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Trascrizioni Ante 1997

aeci.gifTRASCRIZIONI DELLE ABILITAZIONI CONSEGUITE PRIMA DEL GIUGNO 1997
Finalmente l’AeCI è giunto alla determinazione delle modalità di trascrizione delle abilitazioni (deltaplano e parapendio) conseguite prima del giugno del 1997. In tutto il periodo precedente a tale data, infatti, si conseguiva un attestato valevole genericamente per il volo libero e, pertanto, non veniva trascritta alcuna abilitazione sull’attestato.
Successivamente, è stato imposta, per volare a norma, la trascrizione dell’abilitazione o delle abilitazioni conseguite. Tuttavia era rimasto aperto  il problema burocratico circa le modalità di trascrizione ed i costi delle stesse.

Questo criterio è stato giustamente contestato, anche dalla FIVL.
L’AeCi ha pertanto inteso adottare una diversa e più facile procedura: la trascrizione delle abilitazioni si ottiene, non più ad una prova d’esame, ma semplicemente inviando una autocertificazione (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà) all’AeCI.
Pertanto, è sufficiente, al fine di ottenere la necessaria trascrizione delle abilitazioni, compilare i moduli allegati (da scaricare qui!) ed inviarli ad AeCI.
Con il Regolamento per il VDS entrato in vigore nel 2006 venne invero previsto l’obbligo di trascrizione mediante una prova da svolgersi in una sessione d’esame. Pertanto, colui che avesse inteso ottenere la trascrizione sul proprio attestato della specialità (delta o parapendio) avrebbe dovuto recarsi ad una sessione d’esame per compiere un volo, dimostrando in tal modo la sua capacità di pilotare l’apparecchio.
Attenzione, tuttavia ai seguenti consigli:

  1. SE IL PILOTA INTENDE TRASCRIVERE UNA SOLA SPECIALITA’ (delta o parapendio), dovrà compilare SOLAMENTE L’ALLEGATO A e spedire lo stesso allegando la fotocopia di un documento di identità. NON E’ RICHIESTO ALCUN VERSAMENTO se si tratta della prima abilitazione. Pertanto, nell’ultima riga si specificherà che il versamento non è dovuto essendo la prima abilitazione conseguita.
  2. SE IL PILOTA INTENDE TRASCRIVERE LA DOPPIA ABILITAZIONE cioè sia deltaplano che parapendio, dovrà compilare e spedire SIA L’ALLEGATO A che l’ALLEGATO B.
    ATTENZIONE: l’abilitazione potrà essere oggetto di controllo da parte di AECI e la falsa attestazione di essere in grado di saper compiutamente pilotare il secondo apparecchio (delta o para che sia) potrebbe dar luogo alla responsabilità penale conseguente alla falsità dell’autocertificazione. Pertanto si invita ad attestate la seconda abilitazione solo ed esclusivamente se si è in grado di pilotare compiutamente e con sicurezza l’apparecchio. Per tale ragione viene richiesto di inserire il nome di un istruttore con il quale si è fatta attività di volo nell’anno precedente. Ciò non comporta alcuna responsabilità per l’istruttore ma solo per il pilota.
    In caso di seconda abilitazione viene richiesto il versamento di 39,00 Euro solo ed esclusivamente per detta abilitazione, rimanendo comunque la prima abilitazione gratuita
    .
  3. L’AECI comunica che non è necessario inviare i moduli immediatamente, ma è sufficiente farlo in occasione del rinnovo dell’attestato, alla scadenza della vista medica. E’ sottinteso che, in tale occasione, sarà opportuno inviare congiuntamente la documentazione per il rinnovo, con la vista medica ed il relativo versamento (unitamente alla ripresa voli se il rinnovo non è stato eseguito da oltre due anni).
  4. Una volta effettuata la procedura il pilota riceverà un NUOVO ATTESTATO DI VOLO comprendente le abilitazioni conseguite.
    ATTENZIONE:
    anche se nel modello non è previsto, riteniamo utile segnalare all’AeCI l’avvenuto ottenimento dell’abilitazione biposto in deltaplano o parapendio. Pertanto, si consiglia di inviare la fotocopia della pagina del libretto dei voli nella quale è certificata l’abilitazione biposto.

 
Alcune FAQ sul tema:

  1. L’autocertificazione deve essere timbrata dal Comune di residenza o deve essere in bollo?
    NO è sufficiente compilare il modulo in tutte le sue parti ed inviarlo all’AeCI, ovviamente sottoscritto (firmato) dal pilota
  2. Se sono in grado di volare solo con un apparecchio, ad esempio deltaplano, posso sfruttare l’occasione per farmi riconoscere anche l’abilitazione al parapendio?
    NO , la dichiarazione falsa è un reato
  3. Perché c’è bisogno di indicare il nome di un istruttore con il quale ho svolto attività di volo in deltaplano, parapendio o con entrambi?
    Perché l’AeCI intende cautelarsi da false certificazioni. Infatti, se dichiaro falsamente, ad esempio, di aver svolto attività con il deltaplano in presenza dell’istruttore Mario Rossi, l’AeCI potrà accertarsi presso tale istruttore se sia vero o meno che io abbia svolto l’attività di deltaplano in sua presenza. Quindi sarebbe buona norma avvertire l’istruttore di aver riportato il suo nome.
  4. Quanto devo pagare per la trascrizione?
    Nulla
    per la prima trascrizione, 39,00 Euro per ogni trascrizione successiva. Se ad esempio, dichiaro di volare solo con parapendio, non pagherò la trascrizione per il parapendio. Se, invece, dichiaro di volare anche con il deltaplano, chiedendo la trascrizione anche della classe deltaplano, allora pagherò 39,00 Euro. 
  5. E' necessario accompagnare all’autocertificazione anche la ripresa voli?
    SI, ma solo se non ho rinnovato l’attestato alla scadenza presso AeCI negli ultimi due anni. In tal caso è opportuno richiedere il rinnovo accompagnando anche la visita medica ed il versamento relativo al rinnovo.
  6. Una volta svolta la procedura, come viene scritta l’abilitazione sull’attestato?
    L’AeCI manderà ad ogni pilota un nuovo attestato (non più plastificato) e quello vecchio potrà essere distrutto o tenuto in disparte per ricordo, ma l’attestato valido sarà quello spedito da AeCI.
Per ogni ulteriore chiarimento invitiamo a rivolgesi alla segreteria FIVL.