rischi di collisione.

L'apparecchio sorpassante ha la precedenza sull'apparecchio sorpassato. In nessun caso quest'ultimo deve effettuare manovre tali da limitare la possibilità di circolazione del primo.

Art. 10
Precedenza in atterraggio

Gli apparecchi in volo devono dare la precedenza a quelli in atterraggio o nella fase finale di avvicinamento per l'atterraggio.

Gli apparecchi in decollo devono dare la precedenza a quelli in atterraggio.

Quando due o più apparecchi sono in avvicinamento ad una medesima area per effettuarvi l'atterraggio, l'apparecchio a quota superiore deve dare la precedenza a quello a quota inferiore.

Art. 11
Emanazione di restrizioni e divieti

I provvedimenti di cui all'art. 2, terzo comma della legge 25 marzo 1985, n. 106, devono indicare la durata del divieto o delle limitazioni all'attività ed i limiti laterali e verticali delle aree interessate.

I predetti provvedimenti devono essere adeguatamente resi di pubblica conoscenza a cura dell'Aero club d'Italia mediante comunicazione agli aero club federati ed enti aggregati.

Capo III

ACCERTAMENTO DI IDONEITA' PER L'ATTIVITA' DI VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO

Art. 12
Attestato di idoneità (Vedi art. 4 DPR 207)

Art. 13
Visita medica

Le visite mediche per la certificazione dell'idoneità al volo da diporto o sportivo debbono essere effettuate prima dell'inizio dell'attività preparatoria.

I piloti di aeromobili, alianti, elicotteri, che, per l'esercizio dell'attività turistica o professionale, abbiano già superato la prescritta visita medica, sono esonerati dagli obblighi previsti dal presente capo.

Art. 14
Soggetti preposti alla certificazione dell'idoneità psico-fisica

L'idoneità psico-fisica necessaria per svolgere attività di volo da diporto o sportivo può essere certificata da un istituto medico legale dell'Aeronautica militare, da una unità sanitaria locale, da un medico militare dell'A.M., da un medico specializzato in medicina dello sport, ovvero in medicina aeronautica e spaziale.

Art. 15
Requisiti psico-fisici richiesti

I requisiti minimi richiesti per il rilascio del certificato d'idoneità, di cui all'art. 14, sono i seguenti:

  • a) visus non inferiore a 5/10 per ciascun occhio raggiungibili anche con l'uso di lenti correttive. Verificandosi questa ultima ipotesi, il certificato dovrà farne menzione e l'uso delle lenti durante il volo s'intenderà obbligatorio;
  • b) campo visivo e senso stereoscopico normali;
  • c) capacità di percepire i colori per trasparenza;
  • d) capacità di percepire la voce ordinaria di conversazione, da ciascun orecchio ad una distanza non inferiore a due metri, volgendo le spalle all'esaminatore;
  • e) funzione vestibolare normale;
  • f) assenza di anomalie psico-fisiche incompatibili con l'eserci zio dell'attività di volo da diporto o sportivo.

Capo IV

ATTIVITA' PREPARATORIA E DIDATTICA

Art. 16
Attività preparatoria e conseguimento di attestati di idoneità (Vedi art. 5 DPR 207)

Art. 17
Ammissione ai corsi

Per essere ammessi ai corsi per il conseguimento dell'attestato di idoneità a svolgere attività di volo da diporto sportivo i candidati devono:

  • a) aver compiuto 18 anni, oppure averne compiuti 1 6 ed avere l'assenso, nelle forme di legge, di chi esercita nei loro confronti la patria potestà;
  • b) essere in possesso del prescritto certificato medico di idoneità.

Art. 18
Programmi dei corsi

I programmi didattici dei corsi previsti dall'art. 17 sono costituiti da lezioni teoriche e da esercitazioni pratiche.

I programmi delle lezioni e delle esercitazioni, da stabilirsi a cura dell'aero club d'Italia, devono comprendere nozioni di base delle seguenti materie:

  • a) aerodinamica;
  • b) meteorologia;
  • c) tecnologia e prestazioni degli apparecchi per il volo da
  • diporto o sportivo;
  • d) tecnica di volo;
  • e) tecnica di decollo e di atterraggio;
  • f) operazione ed atterraggi di emergenza;
  • g) norme di circolazione e di sicurezza;
  • h) principi di legislazione aeronautica.

Art. 19
Attestato di istruttore di volo da diporto o sportivo

L'attestato di idoneità a svolgere attività di istruttore di volo da diporto o sportivo è rilasciato dall'Aero club d'Italia a seguito del superamento di un apposito corso, istituito dallo stesso Aero club d'Italia, con modalità approvate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile.

Per accedere al corso di cui al comma 1 i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • a) età non inferiore ai 21 anni;
  • b) diploma di scuola media inferiore;
  • c) titolarità da almeno un anno dell'attestato di idoneità allo svolgimento dell'attività di volo da diporto o sportivo previsto dall'art. 16.

Art. 20

Prove di esame per il conseguimento dell'attestato di istruttore

Le prove di esame per il conseguimento dell'attestato di istruttore di volo da diporto o sportivo devono comprendere:

  • a) prove pratiche di volo;
  • b) prove teoriche e pratiche a terra;
  • c) esposizione di una lezione relativa ad una materia oggetto dei corsi previsti per il rilascio dell'attestato di idoneità previsto dall'art. 16.

Capo V

ASSICURAZIONE

Art. 21
Obbligo di assicurazione per danni a terzi (Vedi art. 6 DPR 207)

Art. 22
Requisiti della copertura assicurativa (Vedi art. 7 DPR 207)

Art. 23
Obbligo di assicurazione nel caso di gare e manifestazioni

Le gare e le manifestazioni sportive di qualsiasi genere degli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo non possono aver luogo se l'organizzatore non abbia provveduto a contrarre assicurazione per la responsabilità civile propria e dei direttori ed ufficiali di gara, per i danni arrecati alle persone ed alle cose.

Restano ferme le regole generali in materia di assicurazione obbligatoria degli apparecchi.

Art. 24
Norme transitorie e finali

Per la prima applicazione del presente decreto e, comunque per un periodo non eccedente i mesi sei dalla data di entrata in vigore, l'Aero club d'Italia procederà all'attribuzione dei certificati di idoneità al volo da diporto o sportivo e di istruttore in base alle modalità che verranno stabilite dalle proprie commissioni tecniche ed approvate dal Ministero dei Trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana: E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1988

COSSIGA

De Mita, Presidente del Consiglio dei Ministri
Santuz, Ministro dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Vassalli

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1988
Atti di Governo, registro n. 76, foglio n. 7