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Legge n. 340

LEGGE 29 MAGGIO 1954 N. 340
(in Gazz. Uff., 28 giugno n.145).

Riordinamento dell'Aero club d'Italia

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
Il Presidente della Repubblica;
Promulga la seguente legge:

Art. 1

L'Aero Club d'Italia eretto in ente morale con regio decreto 23 luglio 1926, n.1452, ha il fine di promuovere, disciplinare ed inquadrare le varie attività che nel campo aeronautico turistico-sportivo persone, associazioni, società, istituti ed enti privati svolgono nel territorio dello Stati Italiano.

L'Aero Club d'Italia è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della difesa.

Art. 2

L'Aero Club d'Italia esamina ed approva i programmi e i regolamenti di ogni pubblica manifestazione aeronautica e ne controlla l'organizzazione e lo svolgimento.

Le pubbliche manifestazioni aeronautiche a carattere internazionale sono organizzate esclusivamente dall'Aero Club d'Italia.

L'Aero Club d'Italia può delegare agli enti ad esso federati le attribuzioni di cui ai commi precedenti.

Le domande dirette ad ottenere l'autorizzazione per lo svolgimento di pubbliche manifestazioni aeronautiche debbono essere inviate all'Aero Club d'Italia, che provvede a richiedere il nulla osta del Ministero della difesa o l'autorizzazione del prefetto o del Ministero dell'interno, a seconda che la manifestazione interessi il territorio di una o più province.

Art. 3

L'importazione temporanea nel territorio dello Stato degli aeromobili da turismo, loro parti e accessori di bordo può essere consentita su presentazione di speciali documenti denominati carnet de passages en douane, rilasciati dalla Federazione aeronautica internazionale, e, per essa, dall'ente federato dello Stato da cui l'aeromobile proviene. La garanzia a favore dell'Amministrazione finanziaria per il pagamento dei diritti dovuti nell'eventualità di mancata riesportazione è prestata dall'Aero Club d'Italia.

Art4.

Allo scopo di favorire lo sviluppo dell'aviazione privata, gli aeromobili iscritti presso l'Aero Club d'Italia godono delle speciali concessioni stabilite dal Ministro per la difesa, nei limiti della sua competenza con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Art.5

A titolo di concorso delle spese afferenti alle funzioni affidate all'Amministrazione dallo Stato all'Aero Club d'Italia ed alle altre attività istituzionali di questo, con decreto del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro del tesoro, potranno essere concessi annualmente, a carico del bilancio del Ministero della difesa, contributi a favore dell'Aero Club d'Italia.

Art.6

Le deliberazioni degli organi dell'Aero Club d'Italia in merito a questioni che riflettono concessioni, presentazioni, contributi dati dal Ministero della difesa o attività per conto di quest'ultimo devono essere approvate dal Ministero stesso prima di divenire esecutive, qualora uno dei rappresentanti del Ministero della difesa, nel Consiglio di amministrazione o nel Collegio sindacale ritenga di sospenderne l'esecuzione.

Art.7

Qualora si verifichino situazioni particolari che possano compromettere l'attività dell'Aero Club d'Italia, il Ministro per la difesa può disporre lo scioglimento degli organi dell'Ente o la nomina di un commissario straordinario.

Il commissario straordinario deve provvedere al riordinamento dell'Ente e procedere, entro il termine massimo di un anno, alle nuove elezioni delle cariche sociali, al fine di ripristinare la gestione ordinaria.

I provvedimenti commissariali concernenti il riordinamento dell'Ente, qualora attengano alla struttura organica dell'Ente medesimo o riguardino comunque materia di personale, sono assoggettati all'approvazione dei Ministri della difesa e del tesoro.

Art.8

Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per l'interro e per il tesoro, sarà approvato un nuovo statuto dell'Aero Club d'Italia.

Art.9

Con apposito regolamento, da sottoporre all'approvazione dei Ministeri della difesa e del tesoro, saranno stabilite le norme di assunzione e di stato giuridico, la consistenza organica e il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e di quiescenza di tutto il personale comunque necessario per le esigenze funzionali dell'Ente.

DPR 404

DPR n° 404

13.9.1988 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale n. 215
LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1988, n. 404

Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106 concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
Visto l'art. 2 della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484, relativo all'uso dello spazio aereo nazionale;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 22 luglio 1988;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti;


E M A N A

il seguente decreto:

 

Capo I

PRESCRIZIONI GENERALI

Responsabilità per la condotta dei voli

Il pilota, oltre che all'osservanza delle norme di legge e di regolamento, e delle prescrizioni delle autorità, è tenuto, prima dell'inizio del volo ed in ogni sua fase, ad accertarsi personalmente che esso possa svolgersi in piena sicurezza, tenuto conto delle condizioni meteorologiche, della efficienza dell'apparecchio, delle proprie condizioni psico-fisiche, del proprio addestramento e di ogni altra circostanza di tempo e di luogo, e conseguentemente a determinare la condotta da tenere affinché il volo non risulti pericoloso per la propria od altrui incolumità.

Art. 2
Obbligo del casco protettivo (Vedi art. 1 DPR 207)

Art. 3
Uso delle aree per decollo e atterraggio

Il decollo e l'atterraggio possono essere effettuati su qualsiasi area idonea, avuto, ove occorra, il consenso di chi può disporre dell'area e fatti salvi gli eventuali divieti disposti dalle competenti autorità civili e militari.
Atterraggi, decolli ed operazioni su od in prossimità di aerodromi od aeroporti civili possono essere effettuati solo mediante specifica autorizzazione del direttore della circoscrizione aeroportuale competente, rilasciata caso per caso, a seguito di coordinamento con i competenti organi di assistenza al volo civili. Dette attività sugli aeroporti militari, anche se aperti al traffico aereo civile, sono vietate salvo casi eccezionali e su specifica richiesta in base alla normativa vigente.

Art. 4
Limiti alle operazioni di volo

Fatto salvo il caso di pubblica manifestazione od impresa sportiva autorizzata secondo le modalità previste dall'art. 2 della legge 29 maggio 1954, n. 340, i voli possono essere svolti unicamente sul territorio nazionale e le acque territoriali alla distanza di almeno quattro chilometri dai confini dello Stato.

Art. 5
Identificazione degli apparecchi (Vedi art. 2 - DPR 207)

Capo II

NORME DI CIRCOLAZIONE E DI SICUREZZA

Art. 6
Conduzione dei voli (Vedi art. 3 DPR 207)

Art. 7
Voli in prossimità di altri apparecchi

E' fatto divieto di effettuare attività di volo in prossimità di altri apparecchi ed aeromobili, a distanza tale da creare rischi di collisione.

Art. 8
Precedenze

Gli apparecchi in volo, che procedono in opposta direzione, alla stessa quota e sul medesimo asse longitudinale devono effettuare una virata di scampo sulla propria destra, a distanza tale da non creare rischi di collisione.

Quando due apparecchi convergono approssimativamente alla stessa quota verso la medesima posizione, l'apparecchio che ha l'altro sulla sua destra deve dare la precedenza.

Gli apparecchi devono inoltre, in ogni caso, dare la precedenza agli aeromobili, e gli apparecchi provvisti di motore debbono dare la precedenza a quelli della stessa specie che ne siano sprovvisti.

Art. 9
Sorpasso

Il sorpasso di altri apparecchi al disopra o al disotto degli stessi non è consentito se non a quote e distanze tali da non compromettere la libertà di manovra del sorpassato e per non creare rischi di collisione.

L'apparecchio sorpassante ha la precedenza sull'apparecchio sorpassato. In nessun caso quest'ultimo deve effettuare manovre tali da limitare la possibilità di circolazione del primo.

Art. 10
Precedenza in atterraggio

Gli apparecchi in volo devono dare la precedenza a quelli in atterraggio o nella fase finale di avvicinamento per l'atterraggio.

Gli apparecchi in decollo devono dare la precedenza a quelli in atterraggio.

Quando due o più apparecchi sono in avvicinamento ad una medesima area per effettuarvi l'atterraggio, l'apparecchio a quota superiore deve dare la precedenza a quello a quota inferiore.

Art. 11
Emanazione di restrizioni e divieti

I provvedimenti di cui all'art. 2, terzo comma della legge 25 marzo 1985, n. 106, devono indicare la durata del divieto o delle limitazioni all'attività ed i limiti laterali e verticali delle aree interessate.

I predetti provvedimenti devono essere adeguatamente resi di pubblica conoscenza a cura dell'Aero club d'Italia mediante comunicazione agli aero club federati ed enti aggregati.

Capo III

ACCERTAMENTO DI IDONEITA' PER L'ATTIVITA' DI VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO

Art. 12
Attestato di idoneità (Vedi art. 4 DPR 207)

Art. 13
Visita medica

Le visite mediche per la certificazione dell'idoneità al volo da diporto o sportivo debbono essere effettuate prima dell'inizio dell'attività preparatoria.

I piloti di aeromobili, alianti, elicotteri, che, per l'esercizio dell'attività turistica o professionale, abbiano già superato la prescritta visita medica, sono esonerati dagli obblighi previsti dal presente capo.

Art. 14
Soggetti preposti alla certificazione dell'idoneità psico-fisica

L'idoneità psico-fisica necessaria per svolgere attività di volo da diporto o sportivo può essere certificata da un istituto medico legale dell'Aeronautica militare, da una unità sanitaria locale, da un medico militare dell'A.M., da un medico specializzato in medicina dello sport, ovvero in medicina aeronautica e spaziale.

Art. 15
Requisiti psico-fisici richiesti

I requisiti minimi richiesti per il rilascio del certificato d'idoneità, di cui all'art. 14, sono i seguenti:

  • a) visus non inferiore a 5/10 per ciascun occhio raggiungibili anche con l'uso di lenti correttive. Verificandosi questa ultima ipotesi, il certificato dovrà farne menzione e l'uso delle lenti durante il volo s'intenderà obbligatorio;
  • b) campo visivo e senso stereoscopico normali;
  • c) capacità di percepire i colori per trasparenza;
  • d) capacità di percepire la voce ordinaria di conversazione, da ciascun orecchio ad una distanza non inferiore a due metri, volgendo le spalle all'esaminatore;
  • e) funzione vestibolare normale;
  • f) assenza di anomalie psico-fisiche incompatibili con l'eserci zio dell'attività di volo da diporto o sportivo.

Capo IV

ATTIVITA' PREPARATORIA E DIDATTICA

Art. 16
Attività preparatoria e conseguimento di attestati di idoneità (Vedi art. 5 DPR 207)

Art. 17
Ammissione ai corsi

Per essere ammessi ai corsi per il conseguimento dell'attestato di idoneità a svolgere attività di volo da diporto sportivo i candidati devono:

  • a) aver compiuto 18 anni, oppure averne compiuti 1 6 ed avere l'assenso, nelle forme di legge, di chi esercita nei loro confronti la patria potestà;
  • b) essere in possesso del prescritto certificato medico di idoneità.

Art. 18
Programmi dei corsi

I programmi didattici dei corsi previsti dall'art. 17 sono costituiti da lezioni teoriche e da esercitazioni pratiche.

I programmi delle lezioni e delle esercitazioni, da stabilirsi a cura dell'aero club d'Italia, devono comprendere nozioni di base delle seguenti materie:

  • a) aerodinamica;
  • b) meteorologia;
  • c) tecnologia e prestazioni degli apparecchi per il volo da
  • diporto o sportivo;
  • d) tecnica di volo;
  • e) tecnica di decollo e di atterraggio;
  • f) operazione ed atterraggi di emergenza;
  • g) norme di circolazione e di sicurezza;
  • h) principi di legislazione aeronautica.

Art. 19
Attestato di istruttore di volo da diporto o sportivo

L'attestato di idoneità a svolgere attività di istruttore di volo da diporto o sportivo è rilasciato dall'Aero club d'Italia a seguito del superamento di un apposito corso, istituito dallo stesso Aero club d'Italia, con modalità approvate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile.

Per accedere al corso di cui al comma 1 i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • a) età non inferiore ai 21 anni;
  • b) diploma di scuola media inferiore;
  • c) titolarità da almeno un anno dell'attestato di idoneità allo svolgimento dell'attività di volo da diporto o sportivo previsto dall'art. 16.

Art. 20

Prove di esame per il conseguimento dell'attestato di istruttore

Le prove di esame per il conseguimento dell'attestato di istruttore di volo da diporto o sportivo devono comprendere:

  • a) prove pratiche di volo;
  • b) prove teoriche e pratiche a terra;
  • c) esposizione di una lezione relativa ad una materia oggetto dei corsi previsti per il rilascio dell'attestato di idoneità previsto dall'art. 16.

Capo V

ASSICURAZIONE

Art. 21
Obbligo di assicurazione per danni a terzi (Vedi art. 6 DPR 207)

Art. 22
Requisiti della copertura assicurativa (Vedi art. 7 DPR 207)

Art. 23
Obbligo di assicurazione nel caso di gare e manifestazioni

Le gare e le manifestazioni sportive di qualsiasi genere degli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo non possono aver luogo se l'organizzatore non abbia provveduto a contrarre assicurazione per la responsabilità civile propria e dei direttori ed ufficiali di gara, per i danni arrecati alle persone ed alle cose.

Restano ferme le regole generali in materia di assicurazione obbligatoria degli apparecchi.

Art. 24
Norme transitorie e finali

Per la prima applicazione del presente decreto e, comunque per un periodo non eccedente i mesi sei dalla data di entrata in vigore, l'Aero club d'Italia procederà all'attribuzione dei certificati di idoneità al volo da diporto o sportivo e di istruttore in base alle modalità che verranno stabilite dalle proprie commissioni tecniche ed approvate dal Ministero dei Trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana: E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1988

COSSIGA

De Mita, Presidente del Consiglio dei Ministri
Santuz, Ministro dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Vassalli

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1988
Atti di Governo, registro n. 76, foglio n. 7

Legge 106

LEGGE 25 marzo 1985 n. 106

Disciplina del volo da diporto o sportivo

1-4-1985 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA N. 78

LEGGI E DECRETI

La camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente Legge:


Art. 1

Gli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo, sempreché compresi nei limiti indicati nell'allegato annesso alla presente legge, non sono considerati aeromobili ai sensi dell'articolo 743 del codice della navigazione.

Gli apparecchi di cui al comma precedente, eccedenti i limiti indicati nell'allegato annesso alla presente legge, sono soggetti alle disposizioni vigenti in materia di aeromobili.

Il Ministro dei trasporti, con propri decreto, determina le modifiche e le integrazioni da apportare all'allegato annesso alla presente legge, che si rendano necessarie in relazione all'evoluzione della tecnica e alla sicurezza della navigazione e del volo da diporto o sportivo.

Art. 2

Con apposito regolamento, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, vie disposto in ordine:

  • all'accertamento dell'idoneità psico-fisica necessaria per svolgere attività di volo da diporto o sportivo mediante gli apparecchi di cui all'art. 1, primo comma;
  • all'attività preparatoria per l'uso degli stessi apparecchi:
  • alle norme di circolazione e sicurezza;
  • all'obbligo dell'assicurazione per danni a terzi.

Il regolamento di cui al comma precedente è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti.

Con provvedimenti del Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministero della difesa, possono essere imposte particolari restrizioni di natura temporanea all'attività di volo da diporto o sportivo mediante gli apparecchi di cui all'art. 1, primo comma, in relazione alle esigenze di sicurezza della navigazione aerea, sia civile che militare.

Art. 3

Il Ministro dei trasporti si avvale dell'Aero club d'Italia per quanto attiene allo svolgimento dell'attività preparatoria per l'uso degli apparecchi di cui all'art. 1, primo comma, nonché alla certificazione relativa alla predetta attività preparatoria, con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 2 della presente legge.

Le tariffe fissate dall'Aero club d'Italia per l'espletamento delle funzioni di cui al comma precedente sono soggette all'approvazione del Ministero dei trasporti.

Art. 4

Per l'inosservanza delle disposizioni della presente legge o del regolamento di cui all'art. 2 in materia di accertamento della idoneità psico-fisica e dell'attività preparatoria per l'uso degli apparecchi di cui all'art. 1, primo comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 50.000 a lire 500.000.

Se l'inosservanza concerne disposizioni in materia di circolazione aerea si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 500.000 a lire 2 milioni.

Se l'inosservanza concerne disposizioni in materia di assicurazione per danni a terzi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 200.000 a lire 800.000.

Per la irrogazione delle sanzioni di cui ai precedenti commi, si applicano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689. L'ufficio periferico del Ministero dei trasporti di cui all'art. 17 della predetta legge è la direzione di circoscrizione aeroportuale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 marzo 1985.

PERTINI

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
SIGNORILE, Ministro dei Trasporti
Visto, il Guardasigilli: Martinazzoli

 

N O T E

Nota all'art. 1, primo comma:

Il testo dell'art. 743 del codice della navigazione è il seguente :
" Art. 743. Nozione di aeromobile. - Per aeromobile si intende ogni macchina atta al trasporto per aria di persone o cose da un luogo ad un altro.
Le distinzioni degli aeromobili, secondo le loro caratteristiche, sono stabilite dal regolamento".

Nota all'art. 4, ultimo comma:
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, contenente modifiche al sistema penale, disciplina nel capo I le sanzioni amministrative. In particolare la sezione I di detto capo (artt. 1-12) contiene i principi generali, mentre la sezione II (artt. 13-31) disciplina l'applicazione delle stesse sanzioni.

L'art. 17 di detta legge si riferisce all'ufficio al quale deve essere presentato il rapporto sulla violazione amministrativa.

Quote 2007

 

 

 

ISCRIZIONE F.I.V.L. - 50,00 Euro

RCT monoposto

Euro 35,00

Massimale: Euro 516.457,00 (minimo di legge)
Danni indiretti fino a Euro 77.468,00 scoperto del 10%

Franchigia Euro 258,00
Elisoccorso: Euro 1.000,00 massimo per anno - max 2 volte a socio per anno

Il massimale non è più sufficiente in diversi altri paesi

Euro 45,00

Massimale Euro 1.032.914,00
Massimale per danni indiretti:
Euro 103.291,00 Nessuno scoperto

Franchigia Euro 258,00
Nuova favorevole clausola di indipendenza dei danni indiretti dai diretti
Elisoccorso: Euro 1.000,00 massimo per anno - max 2 volte a socio per anno

Euro 65,00

Massimale Euro 2.000.000,00
Massimale per danni indiretti:
Euro 125.000,00 Nessuno scoperto
Franchigia Euro 258,00
Nuova favorevole clausola di indipendenza dei danni indiretti dai diretti
Elisoccorso: Euro 1.000,00 massimo per anno - max 2 volte a socio per anno

 


 

 

 

RCT biposto

Euro 420,00
Annuali

Attività non professionale
Svolta da piloti abilitati o istruttori senza corresponsione di denaro da parte del trasportato, neppure per il tramite di convenzioni con Aziende Turistiche, Enti promozionali, Enti commerciali collegati o altri.

Euro 700,00
Annuali

Attività professionale
Svolta da piloti abilitati o istruttori prevedendo un pagamento della prestazione, diretto o tramite convenzione con qualsiasi altro soggetto interessato

Se l'attività svolta dai piloti abilitati al trasporto passeggero (apparecchi biposto) nel momento del sinistro risulterà essere diversa da quella dichiarata alla stipula del contratto, la polizza non sarà operante.
Il costo per la R.C.T. biposto va in aggiunta alla copertura R.C.T. monoposto

 


 

 

 

RCT Scuole di Volo

N. 1 Istruttore

595,00 Euro

N. 2 Istruttori

698,00 Euro

N. 3 Istruttori

801,00 Euro

N. 4 Istruttori

904,00 Euro

Per ogni ulteriore istruttore

103,00 Euro

Per ogni aiutante

70,00 Euro

Per ogni aiutante estensione al trasportato in biposto (non didattico).

350,00 Euro

Estensione al biposto professionale per istruttori ed aiutanti.

250,00 Euro

Si precisa che nel premio di polizza scuola è compresa l'estensione al biposto turistico per gli istruttori abilitati per un massimale di Euro 516.457,00.
Si precisa che gli aiutanti delle scuole non possono svolgere attività di biposto didattico

Massimale 516.457,00 Euro
Franchigia 250,00 Euro

 


 

 

 

Giornate di propaganda

Euro 31,00 a giornata

Possono richiederle le Scuole aderenti agli standard FIVL.
Copertura responsabilità civile senza necessità di comunicare i nominativi dei partecipanti.
La garanzia di polizza si intende estesa alla responsabilità civile derivante dall'organizzazione di manifestazioni giornaliere di aquilonismo, gestite da soci aquilonisti e non, compresa la partecipazione di pubblico.

Tutela legale

Euro 26,00 annuali a persona Possono aderirvi tutti i soci che hanno responsabilità in Club, Manifestazioni, Scuole - Copertura spese legali fino a 10.000,00 Euro
Euro 37,00 annuali a persona Possono aderirvi tutti i soci che hanno responsabilità in Club, Manifestazioni, Scuole - Copertura spese legali fino a 30.000,00 Euro
Euro 38,00 annuali a persona Possono aderirvi tutti i soci che hanno responsabilità in Club, Manifestazioni, Scuole - Copertura spese legali fino a 35.000,00 Euro
Euro 39,00 annuali a persona Possono aderirvi tutti i soci che hanno responsabilità in Club, Manifestazioni, Scuole - Copertura spese legali fino a 40.000,00 Euro
Euro 6,00 annuali a persona Per tutti i soci
Copertura spese legali fino a 10.000,00 Euro

RCT Raduni - Competizioni
La copertura assicurativa delle manifestazioni è OBBLIGATORIA per legge
Copertura organizzatori Giudici e Collaboratori
Massimale assicurato 1.032.914,00 Euro

Euro 52,00

Concessa gratuitamente SOLO alle organizzazioni che vincolano la partecipazione ai Soci FIVL
PREVIO ACCORDO CON LA SEGRETERIA

Aquilonisti

Aquiloni col filo

Iscrizione FIVL 20,00 Euro
Assicurazione RCT 8,00 Euro

Aquiloni da traino

Iscrizione FIVL 50,00 Euro
Assicurazione RCT
- 35,00 Euro
- 45,00 Euro
- 65,00 Euro

DPR 207

DPR n° 207

26.6.1993 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale n. 148
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

28 aprile 1993, n. 207 - Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
Vista la legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo;
Visti i decreti del Ministro dei trasporti in data 27 settembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 24 ottobre 1985, e in data 19 novembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 1991, di modifica ed integrazione alla citata legge n. 106 del 1985, e concernenti le caratteristiche degli apparecchi per il volo da diporto o sportivo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484, relativo all'uso dello spazio aereo nazionale;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 giugno 1992;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 16 aprile 1993;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti;

EMANA il seguente regolamento:


Art. 1

L'art 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, è sostituito dal seguente:

"Art. 2 (Obbligo del casco protettivo). -
1. Durante il volo è obbligatorio indossare un casco protettivo di tipo rigido adeguato all'attività."

Art. 2

L'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, è sostituito dal seguente:

"Art. 5 (Identificazione e registrazione degli apparecchi muniti di motore). -

Per essere ammessi alla circolazione gli apparecchi devono essere muniti di apposita targa metallica di identificazione e devono essere colorati con tonalità vivaci a forte contrasto con cielo e terra.

Per essere ammessi alla circolazione gli apparecchi provvisti di motore debbono inoltre essere iscritti in un apposito registro tenuto dall'Aero Club d'Italia, vidimato nelle forme di legge, in cui sono annotate le caratteristiche e la dimensione di ciascun apparecchio, con la specificazione della ditta che lo ha prodotto: Nel registro sono annotati in ordine cronologico gli atti di cessione dell'apparecchio.

La registrazione degli apparecchi a motore avviene a seguito di presentazione, da parte del proprietario, di domanda in carta legale e dei seguenti documenti in duplice copia:

  • a) due fotografie dell'apparecchio visto di lato e frontalmente, tendenti ad identificare il modello dell'apparecchio indipendentemente dalla colorazione che potrà essere modificata.
  • b) dichiarazione del proprietario, autenticata nelle forme di legge, della conformità dell'apparecchio alle caratteristiche prescritte dall'allegato annesso alla legge 25 marzo 1985, n. 106, come successivamente modificato. La dichiarazione dovrà contenere le seguenti indicazioni: struttura dell'apparecchio (monoposto o biposto), potenza del motore, peso effettivo dell'apparecchio a vuoto, dimensioni (larghezza, massima apertura alare, lunghezza e altezza) espresse in centimetri, ditta costruttrice dell'apparecchio e del motore ove trattasi di prodotti industriali.

L'Aero club d'Italia, verificata la regolarità della prescritta documentazione, rilascia un certificato di identificazione unitamente ad una copia vistata della documentazione stessa e la targa metallica di identificazione. L'Aero club d'Italia può comunque accertare la conformità tra la dichiarazione del proprietario del velivolo e le caratteristiche obiettive dello stesso.

La targa metallica, delle dimensioni di cm. 10 x cm 5, sulla quale figura la lettera I seguita da quattro cifre, deve essere apposta in modo stabile sull'apparecchio. Le singole lettere e cifre che figurano sulla targa devono essere riprodotte, ciascuna, in colore scuro su fondo bianco o viceversa nelle dimensioni minime di cm. 30 x cm. 15 sulla parte inferiore dell'ala.

Il certificato di identificazione e la documentazione vistata devono sempre essere tenuti a bordo.

In caso di passaggio di proprietà dell'apparecchio è fatto obbligo all'acquirente di darne avviso, entro otto giorni, all'Aero club d'Italia. In caso di distruzione dell'apparecchio tale obbligo compete al proprietario.

Il proprietario dell'apparecchio ha l'obbligo di denunciare, con le stesse modalità previste per la iscrizione, le eventuali modifiche alla struttura o agli altri dati indicati nella dichiarazione di cui al comma 3, lettera b).

L'Aero club d'Italia procede al ritiro del certificato di identificazione qualora, per effetto di sopravvenute modificazioni dell'allegato alla legge 25 marzo 1985, n. 106, l'apparecchio non sia più rispondente alle caratteristiche stabilite salvo diversa disposizione contenuta nella modifica dell'allegato medesimo. Il certificato viene ritirato altresì qualora la corrispondenza alle caratteristiche stabilite venga meno per effetto di modificazioni dell'apparecchio."

Art. 3

1. L'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, è sostituito dal seguente:

" Art. 6 (Conduzione dei voli). -

L'attività di volo da diporto o sportivo può essere condotta dall'alba al tramonto, fuori dalle nubi ed in condizioni meteorologiche e di visibilità tali da consentire il continuo riferimento visivo con il terreno sottostante, gli ostacoli e la eventuale presenza di ogni altro tipo di traffico.

Salvo quanto previsto dal comma 3, l'attività è consentita fino ad un'altezza massima di 500 piedi (15o metri circa) dal terreno, misurata rispetto al punto più elevato nel raggio di 3 chilometri, tenendosi a distanza di sicurezza dagli ostacoli ed in ogni caso non inferiore ai % Km. Dagli aeroporti non ubicati entro ATZ ( Aerodrome Traffic Zone).

Nei giorni di Sabato, Domenica e nelle altre festività nazionali il limite di cui al comma 2 è di 1.000 piedi (300 metri circa). Lo stesso limite si applica nelle aree individuate con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

E' vietato il sorvolo dei centri abitati, degli agglomerati di case ed assembramenti di persone, di caserme, di depositi di munizioni, di porti militari, di aree riservate ai fini della sicurezza dello Stato, di stazioni ferroviarie ed altri centri di vie di comunicazione, di centrali elettriche, di dighe, di ospedali, di carceri, di opifici, nonché il lancio di oggetti e di liquidi in volo. E' altresì vietato il sorvolo delle autostrade, delle strade statali e delle linee ferroviarie, le quali, quando strettamente necessario, potranno tuttavia essere sorvolate in senso ortogonale.

E' altresì vietato impegnare spazi aerei controllati dai servizi del traffico aereo, zone di traffico aeroportuale, che non sono controllate, nonché le aree regolamentate, pericolose o proibite, fatti salvi i casi di specifica autorizzazione rilasciata da parte del Ministero dei trasporti - Direzione generale aviazione civile, previo nulla osta del Ministero della difesa per le attività condotte entro le aree di pertinenza militare. Le domande volte ad ottenere la suddetta autorizzazione dovranno comunque essere inviate all'Aero club d'Italia e quindi, se ritenute ammissibili, trasmesse da questo alla Direzione generale dell'aviazione civile, competente per la valutazione finale e l'eventuale rilascio dell'autorizzazione.

E' vietato portare a bordo degli apparecchi per volo da diporto o sportivo, in forma fissa o mobile, sensori, mezzi di ripresa, di osservazione e di rilevamento di ogni specie, eccetto quelli costituenti la strumentazione autorizzata di bordo."

 

Art. 4

1. L'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, è sostituito dal seguente:

"Art. 12 (Attestato di idoneità).-

Per essere ammessi allo svolgimento di attività di volo da diporto o sportivo è necessario essere in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dall'Aero club d'Italia.

L'attestato di cui al comma 1 si consegue superando le prove di esame relative ad appositi corsi istituiti dall'Aero club d'Italia con le modalità dallo stesso stabilite ed approvate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile.

Possono aspirare al rilascio dell'attestato di cui al primo comma i cittadini italiani, i cittadini di uno Stato membro della CEE o cittadini di uno Stato con cui esiste trattamento di reciprocità, purché si tratti di stranieri residenti in Italia e in regola agli effetti del soggiorno.

Per ottenere il rilascio dell'attestato il richiedente deve presentare il certificato di idoneità psicofisica di cui agli articoli seguenti, nonché il nulla osta rilasciato dal questore della provincia di residenza che valuterà anche l'inesistenza di controindicazioni agli effetti della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché della sicurezza dello Stato.

Il certificato di idoneità fisica ha valore per due anni; la sua scadenza deve essere annotata, a cura dell'Aero Club d'Italia, nell'attestato di cui al comma 1. Alla scadenza l'interessato deve presentare un nuovo certificato per la convalida dell'attestato e per l'annotazione, sullo stesso, della nuova scadenza.

Per coloro i quali svolgono la funzione di istruttore il certificato di idoneità psico-fisica ha valore per un anno dal compimento del quarantesimo anno di età.

I cittadini stranieri, non residenti, che intendano praticare l'attività di volo da diporto o sportivo sul territorio dello Stato, devono essere in possesso della licenza sportiva FAI in corso di validità, rilasciata dalla FAI per il tramite dell'Aero club nazionale di appartenenza, o di altro attestato abilitante all'attività di volo da diporto o sportivo rilasciato dall'autorità competente del Paese di appartenenza e riconosciuto dall'Ae.C.I. Gli stessi devono essere inoltre muniti del nulla osta del questore competente per il luogo delle gare sportive o delle manifestazioni aeronautiche e devono provvedere alla copertura assicurativa ai sensi del presente decreto."

 

Art. 5

1. L'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, è sostituito dal seguente:

"art. 16 (Attività preparatoria e conseguimento di attestati di idoneità).-

L'attività teorico-pratica per la preparazione allo svolgimento dell'attività di volo da diporto o sportivo per il rilascio del relativo attestato di idoneità deve essere condotta, in attuazione dei corsi istituiti dall'Aero club d'Italia, secondo le modalità ed i criteri da quest'ultimo stabiliti ed approvati dal Ministero dei trasporti, presso gli aero club federati e le associazioni, non aventi scopo di lucro, fra persone che si interessano di questioni aeronautiche, aggregate all'Aero club d'Italia.

E' condizione per la legittimità dell'esercizio dei corsi preparatori la copertura assicurativa della scuola per i danni provocati e riportati dagli allievi ed istruttori durante le esercitazioni di volo, con un massimale non inferiore a lire 500 milioni per persona, animale o cosa, ferme restando le regole generali concernenti l'assicurazione della responsabilità civile per i danni a terzi."

 

Art. 6

1. L'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, è sostituito dal seguente:

"Art. 21 (Obbligo di assicurazione per danni a terzi).-

I praticanti la disciplina del volo da diporto o sportivo con mezzi privi di motore devono essere coperti dall'assicurazione della responsabilità civile per i danni prodotti a terzi sulla superficie ed a seguito di urto o collisione in volo.

Gli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo muniti di motore non possono essere posti in circolazione se non siano coperti dall'assicurazione della responsabilità civile per i danni prodotti a terzi sulla superficie ed a seguito di urto o collisione in volo.

All'osservanza della precedente disposizione è tenuto il proprietario dell'apparecchio provvisto di motore anche se non intenda farne uso personalmente; chi intenda fare uso di un apparecchio altrui è tenuto ad accertarsi che l'obbligo sia stato osservato e, in mancanza, a provvedere alla copertura assicurativa."

 

Art. 7

1. L'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, è sostituito dal seguente:

"Art. 22 (Requisiti della copertura assicurativa).-

Massimale non inferiore a 1 miliardo per sinistro, lire 1 miliardo per persona e lire 1 miliardo per animali o cose;

Estensione della copertura assicurativa anche ai voli compiuti, con mezzi provvisti di motore, da persona diversa dall'assicurato ed eventualmente anche contro la volontà di questi, salva, in tal caso, la possibilità di rivalsa dell'assicuratore verso l'autore del danno;

Estensione della copertura anche ai danni cagionati con colpa grave;

Obbligo dell'assicuratore di risarcire direttamente il danneggiato, a richiesta di costui;

Divieto, per l'assicuratore, di opporre al terzo danneggiato, nei limiti del massimale, eccezioni derivanti dal contratto o clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno, salva la possibilità di rivalsa dell'assicuratore verso l'assicurato, nella misura e nelle ipotesi previste dal contratto;

Durata della copertura non inferiore a mesi 6;

Estensione della copertura ai danni cagionati a qualunque soggetto diverso dall'assicurato, e dal pilota senza limitazioni relative a rapporti di parentela, professionali e simili.".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana: E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 


Dato a Roma, addì 28 aprile 1993

SCALFARO
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tesini, Ministro dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Conso

Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1993
Atti di Governo, registro n. 88, foglio n. 53

Decreto 19 Nov. 1991

DECRETO 19 novembre 1991

30.12.1991 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale n. 304
MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 19 novembre 1991 - Modificazioni ed integrazioni all'allegato annesso alla legge 25 marzo 1985, n. 106, sulla disciplina del volo da diporto o sportivo, e concernente le caratteristiche degli apparecchi per il volo da diporto sportivo.


IL MINISTRO DEI TRASPORTI

- Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

- Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141, concernente l'istituzione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile;

- Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085, con la quale l'Ispettorato generale dell'aviazione civile ha assunto la denominazione di Direzione generale dell'aviazione civile,

- Visto l'art. 1, terzo comma, della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo;

Considerata la necessità di operare l'adeguamento alle normative internazionali, anche in considerazione delle proposte attualmente allo studio della Federazione aeronautica internazionale che prevedono un sensibile aumento dei pesi per i velivoli ammessi a gareggiare nella categoria "Ultraleggeri";

Visto il decreto ministeriale 27 settembre 1985 relativo alle modificazioni dell'allegato alla legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo;

Considerata la necessità di modificare ed integrare il citato decreto ministeriale 27 settembre 1985 in considerazione della evoluzione della tecnica e delle esigenze della sicurezza della navigazione e del volo da diporto o sportivo,

Decreta:

Il testo dell'allegato annesso alla legge 25 marzo 1985, n. 106, quale risulta dal decreto del Ministro dei trasporti 27 settembre 1985 relativo alle "Modificazioni dell'allegato alla legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo", è sostituito dal seguente:


"CARATTERISTICHE DEGLI APPARECCHI PER IL VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO

Struttura monoposto, priva di motore, di peso proprio non superiore a Kg. 80.

Struttura biposto, priva di motore, di peso proprio non superiore a Kg. 100.

Nei pesi sopra indicati non sono comprese eventuali cinture e bretelle di sicurezza, paracadute, strumentazione di bordo.

Struttura monoposto, provvista di motore, avente le seguenti caratteristiche:

  • a) peso massimo al decollo non superiore a Kg. 300;
  • b) peso massimo al decollo non superiore a Kg. 330 per mezzi anfibi ed idrovolanti;
  • c) velocità di stallo, senza potenza, non superiore a 65 km/h.

Struttura biposto, provvista di motore, avente le seguenti caratteristiche:

  • a) peso massimo al decollo non superiore a Kg. 450;
  • b) peso massimo al decollo non superiore a Kg. 500 per mezzi anfibi ed idrovolanti;
  • c) velocità di stallo, senza potenza, non superiore a 65 km/h.

L'attività di volo da diporto o sportivo con apparecchi biposto, non ricompresa nell'attività preparatoria, è consentita, con solo pilota a bordo, ed eventuale zavorra (se prevista dal manuale di impiego) per coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404.

E' altresì consentito l'uso degli apparecchi biposto con passeggero a bordo, qualora il conduttore sia in possesso di uno dei seguenti requisiti:

  • a) attestato di istruttore di volo da diporto o sportivo;
  • b) una attività di almeno 3o ore di volo come responsabile ai comandi, da comprovare con dichiarazione autenticata nelle forme di legge, ed il superamento di un apposito esame, consistente in una prova di volo, con un istruttore esaminatore qualificato dell'Aero club d'Italia;
  • c) brevetto o licenza, in corso di validità, di pilota di aeromobile, aliante o elicottero".


Roma, 19 novembre 1991
Il Ministro
: BERNINI

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate e delle quali restano invariati il valore e l'efficacia.

Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 1 della legge 25 marzo 1985, n. 106, sulla disciplina del volo da diporto o sportivo è il seguente:

"Art. 1. - Gli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo, sempreché compresi nei limiti indicati nell'allegato annesso alla presente legge, non sono considerati aeromobili ai sensi dell'art. 743 codice navale.

Gli apparecchi di cui al comma precedente, eccedenti i limiti indicati nell'allegato annesso alla presente legge, sono soggetti alle disposizioni vigenti in materia di aeromobili.

Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, determina le modifiche e le integrazioni da apportare all'allegato annesso alla presente legge, che si rendano necessarie in relazione all'evoluzione della tecnica e alla sicurezza della navigazione e del volo da diporto o sportivo".

- il D.M. 27 settembre 1985 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 24 ottobre 1985.