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Legge n. 340

LEGGE 29 MAGGIO 1954 N. 340
(in Gazz. Uff., 28 giugno n.145).

Riordinamento dell'Aero club d'Italia

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
Il Presidente della Repubblica;
Promulga la seguente legge:

Art. 1

L'Aero Club d'Italia eretto in ente morale con regio decreto 23 luglio 1926, n.1452, ha il fine di promuovere, disciplinare ed inquadrare le varie attività che nel campo aeronautico turistico-sportivo persone, associazioni, società, istituti ed enti privati svolgono nel territorio dello Stati Italiano.

L'Aero Club d'Italia è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della difesa.

Art. 2

L'Aero Club d'Italia esamina ed approva i programmi e i regolamenti di ogni pubblica manifestazione aeronautica e ne controlla l'organizzazione e lo svolgimento.

Le pubbliche manifestazioni aeronautiche a carattere internazionale sono organizzate esclusivamente dall'Aero Club d'Italia.

L'Aero Club d'Italia può delegare agli enti ad esso federati le attribuzioni di cui ai commi precedenti.

Le domande dirette ad ottenere l'autorizzazione per lo svolgimento di pubbliche manifestazioni aeronautiche debbono essere inviate all'Aero Club d'Italia, che provvede a richiedere il nulla osta del Ministero della difesa o l'autorizzazione del prefetto o del Ministero dell'interno, a seconda che la manifestazione interessi il territorio di una o più province.

Art. 3

L'importazione temporanea nel territorio dello Stato degli aeromobili da turismo, loro parti e accessori di bordo può essere consentita su presentazione di speciali documenti denominati carnet de passages en douane, rilasciati dalla Federazione aeronautica internazionale, e, per essa, dall'ente federato dello Stato da cui l'aeromobile proviene. La garanzia a favore dell'Amministrazione finanziaria per il pagamento dei diritti dovuti nell'eventualità di mancata riesportazione è prestata dall'Aero Club d'Italia.

Art4.

Allo scopo di favorire lo sviluppo dell'aviazione privata, gli aeromobili iscritti presso l'Aero Club d'Italia godono delle speciali concessioni stabilite dal Ministro per la difesa, nei limiti della sua competenza con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Art.5

A titolo di concorso delle spese afferenti alle funzioni affidate all'Amministrazione dallo Stato all'Aero Club d'Italia ed alle altre attività istituzionali di questo, con decreto del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro del tesoro, potranno essere concessi annualmente, a carico del bilancio del Ministero della difesa, contributi a favore dell'Aero Club d'Italia.

Art.6

Le deliberazioni degli organi dell'Aero Club d'Italia in merito a questioni che riflettono concessioni, presentazioni, contributi dati dal Ministero della difesa o attività per conto di quest'ultimo devono essere approvate dal Ministero stesso prima di divenire esecutive, qualora uno dei rappresentanti del Ministero della difesa, nel Consiglio di amministrazione o nel Collegio sindacale ritenga di sospenderne l'esecuzione.

Art.7

Qualora si verifichino situazioni particolari che possano compromettere l'attività dell'Aero Club d'Italia, il Ministro per la difesa può disporre lo scioglimento degli organi dell'Ente o la nomina di un commissario straordinario.

Il commissario straordinario deve provvedere al riordinamento dell'Ente e procedere, entro il termine massimo di un anno, alle nuove elezioni delle cariche sociali, al fine di ripristinare la gestione ordinaria.

I provvedimenti commissariali concernenti il riordinamento dell'Ente, qualora attengano alla struttura organica dell'Ente medesimo o riguardino comunque materia di personale, sono assoggettati all'approvazione dei Ministri della difesa e del tesoro.

Art.8

Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per l'interro e per il tesoro, sarà approvato un nuovo statuto dell'Aero Club d'Italia.

Art.9

Con apposito regolamento, da sottoporre all'approvazione dei Ministeri della difesa e del tesoro, saranno stabilite le norme di assunzione e di stato giuridico, la consistenza organica e il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e di quiescenza di tutto il personale comunque necessario per le esigenze funzionali dell'Ente.